Non c'è alcun preavviso che i datori sono chiamati a rispettare nel caso di licenziamento ovvero di interruzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, in caso di recesso anticipato, il committente deve risarcire il lavoratore dei mancati ricavi fino alla scadenza del contratto.
Soprattutto in questo periodo i casi di licenziamento di lavoratori per via di piccole e grandi crisi economiche sono quasi all'ordine del giorno. Succede anche con le partite Iva anche se parlare di licenziamento nel senso letterale del termine è sicuramente improprio.
Caratteristica di fondo delle partite Iva è infatti l'autonomia nello svolgimento del lavoro assegnato dal committente. In pratica gestisce tempo e modi e non è sottoposto a direttive.
Tuttavia in molti casi la formula della partita Iva regola anche rapporti di lunga durata e una eventuale interruzione con il committente, che spesso e volentieri è anche l'unico, corrisponde nella pratica a un vero e proprio licenziamento. Vediamo quindi cosa prevedono le normative in relazione a:
Rispetto ai lavoratori dipendenti, quelli con autonomi con partita Iva fruiscono certamente di minori tutele nel caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Non possono fare riferimento ad alcun Tfr ovvero la liquidazione erogata dal datore al termine del rapporto di lavoro, non ci sono ferie e né permessi retribuiti. E allo stesso tempo non c'è alcun preavviso che i datori sono chiamati a rispettare nel caso di licenziamento.
Al netto naturalmente di accordi personali tra le parti. Tuttavia c'è da rilevare che alcune recenti disposizioni contenute nel cosiddetto Jobs Act dei lavoratori autonomi prevede qualche tutela in più a favore delle partite Iva, siano esse con regime ordinario o forfettario. In particolare, in caso di recesso anticipato rispetto ai termini dell'accordo, il committente deve risarcire il lavoratore dei mancati ricavi fino alla scadenza del contratto.
Ai fini dell'applicazione delle norme sul licenziamento ovvero sul recesso dal rapporto di lavoro sulla base degli ultimi aggiornamenti normativi, non conta se la partita Iva sia ordinaria o forfettaria. Di conseguenza il lavoratore autonomo deve valutare in anticipo quale sia la formula più adatta per la propria attività.
Scegliere il regime forfettario significa infatti, possibilità per le imprese di versamento dei contributi previdenziali in misura ridotta del 35%, applicazione di una imposta sostitutiva ridotta rispetto alle aliquote Irpef ordinarie, esclusione dall'applicazione degli Isa ovvero degli ex studi di settore, minori costi e oneri amministrativi di tenuta della contabilità ed esonero dalla tenuta dei libri contabili e dei registri Iva.
Ma anche esonero dall'obbligo di adottare la fattura elettronica, il mancato pagamento di addizionale Irpef e Irap, esonero dagli adempimenti Iva.
Tuttavia occorre anche mettere in conto l'impossibilità di beneficiare delle detrazioni d'imposta che spettano alle imprese minori che possono rendere concorrenziale la contabilità semplificata fino ad arrivare all'azzeramento del reddito così come quella di conseguire perdite d'esercizio nel caso in cui il reddito viene determinato applicando una percentuale di redditività su ricavi e compensi percepiti.
Ecco poi il mancato pagamento dell'Irap, anche se a volte si può essere esonerati pure con la contabilità semplificata o ordinaria, la perdita di eventuali oneri deducibili e detraibili in assenza di altri redditi dichiarati nel periodo d'imposta, l'azzeramento dell'importo dovuto a titolo di Irap per via delle presenza di deduzioni forfettarie Irap e la necessità di procedere alla rettifica della detrazione Iva in presenza dei presupposti di legge.
Di conseguenza il forfettario si rivela una opzione strategica soprattutto per chi nell'esercizio della propria attività necessità di pochi costi e nei casi di irrilevanza di detrazioni d'imposta e oneri deducibili e detraibili ammontare di ricavi o compensi vicino al limite, irrilevanza della rettifica della detrazione Iva a sfavore e del contribuente che opera nei confronti di consumatori finali.
Ai fini dell'attuazione delle norme in materia di cessazione del rapporto di lavoro o di recesso dal rapporto di lavoro La partita IVA sarà utilizzata come aliquota normale o come aliquota fissa?