Marito e moglie, in comunione o separazione dei beni, che siano soci di una azienda o di un negozio, a meno di recesso da parte di uno dei due dalla società, possono, per legge, continuare a prestare la propria attività di lavoro nell’impresa familiare e pertanto avere diritto a utili, incrementi, ulteriori guadagni che devono essere divisi in egual maniera tra i due coniugi una volta divorziati. Se marito o moglie soci di un'azienda o un negozio divorziano e uno dei due decide di recedere dall’impresa familiare, ha diritto di essere liquidato.
Cosa succede in caso di divorzio tra marito e moglie che sono soci di una azienda o di un negozio? I coniugi al momento del matrimonio possono scegliere il regime patrimoniale per la loro unione, se cioè optare per la comunione o per la separazione dei beni, punto di partenza per il discorso che andremo ad affrontare per una eventuale società tra i due. Vediamo cosa succede nei diversi 2022 in cui marito e moglie soci di un’azienda o un negozio decidono di divorziare.
Marito e moglie che divorziano e sono soci di una azienda o di un negozio vanno incontro a diverse soluzioni nel caso di divorzio a seconda che abbiano optato per il regime di comunione dei beni o per il regime di separazione dei beni. Marito e moglie hanno, infatti, la possibilità, come stabilito dalle leggi attuali, di sottoscrivere un atto costitutivo di società di persone o di capitali, sia se scelgono il regime di comunione di beni e sia se scelgono il regime di separazione dei beni.
Il regime di comunione dei beni prevede una comproprietà dei beni tra i due coniugi ma solo relativamente a quelli acquistati dal momento del matrimonio in poi. I beni già in possesso di marito o moglie prima del matrimonio o ricevuti da uno dei due coniugi o da entrambi per eredità o donazioni non rientrano nella comunione dei beni. Non fanno parte della comunione dei beni tra marito e mogli durante il matrimonio anche i beni per uso personale, come abbigliamento o gioielli, ecc.
Per riassumere, dunque, i beni dei coniugi che rientrano nel regime di comunione dei beni sono:
Marito e moglie, durante il matrimonio, possono, infatti, avviare una azienda o un negozio in società e al momento del divorzio, per aziende e negozi avviate insieme, si deve procedere alla divisione degli utili tra i due coniugi.
Marito e moglie hanno, infatti egual diritto a partecipare agli utili, ai beni acquistati con gli stessi e agli incrementi dell’impresa, anche in relazione all’avviamento.
Diverso è il caso in cui aziende o negozi appartengono ad uno dei coniugi già prima del matrimonio ma successivamente ad esso vengono gestite da entrambi i coniugi. In questo caso, la comunione dei beni vale solo per gli utili ed eventuali incrementi per cui al momento del divorzio ciò che deve essere diviso tra i coniugi sono solo gli utili. Ciò significa che se non si realizzano utili, in caso di divorzio tra marito e moglie soci di azienda o negozio, non c’è alcun obbligo di corrispondere soldi all’altro coniugi.
Se marito e moglie al momento del matrimonio optano per la separazione dei beni, ognuno dei coniugi resta proprietario in modo esclusivo dei beni acquistati anche dopo il matrimonio e non solo dei beni in suo possesso già prima del matrimonio. Con il regime di separazione dei beni si opta per una una netta separazione tra i patrimoni dei due coniugi, per cui marito e moglie soci di azienda dividono esattamente a metà bene e utili nel caso di recesso da parte di uno dei due coniugi.
E’ bene precisare che sia nel caso di comunione dei beni e sia nel caso di separazione dei beni, la società tra marito e moglie per una azienda o un negozio non si considera automaticamente conclusa con il solo divorzio né si può escludere il coniuge divorziato.
Marito e moglie, in comunione o separazione dei beni, che siano soci di una azienda o di un negozio, a meno di recesso da parte di uno dei due dalla società, che tra i coniugi si configura solitamente come impresa familiare, possono, per legge, continuare a prestare la propria attività di lavoro nell’impresa familiare e pertanto avere diritto a utili, incrementi, ulteriori guadagni che devono essere divisi in egual maniera tra i due coniugi una volta divorziati.
Se marito o moglie soci di un'azienda o un negozio divorziano e uno dei due decide di recedere dall’impresa familiare, ha diritto di essere liquidato.