La nota di credito deve essere emessa un anno dal momento di effettuazione dell'operazione originaria se la variazione dell'imponibile o dell'imposta si verifichi in uno dei due seguenti casi: ipotesi di errori nella fatturazione, compresi errori materiali o di calcolo, o in seguito a un accordo tra le parti.
Le operazioni rilevanti ai fini Iva devono essere documentate attraverso l'emissione della fattura.
Tuttavia è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente o del prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, distinguendo l'obbligo di emissione della fattura integrativa, dalla facoltà di emissione di una nota di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta.
Le note di variazione possono essere in diminuzione (nota di credito) e in aumento (nota di debito), ma ci sono tempistiche sulla possibilità di ricorso a questa opzione dalle quali non si può sfuggire. Vediamo quindi cosa prevedono le norme fiscali in materia ovvero:
Norme fiscali alla mano, le note di credito vanno emesse quando si verifica un fatto che rende nulla l'operazione, quando viene concesso uno sconto o un abbuono, quando viene riscontrato un errore nell'aliquota Iva, nella base imponibile o nell'imposta.
La nota credito può essere totale o parziale e può riguardare anche solo l'imposta. Il cedente o prestatore deve annotare la nota credito in diminuzione delle operazioni attive nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, riducendo l'Iva a debito del periodo ovvero annotarla nel registro degli acquisti considerando la relativa Iva detraibile alla stregua di quella assolta sulle fatture d'acquisto.
Ebbene, la nota di credito deve essere emessa entro un anno dal momento di effettuazione dell'operazione originaria se la variazione dell'imponibile o dell'imposta si verifica in uno dei due seguenti casi: ipotesi di errori nella fatturazione, compresi errori materiali o di calcolo, o in seguito a un accordo tra le parti.
Come specificato dall'Agenzia delle entrate, rientrano in questo ambito anche sconti e abbuoni, nel caso in cui la riduzione del corrispettivo sia frutto di un sopravvenuto accordo tra le parti. Le stesse Entrate hanno fatto presente che il termine di un anno deve essere rispettato anche nel caso di differenze inventariali rilevate dal depositante presso i locali del depositario.
Segnaliamo quindi una situazione piuttosto comune tra prestatori e committenti. Nel caso di nota di credito su fatture emesse, se è trascorso un anno dall'operazione, dato che la fattura emessa è diventata comunque esigibile, indipendentemente dal momento in cui viene incassata, l'Iva riportata nella nota di credito assume immediata rilevanza all'atto della sua registrazione.
Se le variazioni in aumento sono obbligatorie, quelle in diminuzione sono facoltative e consentite nei casi di applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali.
La procedura di variazione in diminuzione con emissione di nota di accredito non ha limiti di tempo nei casi di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione o rescissione del contratto, mancato pagamento, parziale o totale, della fattura a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose, applicazione di sconti o abbuoni previsti nel contratto.
Per quanto riguarda le note di variazione in diminuzione, l'imposta imputata nella nota di credito assume rilevanza solo al momento dell’incasso della fattura principale quindi l'Iva esigibile relativa alla fattura principale risulterà ridotta per la parte di Iva rettificata dalla nota di credito.
Se la fattura relativa all'operazione principale risulta, invece, già incassata al momento dell'emissione della nota di credito ad essa relativa, l'Iva riportata nella nota di credito assumerà rilevanza immediata al momento della sua emissione o registrazione.
Le note di credito vanno emesse anche quando un fatto che rende nulla l'operazione, viene concesso uno sconto o un abbuono, viene riscontrato un errore nell'aliquota Iva.