La sentenza della Corte di Cassazione fissa un nuovo principio: sebbene il giorno di festa coincida con una giornata infrasettimanale, il dipendente può sottoscrivere un accordo individuale con il datore per continuare a svolgere le proprie mansioni e dunque continuare a lavorare.
Anche quest'anno di questi tempi si pone una domanda: si può decidere di lavorare il 25 aprile o l'1 maggio? Il dipendente può proseguire la propria attività se le festività coincidono con un giorno infrasettimanale?
I casi più tradizionali riguardano appunto il 25 aprile e il primo maggio, ma potremmo ricordare anche il 2 giugno ovvero il giorno della Festa della Repubblica o, guardando ancora più avanti, l'8 dicembre ovvero il giorno dell'Immacolata Concezione.
Sono giornate in cui l'Italia lavorativa chiude poiché si tratta di festività riconosciute dalle nostre parti. La novità da segnalare rispetto al passato è una sentenza della Corte di Cassazione che da questo 2021 ha fissato un nuovo indirizzo da seguire. Vediamo allora nei dettagli:
La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un importante precedente perché fissa un nuovo principio in relazione alla possibilità di lavorare nei giorni infrasettimanali, come il 25 aprile o il primo maggio.
Sebbene il giorno di festa coincida con una giornata infrasettimanale, il dipendente può sottoscrivere un accordo individuale con il datore e tenendo conto il Ccnl applicato per continuare a svolgere le proprie mansioni e dunque continuare a lavorare.
In ogni caso, lavorare nei giorni festivi comporta una maggiore nella retribuzione. Provando a fare alcuni esempi, il quadro è il seguente:
A norma di legge, le festività nazionali sono il 25 aprile (anniversario della liberazione), il primo maggio (festa del lavoro), il 2 giugno (fondazione della Repubblica). Non lo è il 4 novembre (giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate).
Le festività infrasettimanali sono invece il primo gennaio, il giorno dell'Epifania (6 gennaio), il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 15 agosto (giorno dell'Assunzione), il primo novembre (giorno di Ognissanti), l'8 dicembre (giorno dell'Immacolata Concezione), il 25 dicembre (giorno del Santo Natale), il 26 dicembre (giorno di Santo Stefano). La giornata di sabato con la quale coincide una festività infrasettimanale è da qualificarsi come giorno non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo.
Non dà diritto, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali, ad alcuna erogazione retributiva aggiuntiva. Il dipendente non matura quindi alcun diritto di compensazione, non coincidendo la festività con la domenica e non può godere della festività in quanto coincide con la giornata in corrispondenza della quale risulterebbe comunque assente.
In relazione alla modalità di determinazione, la retribuzione spettante per la festività ammonta alla retribuzione globale di fatto ovvero ad una normale giornata di lavoro compreso ogni elemento accessorio, opportunamente riproporzionata in caso di part-time.
Per le festività nazionali spetta la normale retribuzione globale di fatto ragguagliata a un sesto dell'orario settimanale.
In ogni caso, il lavoratore ha diritto al compenso per le festività anche nelle ipotesi di assenza dal lavoro: infortunio, malattia, congedo di maternità e paternità obbligatorio e facoltativo, congedo matrimoniale, ferie, permessi e Rol, assenze giustificate, sospensione dal lavoro, a qualunque evento accaduto, indipendente dalla volontà del lavoratore, coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.