Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Dopo quanto tempo arriva una denuncia a casa? Tempi di notifica medi nel 2025 per riceverla

Da sei mesi a un anno e anche piů in caso di richiesta di eventuali proroghe: quali sono i tempi per sapere se si č stati denunciati

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Dopo quanto tempo arriva una denuncia a

Comprendere dopo quanto tempo arriva una denuncia a casa è essenziale per chiunque nutra dubbi o timori in merito ai tempi del procedimento penale e alle eventuali notifiche formali. La procedura italiana prevede infatti regole specifiche su quando e come il soggetto interessato possa apprendere della pendenza di una denuncia nei suoi confronti, con differenze rilevanti tra denuncia e querela e con impatti diretti sui tempi di notifica e sulle attività di difesa.

Cos’è una denuncia e come si presenta

La denuncia è l’atto con cui una persona porta a conoscenza dell’autorità giudiziaria, solitamente il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria, un fatto che costituisce reato perseguibile d’ufficio. Non è necessario essere parte lesa per presentarla. In Italia la denuncia può essere fatta in forma orale o scritta; in caso di presentazione orale, l’ufficiale di polizia giudiziaria redige verbale. Quando il reato è particolarmente grave o ricade tra quelli per cui la legge impone l’obbligo di denuncia (come terrorismo, reati contro lo Stato, armi ed esplosivi), esistono specifiche tempistiche dettate dal Codice di procedura penale.

  • La denuncia è facoltativa nei casi generali, ma obbligatoria per alcune categorie di reato.
  • Non prevede un contenuto formale rigido, ma richiede la descrizione dettagliata dei fatti.
  • Può essere presentata anche tramite raccomandata, oppure, se all’estero, presso un consolato.

Tempistiche, quando si viene a sapere di una denuncia

La legge italiana non prevede che la denuncia sia formalmente notificata a chi viene denunciato. Di norma, il soggetto indagato viene a conoscenza della denuncia solo in due circostanze:

  1. Notifica del verbale di elezione di domicilio: si riceve un invito a indicare il luogo dove si intende ricevere eventuali notifiche processuali, con la possibilità di nominare un difensore di fiducia.
  2. Avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.): al termine delle indagini svolte dal pubblico ministero, l’interessato viene informato della pendenza di un procedimento penale e dei diritti di difesa. Da questo momento si acquisiscono informazioni sugli atti raccolti e sulle contestazioni.

I tempi medi nel 2025 entro cui si può ricevere un avviso formale variano in funzione della complessità del reato e delle eventuali proroghe richieste dal pubblico ministero:

  • Reati meno gravi (contravvenzioni): circa sei mesi per ricevere la notifica se previsto.
  • Reati più gravi: il termine è generalmente di un anno, prorogabile fino a due anni in casi complessi o di particolare gravità come mafia, terrorismo, sfruttamento, rapina aggravata od omicidio.

Non esiste quindi una “lettera di denuncia” che arriva a casa nel senso comune; la comunicazione formale avviene al termine della fase investigativa o nei casi in cui siano necessarie azioni che richiedono la presenza del difensore (esempio: interrogatorio, perquisizione, sequestro).

Cosa succede dopo la presentazione di una denuncia

Quando una denuncia viene presentata, si avvia il procedimento di indagine preliminare, la cui durata è disciplinata dagli artt. 405-406 c.p.p.. Durante questa fase:

  • Il pubblico ministero iscrive il nominativo del denunciato nel registro delle notizie di reato.
  • Le autorità procedono con l’acquisizione e la verifica delle prove.
  • Tutta l’attività investigativa è coperta dal segreto istruttorio.

Il soggetto interessato rimane spesso all’oscuro dell’esistenza della denuncia fino alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. Solo in particolari circostanze, come richieste urgenti o atti irripetibili, la persona potrà ricevere un avviso anticipato.

Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero può:

  • Chiedere l’archiviazione se non emergono elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.
  • Richiedere il rinvio a giudizio se le prove raccolte risultano sufficienti.

Come si può sapere se si è stati denunciati

Non essendovi obbligo di comunicazione immediata, per sapere se si è oggetto di denuncia occorre rivolgersi personalmente alla Procura della Repubblica e presentare istanza ex art. 335 c.p.p. Questa richiesta permette di conoscere la presenza di eventuali procedimenti penali in corso e consente all’interessato o al proprio difensore di ottenere informazioni ufficiali solo quando il segreto investigativo lo permette. In particolare:

  • È possibile rivolgersi alla Procura competente per territorio del luogo in cui si presume sia stato commesso il reato.
  • L’istanza può essere presentata anche tramite il proprio avvocato.
  • La risposta contiene: il numero del procedimento, il pubblico ministero incaricato, la data dei fatti, l’indicazione della norma violata.

Anche in assenza di notifica, trascorsi sei mesi dalla denuncia è consentito alla parte offesa chiedere informazioni sull’eventuale stato del procedimento (art. 335 c.p.p.).

Le fasi e le tempistiche delle indagini preliminari

Le indagini preliminari sono regolate da termini ben precisi:

  • Sei mesi per i reati contravvenzionali (reati meno gravi).
  • Un anno per i delitti (reati più gravi), con possibilità di proroghe motivate.
  • Fino a due anni per casistiche particolarmente complesse (es. criminalità organizzata).

Il termine decorre dalla data di iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato. È il pubblico ministero che può, in casi motivati, richiedere una proroga al giudice per le indagini preliminari. In ogni caso, la notifica all’indagato avviene esclusivamente al termine delle indagini o se si rende necessario tutelare i suoi diritti di difesa in atti a rischio di irripetibilità.

Denuncia, querela, esposto: differenze e termini

Il sistema processuale penale distingue tra:

  • Denuncia: informazione all’autorità su reati perseguibili d’ufficio; può essere facoltativa od obbligatoria secondo i casi.
  • Querela: dichiarazione della vittima (o rappresentante) che chiede l’attivazione dell’azione penale per reati non perseguibili d’ufficio. Deve essere presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto, dodici per i reati contro la libertà sessuale.
  • Esposto: segnalazione di dissidi o circostanze in cui si chiede l’intervento dell’autorità senza automatico avvio di un procedimento.

La querela può essere revocata tramite remissione, salvo specifiche eccezioni di legge (es. reati sessuali), mentre la denuncia non può essere ritirata dopo la presentazione.

Cosa succede dopo la notifica e quali diritti ha l’indagato

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, disciplinato dall’art. 415-bis c.p.p., contiene:

  • Descrizione dettagliata del reato contestato.
  • Elenco delle prove raccolte.
  • Informazioni sui diritti dell’indagato, tra cui presentare memorie difensive, chiedere interrogatorio o confronti, proporre nuove prove o richiedere accertamenti supplementari.

A partire dal momento della notifica, l’indagato ha 20 giorni di tempo per esercitare i diritti di difesa previsti dalla normativa vigente.

Momenti particolari: avviso di garanzia e misure cautelari

La Procura può notificare, in alcune circostanze, un avviso di garanzia per atti che richiedono la presenza o il diritto alla difesa tecnica dell’indagato. Questo accade ad esempio in caso di:

  • Interrogatori o ispezioni.
  • Perquisizioni o sequestri.
  • Prelievi di campioni biologici.

Solo nei reati commessi in flagranza (cioè colti nell’atto) è previsto l’arresto immediato; la semplice denuncia non comporta automaticamente l’arresto, né l’incarcerazione dell’indagato. L’arresto viene disposto solo nei casi espressamente previsti dagli artt. 380-381 c.p.p.

Termini di decadenza e prescrizione della denuncia

La denuncia non decade, ma il diritto di querela invece è soggetto a termini precisi. Il reato denunciato resta perseguibile nei limiti della prescrizione, ossia quel periodo massimo entro il quale l’azione penale può essere promossa. I tempi variano in base al reato contestato e possono andare da pochi anni fino a periodi molto più lunghi o, per certi delitti gravissimi come l’omicidio, essere imprescrittibili.

FAQ – Risposte alle domande più comuni

  • La denuncia arriva a casa?
    Solitamente no: la denuncia in sé non viene notificata all’indagato. Si riceve solo ed eventualmente notifica di altri atti al termine delle indagini.
  • Dopo quanto tempo si può conoscere l’esistenza di una denuncia?
    Da sei mesi fino a due anni nei casi più complessi, salvo atti urgenti o notifiche immediate richieste dalla legge.
  • Si può sapere chi ha presentato la denuncia?
    Solo in fase di visione degli atti, possibile dopo la chiusura delle indagini preliminari.
  • È possibile ritirare la denuncia?
    No, solamente la querela può essere rimessa ove consentito dalla normativa.
  • Che differenza c’è tra denuncia e querela?
    La denuncia può essere proposta da chiunque; la querela solo dalla vittima per reati specifici e deve essere presentata in tempi inderogabili.

Leggi anche