Ferie non godute vengono pagate dall'azienda in caso di licenziamento o no secondo CCNL e leggi 2022

Il mancato godimento del periodo minimo delle ferie o di quello più ampio previsto dai contratti collettivi nazionali lavoro è sanzionato da 100 a 600 euro.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Ferie non godute vengono pagate dall'azi

Licenziamento, le ferie non godute sono pagate?

Nel caso di licenziamento, il lavoratore ha diritto al pagamento delle ferie non godute. Non solo, ma sulla base di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, anche il dipendente che presenta le dimissioni ha diritto all'indennità economica sostitutiva delle ferie non godute.

Pensiamo al caso di un lavoratore licenziato dalla propria azienda prima della fine dell'anno ovvero quando ancora gli restano più giorni di ferie da fruire.

Non importa quale sia il motivo dell'allontanamento, se una crisi economica oppure per un provvedimento individuale. Il provvedimento è definitivo e occorre quindi fare i conto con le disposizioni contenute nelle leggi in materia di lavoro e nei vari Contratti collettivi nazionali di lavoro (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici).

Approfondiamo quindi un aspetto specifico e dunque:

  • Licenziamento, le ferie non godute sono pagate o no
  • Alternativa al pagamento delle ferie non godute

Licenziamento, le ferie non godute sono pagate o no

Dal punto di vista normativo, il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite di almeno 4 settimane. Questo periodo va goduto per almeno 2 settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell'anno di maturazione.

Le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. I giorni eccedenti il periodo minimo previsti dalla contrazione collettiva o dal contratto individuale possono essere fruiti nel termine stabilito dagli accordi o dagli usi aziendali.

Si tratta di indicazioni di massima valida per tutti i lavoratori. Il mancato godimento del periodo minimo delle ferie o di quello più ampio previsto dai contratti collettivi nazionali lavoro è sanzionato da 100 a 600 euro. Ma se la violazione è riferita ad almeno 6 lavoratori o che si è verificata in almeno 2 anni, la sanzione amministrativa pecuniaria aumenta da 400 a 1.500 euro. Se la violazione riferita ad almeno 11 lavoratori o che si è verificata in almeno 4 anni, l'importo cresce da 800 a 4.500 euro, senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta.

Nel caso di licenziamento, il lavoratore ha diritto al pagamento delle ferie non godute. Non solo, ma sulla base di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, anche il dipendente che presenta le dimissioni ha diritto all'indennità economica sostitutiva delle ferie non godute.

Tra i numerosi casi particolari c'è l facoltà per il lavoratore di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia In questa circostanza non è ammessa la preclusione del diritto alle ferie in ragione delle condizioni psicofisiche inidonee al pieno godimento perché si renderebbe così impossibile la effettiva fruizione delle ferie.

Tale richiesta deve comunque essere avanzata dal lavoratore in maniera esplicita prima del superamento del periodo di comporto.

Come stabilito dalla Corte di Cassazione, spetta al datore, a cui è riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare di avere tenuto conto, nell'assumere la decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore a evitare in tal modo la possibile perdita del posto per scadenza del periodo di comporto.

Alternativa al pagamento delle ferie non godute

Vale quindi la pena ricordare che esiste anche la possibilità di cedere le proprie ferie a un collega. Questa opzione è esercitabile solo a determinate condizione. In pratica la possibilità deve essere prevista dal contratto collettivo di categoria che ne disciplina anche le modalità e i limiti massimi.

Allo stesso tempo, la cessione delle ferie deve essere gratuita ovvero non può avvenire dietro pagamento. Si possono cedere solo i giorni di ferie già maturati e non quelli ancora da maturare e questa opzione è possibile solo tra dipendenti della stessa azienda.

Ecco quindi che la cessione delle ferie può essere fatta in favore di un collega i cui figli siano bisognosi per particolari condizioni di salute, di cure costanti. Infine, aspetto strettamente collegato al primo punto, non si possono superare i limiti di orario di lavoro previsti dalla legge.