Stando a quanto previsto dalla legge italiana, chi è in cassa integrazione può accettare un altro lavoro per accrescere le proprie entrate ma a patto di rispettare alcune condizioni, e cioè il lavoro che si inizia sia temporaneo e che preveda guadagni entro i 3mila euro annui.
Si sente spesso ormai parlare di cassa integrazione, misura che permette alle aziende di evitare i licenziamenti per un determinato periodo di tempo se le aziende si ritrovano in condizioni di difficoltà. La cassa integrazione ha una specifica durata e nel corso di tale periodo il lavoratore sospende sostanzialmente il suo lavoro. Cerchiamo di chiarire se quando si è in cassa integrazione si può fare un altro lavoro?
La cassa integrazione (che può distinguersi tra ordinaria, straordinaria e in deroga a seconda dei soggetti interessati) è un sussidio erogato dall’Inps ai lavoratori di aziende in crisi industriale nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I lavoratori che possono ricevere la cassa integrazione sono:
I lavoratori che percepiscono la cassa integrazione per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro superiore al 50% devono obbligatoriamente stipulare presso il centro per l’impiego il Patto di Servizio Personalizzato. In caso contrario si rischia la decurtazione della cassa integrazione fino alla totale decadenza.
La durata della cassa integrazione è fino a 13 settimane consecutive per sospensione dal lavoro, che si possono prorogare ogni tre mesi e sempre fino a un massimo di 52 settimane complessivamente. Per quanto riguarda la retribuzione, chi beneficia della cassa integrazione ordinaria può arrivare a prendere fino all’80% dello stipendio, in base ovviamente al numero di ore non lavorate.
Stando a quanto previsto dalla legge italiana, chi è in cassa integrazione può accettare un altro lavoro per accrescere le proprie entrate ma a patto di rispettare alcune condizioni.
Innanzitutto, l’altro lavoro che si inizia durante la cassa integrazione deve essere temporaneo e il lavoratore deve comunicare la nuova attività informando l’Inps, il proprio datore di lavoro e il Centro per l’Impiego, tramite raccomandata a.r.
Terminato il periodo in cui si è svolto il lavoro, il lavoratore deve comunicarne la conclusione, allegando alla comunicazione il contratto di lavoro o una dichiarazione del datore di lavoro che attesta la cessazione della collaborazione e una volta ricevuta tale comunicazione l’Inps ripristina la cassa integrazione precedentemente sospesa.
Per poter lavorare durante la cassa integrazione, inoltre, il guadagno derivante dal lavoro occasionale non deve superare i 3.000 euro l’anno.