Le nuove regole 2022 stabilite dal Decreto sostegni bis in relazione all’estinzione anticipata di finanziamenti e prestiti sanciscono il criterio da rispettare della proporzionalità del rimborso in base alla vita residua, escludendone le imposte e novità relative ai costi per l’equo indennizzo per il finanziatore in caso di rimborso anticipato.
Estinguere un finanziamento o prestito con maggiori tutele: la richiesta di un finanziamento e di un prestito implica, previa concessione dello stesso, un piano di rimborso che può durare anni, stabilito dalla finanziaria o dall'Istituto a cui ci si rivolge per la richiesta del prestito, in rate prestabilite. E le scadenze di pagamento delle rate mensili di rimborso del prestito o del finanziamento devono essere sempre rispettate.
I diversi prodotti disponibili sul mercato prevedono diverse operazioni per finanziamenti e prestiti in corso come sospensione di una o due rate al massimo, o posticipo rate, o condizioni specifiche per l'estinzione anticipata del prestito o del prestito.
Attualmente con il Decreto sostegni bis sono state introdotte novità relative all'estinzione anticipata di un prestito o finanziamento. Vediamo allora quali sono le nuove regole 2022 su costi e obblighi contrattuali per l'estinzione anticipata di finanziamenti e prestiti.
Le nuove regole 2022 approvate con il Decreto sostegni bis sull’estinzione anticipata di finanziamenti e prestiti prevedono ora la possibilità in qualsiasi momento per il consumatore di estinguere in maniera anticipata, in tutto o in parte, l’importo del finanziamento o del prestito richiesto con diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto e a tutti i relativi costi, da interessi a tutti i costi compresi nel costo complessivo del credito, ad eccezione delle imposte.
I prestiti per cui valgono le nuove regole approvate con il Decreto sostegni bis sono quelli che rientrano nel perimetro del credito al consumo, come prestiti personali, cessioni del quinto, prestiti finalizzati.
Il Decreto sostegni bis in relazione all’estinzione anticipata di finanziamenti e prestiti sancisce, dunque, il criterio da rispettare della proporzionalità del rimborso in base alla vita residua, escludendone le imposte, e novità relative ai costi per l’equo indennizzo per il finanziatore in caso di estinzione anticipata.
Stando a quanto stabilito dal Decreto sostegni bis, in relazione ai costi per il finanziatore per l’estinzione anticipata di prestiti o finanziamenti, non possono superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo se il contratto ha una durata residua superiore a un anno, e lo 0,5% dello stesso importo, se il contratto ha una durata residua pari o inferiore a un anno.
In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il richiedente prestito avrebbe pagato per la vita residua del contratto. Non spetta, invece, alcun indennizzo al finanziatore nei seguenti casi: