Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Quattordicesima in maternità. Quando e da chi viene pagata e di quale importo (E perchè è più basso?)

Nel panorama lavorativo italiano, la questione della quattordicesima mensilità durante la maternità spesso genera incertezza e richiede una spiegazione dettagliata.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Quattordicesima in maternità. Quando e d

La quattordicesima spetta a tutti i dipendenti, incluse le lavoratrici in maternità. Tuttavia, queste ultime potrebbero rimanere sorprese nel ricevere un importo inferiore alle aspettative.

Questa differenza nell'ammontare percepito non deriva da una riduzione della mensilità aggiuntiva, ma dal meccanismo di calcolo dell'indennità di maternità erogata dall'INPS, che include già un'anticipazione proporzionale della tredicesima e della quattordicesima. Un dettaglio che spesso sfugge alle lavoratrici, che si trovano poi a ricevere un pagamento finale ridotto della quattordicesima, poiché una parte è stata già corrisposta nei mesi precedenti attraverso l'indennità.

Questo aspetto solleva interrogativi importanti sulla chiarezza delle informazioni fornite alle lavoratrici e sull'equità del trattamento economico durante periodi di assenza obbligatoria come la maternità.

Cos'è la quattordicesima mensilità e come matura

La quattordicesima mensilità è un compenso aggiuntivo erogato ai lavoratori dipendenti, solitamente nel periodo estivo. A differenza della tredicesima, che è obbligatoria per legge, la quattordicesima viene prevista solo da alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Tra i principali settori che riconoscono questa mensilità supplementare troviamo il commercio, il turismo, gli istituti di credito, le assicurazioni, gli studi professionali e diversi altri comparti.

Questa retribuzione aggiuntiva non segue l'anno solare, ma matura generalmente nel periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Il suo importo corrisponde tipicamente a una mensilità della normale retribuzione per chi ha lavorato l'intero anno di riferimento, mentre viene proporzionato in base ai mesi effettivamente lavorati per chi è stato assunto durante tale periodo.

La formula utilizzata per il calcolo è:

Retribuzione lorda mensile × numero di mesi lavorati ÷ 12

Per la maturazione dei ratei mensili, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario. Nel caso di lavoratori part-time, l'importo viene ulteriormente riproporzionato in base all'orario di lavoro effettivamente svolto.

Diritto alla quattordicesima durante la maternità

Durante il congedo di maternità, le lavoratrici mantengono il diritto alla maturazione della quattordicesima mensilità. Questo perché, pur essendo l'attività lavorativa temporaneamente sospesa, il periodo di maternità è considerato a tutti gli effetti come attività lavorativa ai fini della maturazione dei diritti contrattuali.

La normativa italiana, in particolare il Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001), garantisce alle lavoratrici in maternità numerose tutele, tra cui la continuità nella maturazione dei trattamenti economici come la tredicesima e la quattordicesima. L'art. 2120 del codice civile stabilisce infatti il diritto alla maturazione di questi emolumenti durante i periodi di congedo retribuito.

È importante distinguere tra:

  • Maternità obbligatoria: periodo durante il quale la lavoratrice ha diritto all'80% della retribuzione media giornaliera, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima
  • Maternità anticipata: concessa per ragioni mediche o rischi legati al lavoro, mantiene le stesse tutele della maternità obbligatoria
  • Maternità facoltativa (congedo parentale): periodo durante il quale le regole possono variare in base al CCNL applicato

In tutti questi casi, la quattordicesima mensilità continua a maturare, ma con modalità di pagamento che possono risultare inizialmente poco chiare per le lavoratrici.

Modalità di pagamento della quattordicesima in maternità

Per comprendere a fondo le modalità di pagamento della quattordicesima durante il periodo di maternità, è necessario distinguere tra i ratei maturati durante i periodi lavorati e quelli maturati durante i periodi di congedo.

Per i mesi in cui la lavoratrice ha svolto regolarmente la propria attività lavorativa, i relativi ratei di quattordicesima vengono erogati normalmente insieme alla mensilità aggiuntiva degli altri dipendenti, solitamente nel mese di luglio.

Diversa è invece la situazione per i periodi di congedo di maternità. Durante l'astensione obbligatoria, l'INPS eroga un'indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera, calcolata considerando anche i ratei di tredicesima e quattordicesima. Ciò significa che i ratei di quattordicesima relativi ai mesi di congedo sono già inclusi nell'indennità mensile percepita dalla lavoratrice.

Molti contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono che il datore di lavoro integri l'indennità INPS con un ulteriore 20%, in modo che la lavoratrice non subisca penalizzazioni economiche. Come stabilito ad esempio dal CCNL Commercio, non spetta alcuna integrazione se l'indennità INPS raggiunge già un importo equivalente alla normale retribuzione.

Perché la quattordicesima risulta ridotta dopo la maternità

Il motivo per cui molte lavoratrici ricevono una quattordicesima di importo inferiore dopo un periodo di maternità è legato proprio al meccanismo di pagamento anticipato dei ratei attraverso l'indennità INPS.

Quando una lavoratrice è in congedo di maternità, l'INPS include nel calcolo dell'indennità mensile anche la quota proporzionale di quattordicesima. Di conseguenza, quando giunge il momento dell'erogazione della mensilità aggiuntiva, il datore di lavoro detrae dall'importo totale i ratei già corrisposti dall'ente previdenziale durante i mesi di congedo.

Ad esempio, una lavoratrice con uno stipendio netto mensile di 1.500 euro che ha usufruito di cinque mesi di congedo di maternità, potrebbe trovare che la sua quattordicesima è inferiore di circa il 40-50% rispetto all'importo abituale. Questa differenza corrisponde esattamente ai ratei già erogati dall'INPS durante il periodo di assenza.

È importante sottolineare che non si tratta di una perdita economica, ma di una diversa modalità di erogazione: anziché ricevere l'intero importo in un'unica soluzione a luglio, la lavoratrice ha già percepito una parte della quattordicesima mensilmente durante il congedo di maternità.

Calcolo pratico della quattordicesima in maternità

Per comprendere meglio come viene calcolata la quattordicesima in caso di maternità, vediamo alcuni esempi pratici:

Esempio 1: Lavoratrice con stipendio mensile di 2.000 euro e 3 mesi di maternità nel periodo di riferimento (luglio-giugno)

  • Mesi lavorati: 9
  • Mesi in maternità: 3
  • Ratei maturati durante l'attività lavorativa: 2.000 € × 9 ÷ 12 = 1.500 €
  • Ratei già erogati dall'INPS durante la maternità: 2.000 € × 3 ÷ 12 × 80% = 400 €
  • Eventuale integrazione datoriale (20%): 2.000 € × 3 ÷ 12 × 20% = 100 €
  • Quattordicesima effettivamente corrisposta a luglio: 1.500 € + 100 € = 1.600 € (anziché 2.000 €)

Esempio 2: Lavoratrice part-time (30 ore settimanali su 40) con stipendio proporzionato di 1.500 euro e 5 mesi di maternità

  • Mesi lavorati: 7
  • Mesi in maternità: 5
  • Ratei maturati durante l'attività lavorativa: 1.500 € × 7 ÷ 12 = 875 €
  • Ratei già erogati dall'INPS durante la maternità: 1.500 € × 5 ÷ 12 × 80% = 500 €
  • Eventuale integrazione datoriale (20%): 1.500 € × 5 ÷ 12 × 20% = 125 €
  • Quattordicesima effettivamente corrisposta a luglio: 875 € + 125 € = 1.000 € (anziché 1.500 €)

Questi esempi mostrano chiaramente come la riduzione dell'importo della quattordicesima non rappresenti una perdita per la lavoratrice, ma sia semplicemente il risultato di una diversa distribuzione temporale del pagamento.

Differenze tra maternità obbligatoria e facoltativa

Il trattamento della quattordicesima può variare significativamente tra la maternità obbligatoria e quella facoltativa (congedo parentale).

Durante la maternità obbligatoria e la maternità anticipata, la lavoratrice ha diritto a un'indennità pari all'80% della retribuzione, che include anche i ratei di tredicesima e quattordicesima. Molti contratti collettivi prevedono l'integrazione al 100% a carico del datore di lavoro.

Per la maternità facoltativa (congedo parentale), invece, l'indennità INPS è generalmente ridotta al 30% della retribuzione, e la maturazione della quattordicesima dipende dalle specifiche disposizioni del CCNL applicato. Alcuni contratti prevedono:

  • La maturazione integrale della quattordicesima anche durante la maternità facoltativa
  • Un calcolo proporzionale, basato sull'indennità INPS (30% della retribuzione)
  • Politiche aziendali più favorevoli che mantengono la retribuzione intera

È essenziale che le lavoratrici verifichino le disposizioni specifiche del proprio contratto collettivo per comprendere come viene gestita la quattordicesima durante il congedo parentale.

Aspetti fiscali e contributivi della quattordicesima

La quattordicesima mensilità è soggetta a tassazione e contribuzione secondo regole specifiche:

Aspetti contributivi: La quattordicesima concorre interamente alla formazione dell'imponibile previdenziale per il calcolo dei contributi INPS e INAIL. I contributi vengono calcolati secondo le aliquote ordinarie e si cumulano con quelli relativi alla retribuzione mensile.

Aspetti fiscali: Dal punto di vista fiscale, l'imposta sulla quattordicesima si determina autonomamente e non in cumulo con la normale retribuzione mensile. La tassazione segue le aliquote IRPEF in vigore, ma senza l'applicazione delle detrazioni d'imposta, che verranno considerate in sede di conguaglio di fine anno.

È importante notare che, a norma dell'art. 2120 del Codice Civile, la somma erogata a titolo di quattordicesima concorre anche alla formazione del trattamento di fine rapporto (TFR).

Leggi anche