Sono numerosi i punti di contatto tra un co.co.co. e un dipendente in termini di diritti. Per fare un esempio, lo stesso trattamento è previsto nel caso di applicazione degli istituti di ferie e riposo, malattia, congedi, limiti nell'orario di lavoro.
La prestazione del lavoratore in co.co.co, deve essere funzionale all'organizzazione dell'impresa, di cui comunque il lavoratore non fa parte. Si tratta di un passaggio fondamentale da comprendere sia per inquadrare i diritti di cui gode sia in relazione al cosiddetto coordinamento dell'attività da parte del datore.
O meglio, del committente che ha bisogno dei suoi servizi. Oltre al coordinamento, l'altro elemento chiave nel rapporto tra committente e prestatore di lavoro in co.co.co. è il continuità. In pratica è a disposizione in modo continuativo, altrimenti si configurerebbe una prestazione occasionale. Non è prevista l'esclusività del rapporto, anche se nei fatti può essere indispensabile sulla base dell'attività svolta. Approfondiamo quindi:
Il reddito del lavoratore in co.co.co. è equiparato a un reddito da lavoro subordinato e dunque di qualsiasi lavoratore assunto a tempo determinato o indeterminato, con contratto a tempo pieno o part-time. Significa che conserva il diritto dell'applicazione delle medesimi regole di un dipendente. In termini pratici significa due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore.
Non solo, ma spetta allo stesso committente il compito di effettuare il versamento dell'intera somma in quanto trattiene dalla busta paga la quota dovuta dal lavoratore. Il lavoratore che sottoscrive questa forma di contratto ha diritto alla chiarezza nella retribuzione ovvero alla indicazione per iscritto. Datore e lavoratore devono concordare anche la periodicità del versamento, anche se in linea di massima è mensile, al pari delle buste paga dei dipendenti.
Diventa quindi sempre più chiaro come siano numerosi i punti di contatto tra un co.co.co. e un dipendente. Per fare un esempio ancora più concreto, lo stesso trattamento è previsto nel caso di applicazione degli istituti di ferie e riposo, malattia, congedi, limiti nell'orario di lavoro.
Questo tipo di rapporto di lavoro può essere attivato anche dall'amministrazione pubblica, purché abbia accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno. Deve comunque determinare durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Allo stesso tempo, la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. Non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita solo per completare il progetto e per ritardi non imputabili al lavoratore in co.co.co., ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
Se c'è invece un diritto non riconosciuto al lavoratore co.co.co. ma solo al dipendente è la concessione del preavviso in caso di licenziamento. Che tra l'altro si aggiunge all'applicazione delle medesima disposizione nel caso in cui sia il lavoratore stesso a voler recedere. Tuttavia, questa normativa non esclude che le parti possano concordare un periodo di preavviso.
In sintesi, l'attività in co.co.co. si caratterizza per l'autonomia del collaboratore nel decidere i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro. La prestazione lavorativa è resa prevalentemente in via personale. La continuità indica una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordo tra le parti. Nella collaborazione coordinata e continuativa non è previsto un tempo minimo o massimo di durata del contratto che può anche essere rinnovato più volte.
Nelle differenti modalità della collaborazione, la parola coordinata indica la necessità di collegare funzionalmente l'attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente. Il collaboratore deve godere di autonomia organizzativa sulle modalità, il tempo e il luogo dell'adempimento, ma l'attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all'organizzazione dell'impresa.
Viceversa, se esistono diritti che non sono noti a co.co.co, ma solo al dipendente che ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro.