Comprendere dopo quanto tempo arriva una denuncia a casa è essenziale per chiunque nutra dubbi o timori in merito ai tempi del procedimento penale e alle eventuali notifiche formali. La procedura italiana prevede infatti regole specifiche su quando e come il soggetto interessato possa apprendere della pendenza di una denuncia nei suoi confronti, con differenze rilevanti tra denuncia e querela e con impatti diretti sui tempi di notifica e sulle attività di difesa.
La denuncia è l’atto con cui una persona porta a conoscenza dell’autorità giudiziaria, solitamente il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria, un fatto che costituisce reato perseguibile d’ufficio. Non è necessario essere parte lesa per presentarla. In Italia la denuncia può essere fatta in forma orale o scritta; in caso di presentazione orale, l’ufficiale di polizia giudiziaria redige verbale. Quando il reato è particolarmente grave o ricade tra quelli per cui la legge impone l’obbligo di denuncia (come terrorismo, reati contro lo Stato, armi ed esplosivi), esistono specifiche tempistiche dettate dal Codice di procedura penale.
La legge italiana non prevede che la denuncia sia formalmente notificata a chi viene denunciato. Di norma, il soggetto indagato viene a conoscenza della denuncia solo in due circostanze:
I tempi medi nel 2025 entro cui si può ricevere un avviso formale variano in funzione della complessità del reato e delle eventuali proroghe richieste dal pubblico ministero:
Non esiste quindi una “lettera di denuncia” che arriva a casa nel senso comune; la comunicazione formale avviene al termine della fase investigativa o nei casi in cui siano necessarie azioni che richiedono la presenza del difensore (esempio: interrogatorio, perquisizione, sequestro).
Quando una denuncia viene presentata, si avvia il procedimento di indagine preliminare, la cui durata è disciplinata dagli artt. 405-406 c.p.p.. Durante questa fase:
Il soggetto interessato rimane spesso all’oscuro dell’esistenza della denuncia fino alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. Solo in particolari circostanze, come richieste urgenti o atti irripetibili, la persona potrà ricevere un avviso anticipato.
Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero può:
Non essendovi obbligo di comunicazione immediata, per sapere se si è oggetto di denuncia occorre rivolgersi personalmente alla Procura della Repubblica e presentare istanza ex art. 335 c.p.p. Questa richiesta permette di conoscere la presenza di eventuali procedimenti penali in corso e consente all’interessato o al proprio difensore di ottenere informazioni ufficiali solo quando il segreto investigativo lo permette. In particolare:
Anche in assenza di notifica, trascorsi sei mesi dalla denuncia è consentito alla parte offesa chiedere informazioni sull’eventuale stato del procedimento (art. 335 c.p.p.).
Le indagini preliminari sono regolate da termini ben precisi:
Il termine decorre dalla data di iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato. È il pubblico ministero che può, in casi motivati, richiedere una proroga al giudice per le indagini preliminari. In ogni caso, la notifica all’indagato avviene esclusivamente al termine delle indagini o se si rende necessario tutelare i suoi diritti di difesa in atti a rischio di irripetibilità.
Il sistema processuale penale distingue tra:
La querela può essere revocata tramite remissione, salvo specifiche eccezioni di legge (es. reati sessuali), mentre la denuncia non può essere ritirata dopo la presentazione.
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, disciplinato dall’art. 415-bis c.p.p., contiene:
A partire dal momento della notifica, l’indagato ha 20 giorni di tempo per esercitare i diritti di difesa previsti dalla normativa vigente.
La Procura può notificare, in alcune circostanze, un avviso di garanzia per atti che richiedono la presenza o il diritto alla difesa tecnica dell’indagato. Questo accade ad esempio in caso di:
Solo nei reati commessi in flagranza (cioè colti nell’atto) è previsto l’arresto immediato; la semplice denuncia non comporta automaticamente l’arresto, né l’incarcerazione dell’indagato. L’arresto viene disposto solo nei casi espressamente previsti dagli artt. 380-381 c.p.p.
La denuncia non decade, ma il diritto di querela invece è soggetto a termini precisi. Il reato denunciato resta perseguibile nei limiti della prescrizione, ossia quel periodo massimo entro il quale l’azione penale può essere promossa. I tempi variano in base al reato contestato e possono andare da pochi anni fino a periodi molto più lunghi o, per certi delitti gravissimi come l’omicidio, essere imprescrittibili.