E' valido un contratto di lavoro firmato ma non registrato

Il contratto di lavoro deve essere firmato da entrambi le parti ovvero lavoratore e datore, ma è indispensabile per la registrazione ai fini della validità?

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
E' valido un contratto di lavoro firmato

Contratto di lavoro non registrato, è valido?

La mancata comunicazione telematica ai servizi per l'impiego ovvero la mancata registrazione del contratto fa venire meno la regolarità dell'assunzione. Ma comporta anche sanzioni per il datore di lavoro. Nel caso di invio tardivo ovvero nei giorni successivi all'inizio dell'attività lavorativa, va incontro a una sanzione amministrativa tra 100 e 500 euro. Non solo, ma in caso di verifica ispettiva prima di aver sanato la propria posizione potrebbe essere contestato anche il lavoro in nero con sanzioni fino a 12.000 euro.

Quando si parla di contratto di lavoro, la regola generale è che della precisione non si può fare a meno. Occorre che sia firmato da entrambi le parti, ma è indispensabile per la registrazione ai fini della validità?

Approfondiamo la questione in questo articolo, ricordando l'indispensabilità di inserire tutti gli elementi, come la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata, precisando se si tratta di lavoro a tempo indeterminato o determinato, se a tempo pieno o parziale.

Allo stesso tempo, indipendentemente dal Ccnl applicato (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici) occorre mettere nero su bianco il luogo di lavoro e, se non è presente luogo fisso, la precisazione che il lavoratore è impegnato in più località.

Devono essere sempre presenti i dettagli sulle attività lavorative, sull'inquadramento, sul livello e la qualifica attribuiti al dipendente, sulla la retribuzione con l'indicazione del periodo di pagamento, sui termini di preavviso in caso di recesso, sulla durata del periodo di prova se previsto sull' orario di lavoro e la durata delle ferie retribuite.

Laddove alcune di queste voci non sono presenti nel contratto individuale sottoscritto da datore di lavoro e lavoro, devono comunque essere presenti, con tanto di richiamo, nel Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Analizziamo quindi in questo articolo tutti i dettagli in materia di lavoro previsti dall'ordinamento italiano ovvero

  • Contratto di lavoro non registrato, è valido
  • Valido il contratto di lavoro solo firmato

Contratto di lavoro non registrato, è valido

Le norme in vigore sanciscono l'obbligo da parte del datore di lavoro di registrare il contratto sottoscritto con il dipendente. Lo deve fare con una modalità e una tempistica ben precise. Più esattamente deve comunicarlo all'ufficio per l'impiego e da lì, in maniera automatica, l'instaurazione del rapporto di lavoro viene comunicata agli istituti previdenziale e di controllo.

Lo deve fare prima che inizi il lavoro effettivo da parte del nuovo assunto, anche il giorno precedente, ma lo deve fare. Se non di persona, lo può fare attraverso i soggetti abilitati, come consulenti del lavoro e associazioni di categoria. Ma anche dottori commercialisti, periti commerciali, periti agrari e agrotecnici, ragionieri e servizi competenti.

E non ci sono differenze tra i vari tipi di contratto perché valgono per tutti le stesse regole. L'obbligo di registrazione scatta per i rapporti di lavoro subordinato e le collaborazioni occasionali, per i tirocini di formazione e per le collaborazioni coordinate e continuative, per i lavori socialmente utili e per i contratto a progetto. E sono obbligati datori di lavoro privati e pubblici, enti pubblici economici e agenzia di somministrazione di lavoro.

La mancata comunicazione telematica ai servizi per l'impiego ovvero la mancata registrazione del contratto fa venire meno la regolarità dell'assunzione. Ma comporta anche sanzioni per il datore di lavoro. Nel caso di invio tardivo ovvero nei giorni successivi all'inizio dell'attività lavorativa, va incontro a una sanzione amministrativa tra 100 e 500 euro.

Non solo, ma in caso di verifica ispettiva prima di aver sanato la propria posizione potrebbe essere contestato anche il lavoro in nero con sanzioni fino a 12.000 euro, a cui aggiungere 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo del lavoratore.

Valido il contratto di lavoro solo firmato

La firma di datore di lavoro e dipendente sul contratto è quindi un passaggio essenziale per la validità del rapporto. Il successivo è la registrazione con il modello Unilav che contiene i dati del datore di lavoro e del lavoratore, le informazioni sul rapporto tra le parti e quelli dell'invio della comunicazione al Centro per impiego.

Lo stesso modello viene infatti impiegato per l'assunzione da trasmettere entro 24 ore prima dell'inizio dell'attività lavorativa, ma anche per la cessazione del rapporto entro 5 giorni, della proroga di un contratto a tempo indeterminato, anch'esso entro 5 giorni dal via, e infine per la trasformazione, sempre entro 5 giorni dall'evento.