Dipende perché se oltrepassa il confine del diritto di critica per arrivare sul terreno dell'insulto, ecco che può andare incontro a serie conseguenze. Sulla base della gravità il dipendente può andare incontro a rimprovero verbale rimprovero scritto o censura, multa di importo variabile fino a un massimo di 4 ore di retribuzione, sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, licenziamento con preavviso, licenziamento senza preavviso.
Con la diffusione delle piattaforme di social network la possibilità per ciascun lavoratore di esprimere commenti e opinioni sulla propria posizione e sull'ambiente lavorativo è estremamente facile. E come è facilmente riscontrabile con pochi click, non sempre le valutazioni sono di segno positivo.
Anzi, a prevalere sono spesso e volentieri critiche e giudizi negativi, anche da parte dello stesso dipendente nei confronti di colleghi e datore di lavoro. Nel comparto privato un datore di lavoro può avviare un provvedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per la pubblicazione di commenti negativi su un sito di social networking.
Lo può fare se i giudizi del lavoratore sono molesti, offensivi o inappropriati. Non necessariamente la punizione a cui va incontro è quella più drastica ovvero il licenziamento, ma il rischio è concreto. Spostiamo adesso sull'altro settore e scopriamo se un dipendente statale può scrivere su Facebook commenti negativi su Comune, Regione o ente locale oppure è vietato.
Il primissimo aspetto da chiarire riguarda proprio le leggi. Quelli che regolano i social media sono in continua evoluzione proprio per via della difficoltà a a definire un impianto normativo sul lavoro che sia in grado di stare al passo con i continui aggiornamenti delle tecnologie.
Una decisa accelerazione arriva però delle sentenze dei tribunali che sempre più spesso sono chiamati in causa in seguito ai ricorsi di lavoratori o datori per via di controversie sulla pubblicazione di un commento negativo sui social media, Facebook compreso. Vediamo quindi tutti i dettagli aggiornati tra
Il dipendente statale ovvero colui che presta la propria attività per un Comune, una Regione o un ente locale può scrivere un commento negativo su Facebook nei confronti dell'istituzione per cui lavora e passarla liscia?
Dipende perché se oltrepassa il confine del diritto di critica per arrivare sul terreno dell'insulto, ecco che può andare incontro a serie conseguenze.
Sulla base della gravità il dipendente può andare incontro a rimprovero verbale rimprovero scritto o censura, multa di importo variabile fino a un massimo di 4 ore di retribuzione, sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, licenziamento con preavviso, licenziamento senza preavviso.
Sono gli stessi giudici dei tribunali a valutare caso per caso la gravità della situazione. E lo fanno avendo tra le mani il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici o Codice di condotta ovvero quel pacchetto di norme che stabilisce cosa il lavoratore statale può fare o meno.
Il Regolamento si applica a tutti i dipendenti pubblici, compresi a quelli che lavorano anche delle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano. E perfino a chi collabora o presta un servizio di consulenza a una pubblica amministrazione, centrale o delocalizzata.
Tra le altre cose, il dipendente statale è chiamato a rispettare gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.
C'è poi un altro da aspetto che dipendente statale deve tenere conto quando pubblica un commento su Facebook. Si tratta di una piattaforma pubblica che può essere accostata a un mezzo di stampa per via della possibilità di raggiungere un numero imprecisato e indeterminato di persone.
Ecco quindi che secondo l'articolo 595 del Codice penale che disciplina il reato di diffamazione, chiunque comunicando con più persone offende la reputazione di un'altra persona, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 2 anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro. Se l'offesa è recata com il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza, o a un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.