La prima norma deontologica che il commercialista non deve perdere di vista è il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Dopodiché il professionista deve agire con integrità, onestà e correttezza.
Che il commercialista ricopra un ruolo centrale nel rapporto con i proprio clienti è evidente. In qualche modo è il custode dei suoi conti, ma un un consulente in grado di indicare le soluzioni migliori per ottimizzare la gestione della contabilità. Il commercialista è iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed è chiamato a seguire anche norme di carattere deontologico. Si tratta delle disposizioni che devono ispirare il suo comportamento.
Sappiamo che il commercialista è responsabile verso il cliente nel caso di consulenza sbagliata ovvero di compromissione della posizione dell'assistito nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Ma anche della custodia della documentazione fiscale del proprio cliente. Così come in caso di errore nei calcoli. Tuttavia, gli errori, per quanto da evitare, non dovrebbero essere ricondotti alla violazione delle norme deontologiche applicate nel 2023.
Commercialisti, quali sono diritti e doveri nel 2023
Sanzioni applicate per violazioni della deontologia
La prima norma deontologica che il commercialista non deve perdere di vista è il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Dopodiché, come fissato dalle norme che lo stesso Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha messo nero su bianco, il professionista deve agire con integrità, onestà e correttezza, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.
Quindi deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente. Per fare un esempio concreto, sono considerati violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina.
Attenzione poi a pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale. Il commercialista è chiamato ad agire in libertà ed evitare relazione che possano provocare pregiudizio o indebita influenza nella sua attività professionale.
Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni sono altre linee guide per il commercialista. In particolare, è tenuto a mantenere la sua capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai clienti l'erogazione di prestazioni di livello qualitativamente elevato, secondo le disposizioni normative.
Tenuto conto della complessità della pratica, non deve accettare incarichi professionali in materie nelle quali non ha un'adeguata competenza e in parallelo deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari così da acquisire la certezza sufficiente per formulare una parere. In ogni caso, deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità in relazione alla natura dell'incarico.
La violazione delle norme deontologiche da parte del commercialista comporta un'azione disciplinare nei suoi confronti ovvero con sanzioni proporzionate alla gravità e alle conseguenze derivate dal suo comportamento.
In questo cotesto vanno valutati la gravità del fatto, la sussistenza del dolo e sua intensità e dunque il grado di colpa. Allo stesso tempo, l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili considera anche ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. In pratica, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista e il danno eventualmente provocato.
Le norme del codice deontologico precisano anche che l'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua rappresenta obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera da altre attività formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti.