Fatture e ricevute dove è obbligatorio mettere la marca da bollo. Lista 2022 aggiornata

La modalità prevista per l'assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche non va confusa con il bollo virtuale.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Fatture e ricevute dove è obbligatorio m

Dove è obbligatoria la marca da bollo su fatture e ricevute?

La marca da bollo è obbligatoria sulle fatture con importi superiori a 77,47 euro e va applicata sia con il formato cartaceo e sia con quello elettronico.

Sono soprattutto le partite Iva a dover gestire l'onere di applicare il bollo auto su fatture e ricevute. Non tutte, ma solo alcune categorie ben precise. E non in tutti casi, ma solo quando è espressamente previsto dagli obblighi fiscali. Come vedremo in questo articolo, sono due gli aspetti di cui tenere conto: l'assoggettamento dell'operazione al pagamento dell'Iva e l'importo del documento contabile.

Anticipiamo subito che la marca da bollo va utilizzata sia nel caso delle tradizionali fatture cartacee e sia nelle fatture elettroniche. In questo secondo caso va assolta tramite versamento della relativa somma con modello F24. Nel primo, per acquistare una marca da bollo occorre invece recarsi da un venditore di valori bollati, ad esempio un tabacchi. Approfondiamo adesso:

  • Dove è obbligatoria la marca da bollo su fatture e ricevute
  • Marca da bollo da non confondere con il bollo virtuale

Dove è obbligatoria la marca da bollo su fatture e ricevute

La marca da bollo è un vero e proprio tributo alternativo all'Iva e va applicata per le fatture emesse senza l'addebito dell'Iva. L'importo della marca da bollo è di 2 euro, ma non utilizzato sempre e comunque. Più esattamente, sulle fatture con importi inferiori a 77,47 euro, la marca da bollo non va mai applicata.

Sulle fatture con importi superiori a 77,47 euro va applicata sia con il formato cartaceo e sia con quello elettronico. Se le fatture presentano importi soggetti a Iva e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo se gli importi non soggetti a Iva sono superiori a 77,47 euro. E che riguardano le operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo o territoriale, le operazioni escluse dalla base imponibile dell'Iva, le operazioni esenti da Iva, le operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali, le operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

Dopodiché non occorre mai la marca da bollo per fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette a Iva, fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e a cessioni intracomunitarie di beni, fatture soggette al reverse charge e cessione dei rottami.

Marca da bollo da non confondere con il bollo virtuale

La modalità prevista per l'assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche non va confusa con il bollo virtuale ovvero la modalità di pagamento che stabilisce l'assolvimento dell'imposta di bollo su richiesta degli interessati per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali.

La procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all'Agenzia delle entrate, nell'indicazione dell'assolvimento del bollo in modalità virtuale sui documenti cartacei, nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell'importo dovuto per l'imposta di bollo e nel versamento tramite modello F24.

La legge di Bilancio dello scorso anno ha poi testualmente previsto che "al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno".

Un altro aspetto da considerare riguarda le conseguenze per la mancata apposizione della marca da bollo nella fattura o nella ricevuta fiscale, che non ha una scadenza, laddove viene espressamente richiesta dalla normativa vigente. Per ogni fattura irregolare è infatti prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1 a 5 volte l'imposta evasa. Calcolatrice alla mano, il massimo della sanzione a cui si va incontro è di 10 euro per ciascuna fattura priva della marca da bollo.