La visita medica preventiva prima dell'assunzione rappresenta uno degli strumenti principali di tutela della salute dei lavoratori e di prevenzione per la sicurezza negli ambienti di lavoro, un aspetto sempre più stringente alla luce delle recenti novità normative introdotte fino al 2025. In Italia la disciplina di riferimento è contenuta nel Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche) e si interseca con quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) dei vari settori, influenzando sia il datore che il futuro dipendente. È dunque fondamentale comprendere in quali casi la visita sia obbligatoria o facoltativa, chi la effettua, quali sono gli esami previsti e quali sono gli obblighi a carico delle parti, per evitare sanzioni e garantire un ambiente di lavoro sano e conforme alla legge.
Visita medica preassuntiva e obbligatorietà: quando è prevista
La visita medica preassuntiva consiste in una valutazione sanitaria finalizzata ad attestare l’idoneità del candidato alla specifica mansione richiesta. Secondo la normativa vigente:
- Questa visita è obbligatoria solo se il ruolo oggetto di selezione comporta rischi specifici per la salute e la sicurezza (ad esempio esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, movimentazione manuale di carichi, uso intensivo di videoterminali, lavori in quota o notturni).
- Nei casi in cui non sia previsto un rischio specifico, la visita medica è facoltativa e richiesta solo a discrezione del datore di lavoro.
- Per alcune categorie come minorenni, lavoratori disabili o lavoratori provenienti da periodi prolungati di malattia, la verifica medica preventiva può essere sempre richiesta.
Il principio confermato anche nel 2025 prevede che la visita preventiva sia comunque necessaria, ma può essere effettuata sia prima che dopo l’instaurazione formale del rapporto di lavoro, purché il lavoratore non inizi a svolgere la mansione a rischio senza l’idoneità accertata. Non può essere richiesta per accertare lo stato di gravidanza, né per altri motivi esclusi dalle norme vigenti.
Modalità di svolgimento, chi la esegue e quali esami sono previsti
La visita medica preassuntiva viene effettuata esclusivamente dal medico competente nominato dell’azienda; questa figura deve possedere una specifica formazione in medicina del lavoro ed è responsabile della sorveglianza sanitaria interna. Il medico valuta:
- Storia clinica e anamnesi personale
- Esame fisico generale e specifico in relazione alla mansione
- Analisi degli esiti di esami clinici/dettagliati già sostenuti dal candidato, quando ancora validi, al fine di evitare ripetizioni inutili
- Eventuali accertamenti: visita oculistica, spirometria, audiometria, esami del sangue, test per alcol e sostanze psicotrope (per le mansioni in cui richiesto)
A seguito della valutazione, viene rilasciato il giudizio di idoneità che potrà essere:
- Idoneità totale
- Idoneità parziale o con prescrizioni
- Inidoneità temporanea o permanente
Il giudizio va comunicato sia al candidato sia al datore di lavoro, che dovrà attenersi allo stesso nelle sue decisioni sull’assunzione.
Diritti e tutele di lavoratori e datori di lavoro
Il sistema di sorveglianza sanitaria offre tutele sia al lavoratore sia all’impresa:
- Diritto di ricorso: il lavoratore (o anche il datore di lavoro), nel caso non condivida il giudizio del medico competente, può presentare ricorso all’ASL di riferimento entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio. L’ASL, previa valutazione anche di ulteriori accertamenti, può confermare, modificare o revocare il giudizio iniziale.
- Libertà contrattuale: il datore non assume il candidato dichiarato non idoneo alla specifica mansione. In alternativa, può proporre altre posizioni compatibili, ma senza alcun obbligo in tal senso.
- Riservatezza e Privacy: tutta la documentazione sanitaria è gestita nel rispetto delle norme sulla privacy e resta a disposizione solo del medico competente e del lavoratore.
Visite e altri obblighi di sorveglianza sanitaria, una panoramica
Oltre alla visita preassuntiva (preventiva), il D.Lgs. 81/2008 e la disciplina aggiornata al 2025 prevedono diversi tipi di accertamenti sanitari:
- Visita periodica: monitoraggio annuale (o con periodicità diversa, secondo rischio e valutazione del medico) per tutti i lavoratori esposti a rischi specifici.
- Visita su richiesta del lavoratore: il dipendente può richiedere una visita non programmata se emergono sintomi evocativi di patologie correlate alla mansione.
- Visita per cambio di mansione: obbligatoria quando un lavoratore passa a ruoli con rischi differenti.
- Visita dopo assenza prolungata (>60 giorni): richiesta se l’assenza è per motivi di salute, per attestare nuova idoneità.
- Visita alla cessazione del rapporto: prevista solo per esposizione a rischi particolari (es. cancerogeni, radiazioni, amianto).
Tutte le spese delle visite obbligatorie sono a carico del datore, che è anche responsabile della nomina e del coordinamento con il medico competente.
Tipologie di giudizio di idoneità e iter per il ricorso
Alla conclusione di ogni accertamento sanitario, il medico competente esprime:
- Idoneità
- Idoneità parziale (con limitazioni/prescrizioni)
- Inidoneità temporanea
- Inidoneità permanente
Sia in caso di giudizio di inidoneità temporanea che permanente, il lavoratore non può essere impiegato nella mansione oggetto della valutazione fino a nuovo giudizio. Nel caso non si condivida il giudizio, è previsto il diritto di ricorso all’ASL entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il procedimento è gratuito e la decisione finale compete a un collegio medico dell’azienda sanitaria locale.
FAQ sulla visita medica preassuntiva
- La visita medica prima dell’assunzione è sempre obbligatoria?
No, lo è solo se la mansione comporta rischi specifici e richiede sorveglianza sanitaria, secondo D.Lgs. 81/2008 aggiornato.
- Chi paga la visita?
Sempre il datore di lavoro.
- Se non sono ritenuto idoneo, l’azienda è obbligata ad assumermi per altre mansioni?
No, ma può valutare la possibilità, se disponibili ruoli compatibili.
- Se non sono d'accordo sul giudizio, come faccio ricorso?
Il ricorso può essere presentato all’ASL entro 30 giorni dalla comunicazione.
- Quali sono i principali esami della visita?
Dipende dalla mansione, ma includono esami clinici generali e specifici (oculistici, respiratori, del sangue, ecc.).
- Possono essere richiesti test su droga o alcol?
Sì, per le mansioni in cui la legge lo prescrive.
- La visita può essere usata per verificare la gravidanza?
No, è espressamente vietato dalla normativa vigente.
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