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Entro quando deve essere pagata la quattordicesima, tempi massimi di ritardo previsti

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La prima norma utile da conoscere è la tempistica genrale poiché la quattordicesima viene erogata nel periodo estivo e più precisamente nella mensilità di luglio.
Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Entro quando deve essere pagata la quattordicesima, tempi massimi di ritardo pre

La quattordicesima viene pagata generalmente in estate. Tuttavia, è fondamentale conoscere con precisione le tempistiche di pagamento e cosa fare in caso di ritardi. Vediamo nel dettaglio quando deve essere corrisposta la quattordicesima e quali sono i tempi massimi di ritardo consentiti dalla normativa vigente.

Quando deve essere pagata la quattordicesima ai lavoratori

Il riferimento principale per conoscere la data di pagamento della quattordicesima è il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato al rapporto di lavoro. Ogni CCNL stabilisce con precisione quando la mensilità aggiuntiva deve essere erogata ai dipendenti.

La tempistica standard prevede che la quattordicesima venga corrisposta nel periodo estivo, solitamente nella mensilità di luglio. Questa collocazione temporale non è casuale: la mensilità aggiuntiva estiva è strategicamente pensata per supportare economicamente i lavoratori durante il periodo delle ferie.

Così come la tredicesima percepita alla fine dell'anno è funzionale a sostenere le spese natalizie e delle vacanze invernali, la quattordicesima è concepita per garantire una maggiore tranquillità economica ai lavoratori nel godimento delle ferie estive, diritto peraltro garantito dalla Costituzione.

Ecco le date di pagamento previste dai principali contratti collettivi:

  • CCNL Commercio e Turismo: entro il 1° luglio
  • CCNL Settore Pulizie: entro il 15 luglio
  • CCNL Studi Professionali: entro il 30 giugno
  • CCNL Logistica e Trasporti: entro il 30 giugno
  • CCNL Settore Alimentare: entro il 31 luglio (con differenziazioni in base al numero di dipendenti)

È importante sottolineare che la quattordicesima, a differenza della tredicesima, non è obbligatoria per legge ma viene prevista esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Di conseguenza, non tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto a questa mensilità aggiuntiva.

A chi spetta la quattordicesima mensilità

La quattordicesima non viene riconosciuta a tutti i lavoratori. Due sono le condizioni essenziali per averne diritto:

  • Essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, indipendentemente dal fatto che questo sia a tempo determinato o indeterminato, full-time o part-time (orizzontale, verticale o misto)
  • Che il CCNL di riferimento preveda esplicitamente il pagamento della quattordicesima mensilità

Non godono di questo beneficio i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, gli stagisti, i tirocinanti e, in molti casi, i dipendenti pubblici. A differenza della tredicesima, che è più universalmente riconosciuta, la quattordicesima è prevista solo da alcuni contratti collettivi.

Tra i settori che generalmente prevedono la quattordicesima troviamo:

  • Commercio
  • Turismo
  • Pulizie e multiservizi
  • Studi professionali
  • Settore alimentare
  • Logistica e trasporto
  • Settore chimico

Quali aspetti e variabili si devono considerare nel conteggio della quattordicesima

La quattordicesima matura progressivamente durante l'anno lavorativo, con un meccanismo simile a quello della tredicesima. In particolare:

  • Per ogni mese di servizio si matura un rateo di quattordicesima, pari a 1/12 dell'importo totale
  • La maturazione avviene solitamente nel periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo
  • L'importo complessivo è generalmente pari a una mensilità ordinaria della retribuzione

Il calcolo della quattordicesima segue questa formula: stipendio lordo mensile × numero di mesi lavorati / 12.

Per i lavoratori part-time, l'importo viene proporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, la quattordicesima viene calcolata in proporzione ai mesi lavorati.

Concorrono alla maturazione della quattordicesima anche i periodi di:

  • Malattia (nei limiti del periodo di comporto)
  • Infortunio
  • Congedo di maternità e paternità
  • Ferie e permessi
  • Festività

Non contribuiscono invece alla maturazione i periodi di:

  • Aspettativa non retribuita
  • Sciopero
  • Assenze ingiustificate
  • Congedi parentali non retribuiti

Ritardo nel pagamento della quattordicesima, le conseguenze

Quando il datore di lavoro non rispetta le tempistiche di pagamento della quattordicesima stabilite dal contratto collettivo, si configura un'inadempienza contrattuale. Il lavoratore ha diritto a ricevere la quattordicesima nei tempi previsti e ogni ritardo, anche di un solo mese, rappresenta una violazione degli obblighi contrattuali.

Tuttavia, prima di intraprendere azioni formali, è consigliabile adottare un approccio progressivo:

  1. Dialogo informale: confrontarsi con il datore di lavoro o con l'ufficio del personale per comprendere le ragioni del ritardo
  2. Sollecito formale: se il dialogo non produce risultati, è opportuno inviare un sollecito scritto al datore di lavoro
  3. Intervento sindacale: chiedere supporto ai rappresentanti sindacali o ai patronati
  4. Azione legale: come ultima risorsa, ricorrere alle vie legali per ottenere quanto dovuto

Il sollecito formale dovrebbe essere inviato tramite raccomandata A/R, posta elettronica certificata o consegnato a mano con firma per ricevuta. È consigliabile specificare nel documento che, in caso di mancato pagamento entro 10 giorni, si procederà per vie legali.

Se anche dopo il sollecito il datore di lavoro non provvede al pagamento, il lavoratore può presentare un esposto alla Direzione Territoriale del Lavoro, che convocherà le parti per un tentativo di conciliazione. In caso di fallimento di questa fase, il passo successivo è ricorrere al decreto ingiuntivo presso il tribunale competente.

Prescrizione della quattordicesima, tempi e tutele

Un aspetto cruciale da considerare in caso di mancato pagamento della quattordicesima è il termine di prescrizione. Secondo l'interpretazione della Cassazione, per la quattordicesima (così come per la tredicesima) opera la prescrizione presuntiva triennale.

Questo significa che, trascorsi tre anni dalla data in cui la quattordicesima sarebbe dovuta essere pagata, scatta una presunzione legale secondo cui il pagamento è avvenuto. Si tratta di una presunzione che può essere superata solo fornendo in giudizio la prova contraria, attraverso la confessione del datore di lavoro o il deferimento del giuramento decisorio.

In pratica, se sono passati più di tre anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere erogata la quattordicesima, diventa molto difficile per il lavoratore far valere il proprio diritto.

È importante considerare che, nei rapporti di lavoro privi della cosiddetta "stabilità reale" (cioè di una forte protezione in caso di licenziamento illegittimo), la prescrizione non decorre durante il rapporto di lavoro, ma solo dalla sua cessazione. Questo principio, introdotto dalla Corte Costituzionale, si basa sul presupposto che il lavoratore, per timore di ritorsioni, potrebbe essere indotto a non far valere i propri diritti durante la vigenza del rapporto di lavoro.

Cosa fare se la quattordicesima non viene pagata

Nel caso in cui la quattordicesima non venga pagata entro i termini previsti dal contratto collettivo, il lavoratore può intraprendere diverse azioni per tutelare i propri diritti:

  1. Verificare il proprio diritto: controllare il contratto collettivo per confermare che la quattordicesima sia effettivamente prevista
  2. Contattare l'ufficio del personale: chiedere chiarimenti sulle ragioni del mancato pagamento
  3. Inviare un sollecito formale: se non si ricevono risposte adeguate, inviare una richiesta scritta di pagamento
  4. Rivolgersi a un sindacato o a un patronato: per ricevere assistenza e consulenza
  5. Presentare un esposto all'Ispettorato del Lavoro: segnalare l'inadempienza del datore di lavoro
  6. Procedere per via giudiziale: come ultima risorsa, avviare un'azione legale per il recupero del credito

Il sollecito formale dovrebbe contenere:

  • I dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro
  • Il riferimento al contratto collettivo applicato
  • La richiesta specifica di pagamento della quattordicesima
  • Un termine per l'adempimento (solitamente 10-15 giorni)
  • L'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà per vie legali

È importante agire tempestivamente, tenendo presente il termine di prescrizione triennale che limita la possibilità di far valere il proprio diritto dopo tre anni dalla data in cui la quattordicesima avrebbe dovuto essere pagata.

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