Facebook e Instagram sono prove valide per accertamenti fiscali Agenzia Entrate nel 2022 o no

Con una ben nota circolare, l'Agenzia delle entrate ha fatto riferimento alle cosiddetti fonti aperti, quelle insomma che non sono proprio convenzionali.

Autore: Chiara Compagnucci
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Accertamenti fiscali, Facebook e Instagram sono prove valide?

Anche i contenuti pubblicati sui profili di social network, da Facebook a Instagram, possono rappresentare prove valide ai fini di una contestazione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate. Hanno un valore giuridico in quanto raffigurano fatti e circostanze che possono essere reali.

Il tempo trascorso sui social media, come Facebook e Instagram, si mantiene sempre su livelli molto elevati. Ma soprattutto questi spazi web sono utilizzati non solo per condividere pensieri e link, ma anche per pubblicare foto, mostrare nuovi acquisti e in qualche modo anche per esibire il proprio tenore di vita. Inevitabile allora domandarsi se questi dati possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate ai fini dei controlli fiscali.

Si tratta di prove valide ai fini di una verifica? Gli uomini del fisco consultano questi strumenti per andare alla ricerca di informazioni utili che possano confermare o smentire quanto sospettato. Analizziamo la questione con particolare riferimento alle ultime disposizioni in materia:

  • Accertamenti fiscali, Facebook e Instagram sono prove valide o no
  • La ricerca di fonti probatorie aperte secondo l'Agenzia delle entrate

Accertamenti fiscali, Facebook e Instagram sono prove valide o no

Anche i contenuti pubblicati sui profili di social network, da Facebook a Instagram, possono rappresentare prove valide ai fini di una contestazione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate. Hanno un valore giuridico in quanto raffigurano fatti e circostanze che possono essere reali.

Da qui è infatti possibile ricavare informazioni sulla pubblicazione di annunci commerciali, sullo svolgimento di un'attività imprenditoriale, sugli spazi utilizzati per la propria attività, sul tenore di vita, sul valore di un immobile, sulla presenza di elementi di pregio, sulla stima del giro di affari di una impresa, sulla residenza di una persona.

Non si tratta di prove regine, intendiamoci, da uno strumento in più nelle mani del fisco per verficare le condizioni reali o presunti tali del contribuente sotto esame. Detto in altri termini, non è il caso di farsi prendere dal panico. Senza dubbio occorre prestare attenzione alla privacy e ai contenuti pubblicati. In buona sostanza, il contribuente iscritto a un social media può impostare diversi livelli di privacy e decidere a chi far vedere foto, video e post ovvero alla generalità delle persone oppure solo ad amici e follower selezionati.

La ricerca di fonti probatorie aperte secondo l'Agenzia delle entrate

Con una ben nota circolare, l'Agenzia delle entrate ha fatto riferimento alle cosiddette fonti aperte, quelle insomma che non sono proprio convenzionali. Ed è naturale includere in questo elenco anche quelle riferite a Instagram o Facebook ovvero al web più in generale e a tutte le rappresentazione pubbliche del proprio stato socio-economico.

In particolare, l'Agenzia di via XX Settembre ha raccomandato nella circolare che risale ormai al 2016, un'adeguata mappatura del territorio di propria competenza, utilizzando gli appositi strumenti informatici a disposizione, ausili fondamentali per una selezione efficace dei contribuenti da sottoporre a controllo.

Ed ha anche ricordato come sia a disposizione delle direzioni provinciali anche un database integrato da fonti interne ed esterne, in grado di mappare il territorio nazionale secondo zone omogenee, sulla base di indicatori sia fiscali che socio-economici, presenti pure sui social network.

Le informazioni ritraibili dagli applicativi in uso - viene evidenziato nel documento delle Entrate - sono preziose per valutare complessivamente la capacità contributiva dei soggetti o supportare eventuali contestazioni basate sulla incongruenza dei ricavi dichiarati.

C'è poi un altro passaggio che merita di essere sottolineato e riportato ovvero che oltre a ottenere ausilio nella selezione e nella ricostruzione sintetica della capacità contributiva della persona fisica, attraverso l'analisi della manifestazione di capacità di spesa, è possibile acquisire altresì una rappresentazione in relazione al contesto socio-familiare e alla concreta disponibilità economica del contribuente che viene evidenziata dalle informazioni del reddito complessivo ricostruito, del trend dichiarativo nell'ultimo triennio, dal complesso degli investimenti e disinvestimenti realizzati nel quinquennio.

Con una ben nota circolare, l'Agenzia delle entrate ha fatto riferimento alle cosiddetti fonti aperti, quelle insomma che non sono proprio convenzionali.