Dal 12 marzo 2016 il lavoratore è tenuto a comunicare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo utilizzando la nuova procedura online disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. L’iniziativa ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco.
Per provare a contrastare l’odiosa pratica delle dimissioni in bianco, che consiste nel far firmare al lavoratore o alla lavoratrice le proprie dimissioni in anticipo, al momento dell'assunzione; da completare poi, riempiendo il foglio con la data desiderata a fronte di una malattia, un infortunio, un comportamento sgradito, o una gravidanza, da circa un anno a questa parte ci sono novità rilevanti per quanto riguarda la decisione di dare le dimissioni volontarie dalla propria azienda.
Così come avviene per il licenziamento, anche in questa circostanza sarà necessario comunicare la propria decisione rispettando un preciso periodo di preavviso: le dimissioni in tronco sono ammesse in determinate ipotesi. Se non si rientra in una delle circostanze previste dalla legge scegliendo di prendere questa decisione senza il corretto preavviso, il lavoratore è tenuto ad indennizzare il datore di lavoro, in misura pari ai giorni di preavviso mancanti. Vediamo, in questa breve guida, con quale anticipo devono essere presentate le dimissioni, quando possono essere presentate ad effetto immediato e quali sono le conseguenze previste per il dipendente per mancato o parziale preavviso.
I lavoratori che hanno intenzione di presentare le proprie dimissioni volontarie devono quindi conoscere quale è il preavviso necessario per non incappare nelle sanzioni previste dalla legge. L’anticipo che il lavoratore deve fornire non è uguale per tutte le categorie, ma cambia a seconda del contratto collettivo applicato, dell’anzianità di servizio e del livello di inquadramento. Nel CCNL Commercio e Terziario, ad esempio, i termini di preavviso sono:
I termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno del mese.
Le conseguenze previste in caso di dimissioni senza aver prima dato il necessario preavviso, consistono in una trattenuta in busta paga pari all’indennità sostitutiva, conteggiata in base alle giornate di preavviso. Una volta comunicate le dimissioni senza il dovuto anticipo, con l’indicazione della data di ultimazione delle prestazioni, il lavoratore non può poi cambiare idea dichiarandosi successivamente disponibile a proseguire l’attività rispettando il periodo di preavviso.
In questo caso il datore di lavoro può trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso, senza che rilevino eventuali compiti residui che il dipendente deve espletare, né la tempestività della comunicazione del mutamento della data di fine rapporto. Se il lavoratore revoca le dimissioni, allora lo scenari cambia: in questa ipotesi, difatti, proseguendo il rapporto di lavoro, non è ovviamente dovuto alcun preavviso. Nessun’indennità è ugualmente dovuta se le dimissioni senza preavviso sono state rassegnate durante una procedura di licenziamento collettivo.
Quando il lavoratore non si presenta in azienda, senza fornire giustificazioni, non ci si trova difronte a un caso di dimissioni. Il datore di lavoro è così costretto a licenziare il dipendente e questo ha il diritto di percepire la disoccupazione.