La quattordicesima viene pagata generalmente in estate. Tuttavia, è fondamentale conoscere con precisione le tempistiche di pagamento e cosa fare in caso di ritardi. Vediamo nel dettaglio quando deve essere corrisposta la quattordicesima e quali sono i tempi massimi di ritardo consentiti dalla normativa vigente.
Il riferimento principale per conoscere la data di pagamento della quattordicesima è il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato al rapporto di lavoro. Ogni CCNL stabilisce con precisione quando la mensilità aggiuntiva deve essere erogata ai dipendenti.
La tempistica standard prevede che la quattordicesima venga corrisposta nel periodo estivo, solitamente nella mensilità di luglio. Questa collocazione temporale non è casuale: la mensilità aggiuntiva estiva è strategicamente pensata per supportare economicamente i lavoratori durante il periodo delle ferie.
Così come la tredicesima percepita alla fine dell'anno è funzionale a sostenere le spese natalizie e delle vacanze invernali, la quattordicesima è concepita per garantire una maggiore tranquillità economica ai lavoratori nel godimento delle ferie estive, diritto peraltro garantito dalla Costituzione.
Ecco le date di pagamento previste dai principali contratti collettivi:
È importante sottolineare che la quattordicesima, a differenza della tredicesima, non è obbligatoria per legge ma viene prevista esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Di conseguenza, non tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto a questa mensilità aggiuntiva.
La quattordicesima non viene riconosciuta a tutti i lavoratori. Due sono le condizioni essenziali per averne diritto:
Non godono di questo beneficio i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, gli stagisti, i tirocinanti e, in molti casi, i dipendenti pubblici. A differenza della tredicesima, che è più universalmente riconosciuta, la quattordicesima è prevista solo da alcuni contratti collettivi.
Tra i settori che generalmente prevedono la quattordicesima troviamo:
La quattordicesima matura progressivamente durante l'anno lavorativo, con un meccanismo simile a quello della tredicesima. In particolare:
Il calcolo della quattordicesima segue questa formula: stipendio lordo mensile × numero di mesi lavorati / 12.
Per i lavoratori part-time, l'importo viene proporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, la quattordicesima viene calcolata in proporzione ai mesi lavorati.
Concorrono alla maturazione della quattordicesima anche i periodi di:
Non contribuiscono invece alla maturazione i periodi di:
Quando il datore di lavoro non rispetta le tempistiche di pagamento della quattordicesima stabilite dal contratto collettivo, si configura un'inadempienza contrattuale. Il lavoratore ha diritto a ricevere la quattordicesima nei tempi previsti e ogni ritardo, anche di un solo mese, rappresenta una violazione degli obblighi contrattuali.
Tuttavia, prima di intraprendere azioni formali, è consigliabile adottare un approccio progressivo:
Il sollecito formale dovrebbe essere inviato tramite raccomandata A/R, posta elettronica certificata o consegnato a mano con firma per ricevuta. È consigliabile specificare nel documento che, in caso di mancato pagamento entro 10 giorni, si procederà per vie legali.
Se anche dopo il sollecito il datore di lavoro non provvede al pagamento, il lavoratore può presentare un esposto alla Direzione Territoriale del Lavoro, che convocherà le parti per un tentativo di conciliazione. In caso di fallimento di questa fase, il passo successivo è ricorrere al decreto ingiuntivo presso il tribunale competente.
Un aspetto cruciale da considerare in caso di mancato pagamento della quattordicesima è il termine di prescrizione. Secondo l'interpretazione della Cassazione, per la quattordicesima (così come per la tredicesima) opera la prescrizione presuntiva triennale.
Questo significa che, trascorsi tre anni dalla data in cui la quattordicesima sarebbe dovuta essere pagata, scatta una presunzione legale secondo cui il pagamento è avvenuto. Si tratta di una presunzione che può essere superata solo fornendo in giudizio la prova contraria, attraverso la confessione del datore di lavoro o il deferimento del giuramento decisorio.
In pratica, se sono passati più di tre anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere erogata la quattordicesima, diventa molto difficile per il lavoratore far valere il proprio diritto.
È importante considerare che, nei rapporti di lavoro privi della cosiddetta "stabilità reale" (cioè di una forte protezione in caso di licenziamento illegittimo), la prescrizione non decorre durante il rapporto di lavoro, ma solo dalla sua cessazione. Questo principio, introdotto dalla Corte Costituzionale, si basa sul presupposto che il lavoratore, per timore di ritorsioni, potrebbe essere indotto a non far valere i propri diritti durante la vigenza del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la quattordicesima non venga pagata entro i termini previsti dal contratto collettivo, il lavoratore può intraprendere diverse azioni per tutelare i propri diritti:
Il sollecito formale dovrebbe contenere:
È importante agire tempestivamente, tenendo presente il termine di prescrizione triennale che limita la possibilità di far valere il proprio diritto dopo tre anni dalla data in cui la quattordicesima avrebbe dovuto essere pagata.