Stando a quanto previsto dalla legge 2022 in vigore, la pubblica amministrazione ha un tempo massimo, in generale, di 30 giorni per rispondere ad una richiesta. In casi particolari, i tempi di risposta da parte della P.A. ad una richiesta possono allungarsi fino ad un massimo di 90 giorni.
Quanto tempo ha la pubblica amministrazione per rispondere ad una richiesta? Per avere accesso ad un atto o per un procedimento amministrativo, la legge prevede che si invii apposita richiesta alla pubblica amministrazione di competenza.
La richiesta deve essere sempre motivata e, se necessario, bisogna anche indicare l’interesse connesso collegato alla richiesta. Vediamo ora quali sono i tempi che la P.A. deve rispettare per rispondere ad una richiesta e cosa accade se non si rispettano.
Stando a quanto previsto dalla legge 2022 in vigore, la Pubblica Amministrazione deve dare risposta ad una richiesta entro 30 giorni e per particolari richieste e procedimenti il tempo massimo entro cui la P.A. deva dare risposta si allunga fino a 90 giorni.
Il mancato rispetto di questo termine implica per la P.a. obbligo di risarcimento del danno ingiusto subito dal privato per effetto del ritardo. In tal caso la richiesta di risarcimento deve essere, per legge, presentata al Giudice di competenza, che provvede poi alla liquidazione del risarcimento,
La domanda di risarcimento deve essere presentata entro 120 giorni a decorrere dal momento in cui effettivamente l’amministrazione emette il provvedimento.
Può capitare che ad alcune richiesta la Pubblica Amministrazione non dia alcuna risposta e, per legge, se la pubblica amministrazione non risponde ad una richiesta entro i termini previsti, il silenzio si può in alcuni casi interpretare secondo il principio del silenzio-assenso, in altri no.
Nel caso di silenzio da parte della Pubblica amministrazione ad una richiesta bisogna distinguere il significato del silenzio a seconda che si tratti di procedimenti amministrativi che iniziano con una richiesta del cittadino, per esempio nel caso di una richiesta di un permesso di costruire, o di procedimenti amministrativi che iniziano d’ufficio, cioè su iniziativa della stessa P.A., per esempio nel caso di un accertamento che può essere di un abuso edilizio o fiscale.
In generale, secondo quanto stabilito dalla legge in vigore, per tutti i procedimenti che iniziano con una richiesta del cittadino, il silenzio da parte della pubblica amministrazione alla richiesta deve essere interpretato come silenzio-assenso, per cui la richiesta si considera accolta.
Il silenzio da parte della P.A. a specifiche richieste per particolari procedimenti vale invece al contrario, come silenzio-rigetto, per cui la richiesta si considera stata respinta. In particolare, il silenzio-rigetto per richieste alla P.A. senza risposta entro i tempi previsti dalla legge vale per procedimenti che hanno a che fare con:
Nei casi di richieste per procedimenti amministrativi che iniziano d’ufficio, il silenzio da parte dalla Pubblica Amministrazione ad una richiesta vale esattamente al contrario del silenzio-assenso in linea generale, e si considera come regola opposta, cioè del silenzio rigetto.
La Pubblica amministrazione deve dare risposta ad una richiesta entro 30 giorni che possono allungarsi in casi particolari: cosa prevedono leggi in vigore