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Diritti e doveri badanti, colf, baby sitter secondo contratto domestico 2025 in vigore

Dal diritto ad avere stipendi, ferie e malattia a obbligo di rispettare orario di lavoro e mansioni previste da Ccnl: quali sono diritti e doveri di badanti, colf, baby sitter

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Diritti e doveri badanti, colf, baby sit

L’attività delle colf, delle badanti e delle baby sitter è regolamentata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore domestico, che stabilisce diritti, tutele e doveri sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

Definizione delle figure professionali e sfera di applicazione del CCNL domestico

Il CCNL domestico, applicato in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, disciplina il rapporto di lavoro degli "assistenti familiari". Questo termine omnicomprensivo, aggiornato con le ultime novità contrattuali, include non solo colf, badanti e baby sitter, ma anche altre figure che operano nell’ambito domestico, come addetti alle pulizie, cuochi, custodi, giardinieri e assistenti alla compagnia. La suddivisione in livelli prevista dal contratto valorizza le competenze e le mansioni svolte, permettendo una corretta attribuzione di ruoli e retribuzioni. Per esempio, le baby sitter sono attualmente inquadrate nel livello BS con specifiche indennità aggiuntive in caso di assistenza a bambini sotto i sei anni.
Il contratto tende inoltre a tutelare il lavoratore straniero, anche apolide, e regola la convivenza, le mansioni e la peculiarità di ciascun profilo professionale.

Novità contrattuali e aggiornamenti 2025: adeguamenti e tutele rafforzate

Ad aprile 2025 la trattativa tra le parti sociali sta proseguendo per un miglioramento del contratto, con obiettivi chiari quali l’adeguamento della lettera di assunzione, miglioramento della regolamentazione dei permessi, delle trasferte, della tutela della maternità e della paternità, e introduzione di criteri più trasparenti per l’inquadramento professionale. Vengono inoltre valutate forme innovative di permesso formativo, rafforzamento delle commissioni di conciliazione sindacale e maggiore attenzione alla prevenzione e contrasto delle molestie nel luogo di lavoro domestico.

Principali diritti previsti dal CCNL domestico per colf, badanti e baby sitter

Sotto il profilo normativo e retributivo, il lavoro domestico in Italia garantisce ai lavoratori assunti:

  • Retribuzione proporzionata: corrisposta sulla base del livello di inquadramento e delle effettive mansioni svolte, con minimi aggiornati periodicamente dalla Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro e integrati da eventuali indennità di funzione, presenza notturna o assistenza a minori di sei anni.
  • Maturazione di ferie e permessi: ogni anno spettano 26 giorni lavorativi di ferie retribuiti (secondo la settimana lavorativa dal lunedì al sabato), irrinunciabili e frazionabili in massimo due periodi, compatibilmente con le esigenze di famiglia e lavoratore.
  • Vitto e alloggio per assistenti conviventi, che devono sempre essere garantiti in modo dignitoso e rispettoso della privacy (tabella F del CCNL).
  • Piena copertura assicurativa e contributiva: obbligo di regolare iscrizione a INPS, pagamento dei contributi e rilascio del cedolino paga firmato, con dettaglio di tutte le competenze (anche TFR, tredicesima, scatti di anzianità).
  • Fruizione di permessi retribuiti (es. per visite mediche, lutto, ricongiungimento familiare) e non retribuiti (es. per studio), secondo le modalità e i limiti previsti dal CCNL (art. 19-20-23).
  • Riposi settimanali irrinunciabili e festività nazionali: per conviventi, almeno 36 ore di riposo a settimana; per non conviventi 24 ore obbligatorie. L’attività lavorativa in giorno festivo comporta la maggiorazione della tariffa oraria.
  • Tutela in caso di malattia e infortunio: diritto alla conservazione del posto di lavoro per periodi variabili in base all’anzianità di servizio, corresponsione della retribuzione per malattia o infortunio secondo i limiti previsti dagli articoli 27 e 29 CCNL.
  • Congedo matrimoniale, maternità e paternità: in caso di matrimonio si ha diritto a 15 giorni di calendario, mentre le tutele per maternità si applicano nel rispetto della normativa vigente (es. Legge 1204/1971 e D.Lgs. 151/2001).
  • Facoltà di recedere dal rapporto rispettando il preavviso: il lavoratore può interrompere il rapporto di lavoro, previo rispetto dei termini (8 o 15 giorni a seconda dell’anzianità e tipo di contratto), con diritto alla relativa indennità qualora il datore non osservi le scadenze.

L’aggiornamento delle tutele comprende anche il congedo retribuito per donne vittime di violenza, indennità aggiuntiva per possessori di certificazione UNI 11766 e potenziamento dei permessi per formazione e aggiornamento professionale.

Doveri contrattuali e obblighi delle lavoratrici e dei lavoratori domestici

I collaboratori domestici hanno il dovere di rispettare pienamente l’orario di lavoro stabilito dal contratto, attenersi alle mansioni specifiche dell’inquadramento e osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro nell’ambito della legge e del contratto nazionale. È essenziale non assentarsi senza giustificazione, comunicare tempestivamente le cause di assenza, essere reperibili nei periodi di malattia nelle fasce orarie previste e presentare, quando richiesto, la certificazione medica attestante la malattia.

In dettaglio:

  • Orario e disciplina: per conviventi massimo 54 ore settimanali (10 ore giornaliere non consecutive per 6 giorni); per non conviventi 40 ore settimanali (8 ore per 5 o 6 giorni); rispetto rigoroso dell’orario concordato, con divieto di assenze ingiustificate.
  • Obbligo di comunicare assenza e rientrare al termine delle ferie: la mancata comunicazione entro cinque giorni di una malattia può integrare giusta causa di licenziamento.
  • Mansioni in base all’inquadramento: le mansioni devono corrispondere al livello del profilo (pulizia, cucina, cura della casa, assistenza alla persona, compagnia, cura dei bambini).
  • Certificazione malattia: obbligo di presentarla salvo eccezioni per i conviventi, secondo l’art. 27 CCNL.
  • Rispetto delle disposizioni di sicurezza e privacy: il lavoratore riceve informazioni sui rischi dell’ambiente domestico, diritti e doveri in presenza di impianti di videosorveglianza (Garante Privacy).

Approfondimento sulle mansioni: colf, badanti e baby sitter

Mansioni e responsabilità delle colf

Le colf si occupano, a seconda del livello di inquadramento, della cura e igiene dell'ambiente domestico, della gestione di lavanderia, stireria, cucina, pulizia di superfici e arredi, gestione della dispensa, cura di animali domestici o delle piante. Il livello B garantisce autonomia nelle mansioni polifunzionali, mentre i livelli superiori prevedono anche mansioni specialistiche (ad esempio, cuoco o maggiordomo). La colf può essere convivente o non convivente, con conseguenti differenze nell’organizzazione dell’orario, nelle retribuzioni, negli obblighi di presenza e nel diritto a vitto e alloggio.

Mansioni e compiti delle badanti

Le badanti svolgono prevalentemente un ruolo di assistenza diretta a persone autosufficienti o non autosufficienti, anziani o con disabilità, favorendo autonomia, compagnia e supporto nelle attività quotidiane (alimentazione, igiene, somministrazione farmaci previa indicazione medica, trasferimenti e spostamenti, vigilanza notturna). Per badanti che seguono persone non autosufficienti, sono previste indennità aggiuntive. L’inquadramento nei livelli C super o D super distingue fra non formate e con formazione riconosciuta (diploma specifico o corso da almeno 500 ore).

Mansioni e competenze specifiche delle baby sitter

Le baby sitter si dedicano principalmente alla cura, intrattenimento, educazione e sicurezza di neonati, bambini e preadolescenti, anche al di fuori dell’ambiente domestico (accompagnamento a scuola, attività sportive, visite mediche). Importanti sono la capacità di gestione delle emergenze, la conoscenza delle regole di primo soccorso e la capacità di instaurare una relazione positiva con minori e famiglie. Il CCNL prevede, solo per chi assiste bambini sotto i sei anni, un’indennità economica integrativa da 100 a 116 euro mensili.

Permessi, congedi e formazione professionale

Il lavoro domestico prevede numerose tipologie di permessi retribuiti:

  • Permessi per visite mediche, rinnovo permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare: 16 ore l’anno per conviventi full-time, 12 ore per part–time e non conviventi con almeno 30 ore settimanali (art. 19 CCNL), da riproporzionare per lavori part-time inferiori.
  • Eventi di famiglia o motivi personali: 3 giorni per lutto familiare entro il 2° grado, permessi retribuiti per paternità (10 giorni) e maternità come da normativa vigente.
  • Permessi per formazione: 40 ore retribuite l’anno per lavoratori a tempo pieno e indeterminato con almeno 6 mesi di anzianità (64 ore se i corsi sono riconosciuti da Ebincolf).
  • Permessi sindacali e permessi elettorali: 6 giorni l’anno per membri di organismi direttivi sindacali; piena retribuzione se designati scrutatori o presidenti di seggio.
  • Congedi per donne vittime di violenza di genere: astensione da lavoro per massimo tre mesi (art. 21 CCNL), con indennità INPS e pieno riconoscimento anzianità, maturazione di ferie e TFR.
  • Permessi non retribuiti per studio: concessi per frequentare corsi scolastici o sostenere esami con presentazione di relativa documentazione.

L’insieme di tali permessi e congedi costituisce uno dei cardini di tutela e valorizzazione delle professionalità del settore.

Sicurezza, condizioni di lavoro e strumenti di tutela

Il datore di lavoro domestico ha l’obbligo legale (D.lgs. 81/2008 e regolamenti applicativi) di assicurare condizioni di lavoro salubri, ambienti privi di rischi, fornire informazioni puntuali riguardo dispositivi di sicurezza (ad esempio: interruttori differenziali, impianti audiovisivi comunicati preventivamente e vietati nei locali ad uso esclusivo del lavoratore). In caso di incidenti, il datore deve denunciare gli infortuni all’INAIL entro i tempi prestabiliti. Nel settore domestico è di fondamentale importanza la prevenzione delle molestie, a garanzia dei diritti umani e della dignità di lavoratori e datori di lavoro, anche tramite l’implementazione di linee guida e programmi di formazione condivisi dagli enti bilaterali.

Tutela delle lavoratrici madri, lavoratori stranieri e minori

I diritti delle lavoratrici madri sono garantiti sia dalla normativa nazionale (D.Lgs. 151/2001) che dal CCNL domestico. Le collaboratrici hanno diritto a astenersi dal lavoro durante i due mesi antecedenti il parto e nei tre mesi successivi, con disciplina dettagliata delle dimissioni protette e divieto di licenziamento nel periodo di gravidanza e fino all’anno di vita del bambino. Per i lavoratori stranieri il contratto specifica gli obblighi per la validità del permesso di soggiorno e l’accesso ai permessi formativi e di ricongiungimento familiare. L’assunzione di minori è consentita solo dagli anni 16 compiuti e nel rispetto delle tutele scolastiche e sanitarie.

Previdenza, retribuzione, TFR e risoluzione del rapporto

Il CCNL prevede disciplina dettagliata di tutte le modalità contributive e assicurative, ivi inclusa l’assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali. La retribuzione è costituita dal minimo contrattuale (rivalutato annualmente secondo l’ISTAT), eventuali indennità, scatti biennali del 4% per anzianità (fino a 7 scatti), eventuale superminimo ed elementi accessori come il vitto e alloggio. Il lavoratore ha diritto a cedolino paga mensile dettagliato e dichiarazione annuale delle somme corrisposte.

In caso di risoluzione del contratto, sia per dimissioni che per licenziamento, spettano termini di preavviso proporzionati all’anzianità e numero di ore settimanali, pena l’indennità sostitutiva. È obbligatoria la liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR) secondo legge 297/1982, con possibilità di anticipo annuale fino al 70%.

Da ricordare che il settore domestico dispone di un sistema bilaterale rappresentato da Ebincolf e Cas.Sa.Colf, che promuovono formazione, aggiornamento, analisi retributive e previdenziali, tutela della sicurezza e offrono servizi di conciliazione sindacale, formazione continua e sostegno al reddito. In caso di controversie, è possibile avvalersi di commissioni territoriali di conciliazione, con l’assistenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

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