Ferie spesso pagate meno da aziende, deve intervenire magistratura e Corte Europea

Per i giorni di ferie obbligatori, la retribuzione può essere inferiore a quella previste per le giornate lavorative. Ecco le ultime importanti sentenze.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
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La questione delle ferie continua a rimanere al centro dell'attenzione per via delle numerose sentenze della magistratura chiamata a dirimere le controversie tra datori e lavoratori. Soprattutto in questo periodo, quello più gettonato per la richiesta di un periodo di assenza retribuito, la situazione appare piuttosto incandescente.

A tal punto che anche alcuni aspetti di fondo su cui sembrava non potessero esserci discussioni, come la previsione per i giorni di ferie obbligatori di una retribuzione equivalente a quella delle giornate lavorative, diventa oggetto di discussione. Esaminiamo allora cosa sta succedendo proprio alla luce di alcune importantissime prese di posizione dei giudici italiani. Vediamo quindi più specificatamente.

  • Nuova sentenza su ferie pagate meno da aziende

  • Il caso del lavoratore con ferie pagate meno dello stipendio

Nuova sentenza su ferie pagate meno da aziende

Tenendo conto di possibili particolarità contenute nei vari Ccnl (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici), al dipendente che ha lavorato a tempo pieno per tutto l'anno spettano 4 settimane di ferie. Le regole sono rigorose anche in termini di fruizione: 2 settimane in maniera preferibilmente consecutiva e altre due nei successivi 18 mesi.

La Corte di Cassazione ha così fissato un principio fondamentale: i contratti collettivi nazionali di lavoro non possono contenere clausole che prevedono per i giorni di ferie obbligatori una retribuzione inferiore a quella delle giornate lavorative.

Entrando nel dettaglio della decisione, per i giudici della Suprema Corte, la fissazione della retribuzione al lavoratore è sì rimessa alla contrattazione collettiva, ma la stessa contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti multilevel, come è quello euro-italiano - argomentano testualmente i giudici - la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato italiano.

Ecco quindi che in riferimento al periodo minimo di ferie di 4 settimane previste dalla normativa nazionale, l'importo dello stipendio dei giorni di ferie non può essere inferiore a quello dei giorni lavorativi.

Il caso del lavoratore con ferie pagate meno dello stipendio

La Cassazione è stata chiamata a decidere in seguito al ricorso di un lavoratore dipendente di una compagnia aerea che contestava la disparità tra la retribuzione dei giorni di ferie e quelli di addestramento ovvero la prima inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria.

A suo dire - tesi condivisa dalla Cassazione - le clausole contrattuali che regolano la materia non tenevano conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo oraria, indennità di volo ristrutturazione e di indennità di volo integrativa annua. Tra l'altro, anche il tribunale di Civitavecchia, che aveva richiamato alcune pronunce della Corte di giustizia Ue, aveva sostenuto che tali clausole dovevano essere considerate nulle e che lo stipendio per i giorni di ferie minimi obbligatori doveva essere equivalente a quello erogato per i giorni di ferie.

Insomma, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane previste dalla normativa nazionale, l'importo dello stipendio dei giorni di ferie non può essere inferiore a quello dei giorni lavorativi.