Se la donazione del denaro è finalizzata all'acquisto della casa, la normativa vigente parla di donazione indiretta. Per la giurisprudenza l'atto non ha bisogno del notaio e non è soggetta a imposizione fiscale. Allo stesso tempo non è prevista l'applicazione di alcuna tassa.
La norma generale prevede l'applicazione della tassazione al 4% sulle donazioni. Anche nel caso in cui di mezzo ci sia solo un passaggio di denaro. C'è però una eccezione importante da segnalare: se la donazione avviene tra un genitore e un figlio, l'imposta scatta solo sulla parte superiore a 1 milione di euro.
Se la cifra è inferiore a questo limite, non è dovuta tale imposta. Dal punto di vista procedurale, qualunque sia la cifra, occorre sempre prevedere l'atto notarile che porta con sé l'imposta di registro e l'onorario al professionista. Ma cosa accade quando alla base della donazione di denaro c'è l'acquisto di una casa? Vediamo quindi:
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Calcolatrice alla mano, l'imposta sulla donazione è pari al 4% da calcolare solo sul valore che eccede 1.000.000 euro nelle donazioni tra coniugi o parenti in linea retta ovvero genitori, figli, nonni e nipoti. Quindi è del 6%, da calcolare sul valore che eccede 100.000 euro nelle donazioni tra fratelli e sorelle. Dopodiché è del 6% senza franchigia nelle donazioni tra parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado. Infine, è dell'8% senza franchigia in tutti gli altri casi.
Segnaliamo anche il caso particolare delle donazioni in favore di soggetti portatori di handicap. In questa circostanza, è prevista l'applicazione di una franchigia di 1.500.000 euro mentre l'aliquota è quella relativa al rapporto tra le parti.
Se la donazione del denaro è finalizzata all'acquisto della casa, la normativa vigente parla di donazione indiretta. Per la giurisprudenza l'atto non ha bisogno del notaio e non è soggetta a imposizione fiscale. Allo stesso tempo non è prevista l'applicazione di alcuna tassa. La ragione? Il trasferimento è già soggetto a imposta di registro o all'applicazione dell'Iva. In ogni caso, l'atto di compravendita dell'immobile deve specificare la provenienza del denaro usato per pagare il venditore.
Vale infine la pena che l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi. Dopodiché si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
Quindi l'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta. L'imposta non si applica invece nei casi di donazione o liberalità.
Infine, ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti che riguardano il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, se per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti. Si considerano esistenti nello Stato i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento relativi.
Poi le azioni o quote di società nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale. Poi le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti. Quindi i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato.