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Diritti e doveri dei dipendenti in base al contratto commercio (CCNL) 2025

Diritto di percepire retribuzione spettante, di maturare ferie, assentarsi per malattia con specifici obblighi da rispettare e diversi altri, cos, perň, come anche altrettanti obblighi sono previsti per i dipendenti del commercio nel 2025.

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Diritti e doveri dei dipendenti in base

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Commercio 2025 regola i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro del settore terziario, distribuzione e servizi, offrendo tutele e definendo obblighi chiave per chi opera nel comparto, ovvero sancendo i diritti e doveri di chi vi lavora e delle rispettive aziende.

Diritti dei dipendenti con contratto commercio 2025

I dipendenti inquadrati con CCNL Commercio 2025 godono di un sistema articolato di diritti normativi, economici e sociali.
I più rilevanti includono:

  • Retribuzione proporzionata a mansioni, livello professionale e anzianità di servizio, non inferiore ai minimi tabellari annuali (art. 193 CCNL);
  • Diritto a ferie minime di 26 giorni lavorativi annui, con aggiunte previste per riposi settimanali, ex festività e permessi retribuiti (ROL);
  • Permessi retribuiti per motivi personali, congedo matrimoniale (15 giorni), festività, lutto e altri eventi secondo le disposizioni contrattuali e art. 4 Legge 53/2000;
  • Congedi parentali e tutela maternità/paternità: diritto alla fruizione di congedi previsti dal D.Lgs. 151/2001, con integrazioni retributive fino al 100% per i primi 5 mesi di maternità obbligatoria;
  • Diritto di studio e accesso a permessi per formazione, in sinergia con gli enti bilaterali e fondi interprofessionali;
  • Tutela in caso di malattia e infortunio: conservazione del posto sino a 180 giorni per malattia e aspettativa non retribuita ulteriore di 120 giorni (art. 185 CCNL); integrazioni retributive superiori ai minimi INPS nei periodi di assenza motivata documentata;
  • Preavviso in caso di recesso sia per dimissioni che per licenziamento, secondo precise tempistiche variabili in funzione di livello e anzianità (artt. 234 e 241, CCNL);
  • Tredicesima e quattordicesima mensilità previste per tutti i lavoratori (art. 193 CCNL);
  • Indennità di preavviso/indennità sostitutiva in caso di recesso senza preavviso;
  • Accesso a strumenti di welfare previsti dal Fondo EST, Fon.Te. (previdenza complementare), enti bilaterali e supporti assistenziali per le famiglie, in linea con l’evoluzione del welfare contrattuale.
  • Tutela contro le discriminazioni e accesso all’apprendistato professionalizzante con relative tutele di continuità e sviluppo professionale.

L’assetto normativo assicura inoltre protezioni mirate per donne vittime di violenza, con diritto all’astensione temporanea dal servizio per percorsi di uscita (art. 24 Dlgs 80/2015) e permessi retribuiti.

Obblighi e doveri del dipendente nel contratto commercio

Il CCNL Commercio 2025 disciplina con chiarezza i doveri dei lavoratori, che vanno ben oltre la semplice osservanza oraria:

  • Rispetto dell’orario di lavoro secondo i turni e il monte ore stabilito (di norma 40 ore settimanali), con obbligo di rientro puntuale da ferie e pausa;
  • Obbligo di assiduità e tempestiva comunicazione delle assenze per malattia o motivi personali, allegando la certificazione richiesta entro i tempi stabiliti (anche per esigenze di controllo medico INPS);
  • Fornire tempestiva comunicazione di cambio di domicilio durante il rapporto o in congedo;
  • Reperibilità nei casi previsti, soprattutto durante il periodo di malattia, all’interno delle fasce di controllo previste;
  • Fedeltà, riservatezza e tutela degli interessi aziendali, inclusi obblighi di non divulgazione di dati aziendali o segreti commerciali (art. 2105 c.c.);
  • Rispetto delle disposizioni del datore di lavoro e delle istruzioni funzionali all’attività, nei limiti delle attribuzioni conferite dalle normative vigenti;
  • Divieto di abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione e di trattenersi in sede aziendale oltre l’orario consentito;
  • Condotta conforme a norme di civiltà, diligenza e cortesia anche nei rapporti con terzi e colleghi;
  • Conservazione e rispetto della sicurezza delle merci e materiali aziendali.

L’inosservanza dei doveri può dare luogo a sanzioni disciplinari secondo le previsioni del Titolo XXI del CCNL (fino al ciclo di diffida, multa, sospensione e nei casi gravi licenziamento disciplinare secondo le linee dettate dall’art. 7 Statuto dei Lavoratori, legge 300/1970).

Retribuzione, scatti di anzianità e strumenti di welfare nel CCNL commercio

Il trattamento economico si articola su:

  • Retribuzione tabellare minima variabile secondo livello di inquadramento e ruolo;
  • Scatti di anzianità, riconosciuti ogni 3 anni (per un massimo di 10 scatti), con importi incrementali secondo la progressione di carriera;
  • Elementi variabili: indennità di cassa, indennità mansioni disagiate, bonus produzione o premi di risultato (in presenza di accordi aziendali);
  • Mensilità aggiuntive: tredicesima e quattordicesima, maturate pro quota;
  • Contributi obbligatori a fondi pensione complementare (Fon.te) e assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST – per quadri Qu.A.S.);
  • Welfare bilaterale: sostegni al reddito, contributi assistenziali e servizi di formazione professionale attraverso enti e fondi di settore.

Nel 2025 sono state aggiornate le tabelle salariali minime e i criteri degli assorbimenti delle somme nei casi di anticipi non previsti con espresso carattere di “acconto su futuri aumenti contrattuali”. Va inoltre menzionato che gli importi una tantum introducono una tutela suppletiva rispetto all’inflazione e al rinnovo contrattuale.

Permessi, ferie e congedi: disciplina delle assenze retribuite

I permessi retribuiti comprendono:

  • Assenze giustificate per motivi personali (ROL), lutto, visite mediche (nei limiti e modalità previsti dal CCNL e dalla legge);
  • Congedo matrimoniale fino a 15 giorni di calendario retribuiti, con l’obbligo di produrre adeguata documentazione;
  • Congedi parentali e per grave infermità familiare secondo normativa, cumulabili fino a 10 mesi tra entrambi i genitori;
  • Permessi per motivi di studio o formazione, documentabili ed entro i limiti annuali fissati;
  • Astensione dal lavoro e relativa retribuzione in caso di elezioni, testimoni matrimoniali, donazione sangue.

I periodi di congedo parentale, maternità e paternità sono garantiti dal D.Lgs. 151/2001 e dal CCNL, e sono integralmente computati nell’anzianità di servizio, senza incidenza negativa su ferie, riposi, ratei di mensilità aggiuntive, ad eccezione dei soli elementi accessori legati all’effettiva presenza. Di rilievo il diritto alla conservazione del rapporto per 180 giorni annui in caso di malattia certificata, con ulteriore aspettativa non retribuita per gravi patologie.

Preavviso, periodo di prova e tutele in caso di recesso

Il contratto definisce in modo dettagliato le casistiche relative al recesso (dimissioni, licenziamento). Il preavviso varia in base al livello e all’anzianità del dipendente:

La decorrenza è dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. L’omesso preavviso comporta l’obbligo di corresponsione dell’indennità sostitutiva. È prevista una disciplina dettagliata per la contestazione e la gestione dei provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 7 della Legge 300/1970.

Classificazione e inquadramento professionale: scatti, mansioni e nuove figure

Il sistema di inquadramento contempla livelli crescenti dalla categoria quadri al 7° livello, con funzioni che vanno dalle responsabilità gestionali e decisionali fino alle attività operative e di servizio. Dal 2024 sono state riviste le descrizioni dei profili per rispondere alle nuove esigenze del mercato, con attenzione ai settori digitali, farmaceutici, marketing e gestione multicanale.

L’avanzamento di livello può avvenire per cambiamento delle mansioni o riconoscimento delle competenze, ed è regolato dalla disciplina sulle promozioni, scatti di anzianità e aggiornamento continuo delle posizioni professionali, anche tramite formazione finanziata (Fondo For.Te., Quadrifor e sistemi di formazione bilaterale).

Focus su welfare contrattuale e bilateralità

L’evoluzione delle relazioni sindacali ha arricchito il welfare di settore, attraverso:

  • Fondo EST per assistenza sanitaria (obbligatoria per dipendenti inquadrati CCNL Commercio, tranne quadri);
  • Fondo previdenziale Fon.Te per la pensione complementare di secondo pilastro;
  • Ente bilaterale per il supporto a politiche attive, formazione, tutele integrative (ad es. Fondo EST, Fon.Te, Quadrifor);
  • Accesso a benefici assistenziali, supporto al reddito per spese familiari e servizi specializzati, anche tramite EBIASP e Fondosani nei CCNL paralleli;
  • Sostegno al potere d’acquisto e incentivo alla formazione continua.

Il tema della bilateralità è ormai centrale e rappresenta una peculiarità del terziario, finalizzata a garantire autonomia nella gestione delle prestazioni accessorie e migliorare il benessere lavorativo nel comparto.

Novità 2025: modifiche retributive, welfare e nuove figure professionali

Nel 2025 il CCNL Commercio conferma cambiamenti di rilievo sia sul piano economico che normativo, a seguito dell'accordo di rinnovo del 22 marzo 2024, con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027. Tra le principali novità:

  • Aumento delle retribuzioni mensili attraverso nuove tabelle per ogni livello di inquadramento, integrate da importi "una tantum" per i lavoratori in forza dal 22 marzo 2024 (350 euro per IV livello, riparametrati sugli altri);
  • Nuove figure professionali introdotte nella classificazione, fra cui addetto alle vendite online, operatori per l’e-commerce, figure per l’ICT, e per settore farmaceutico;
  • Incremento del contributo Fondo EST di assistenza sanitaria integrativa (da aprile 2025) e aumento degli importi per la Cassa sanitaria Qu.A.S. per i quadri;
  • Revisione delle causali per contratti a tempo determinato e aggiornamento per le assunzioni di carattere stagionale secondo le nuove esigenze di mercato.

Queste novità sono pensate per migliorare la tutela del personale, assicurare trasparenza negli avanzamenti di livello, adeguare la disciplina del lavoro alle innovazioni tecnologiche e garantire maggiore protezione sociale attraverso nuovi strumenti di welfare bilaterale. Le modifiche sono state introdotte con spirito di inclusività e attenzione verso la sostenibilità e lo sviluppo del settore.

Riferimenti normativi e fonti utili

Le regole sopra riportate sono tratte dal testo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, in vigore dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027, e integrate con i riferimenti ai principali atti di legge:

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