Nel caso di una verifica fiscale nell'abitazione di un contribuente oppure in un negozio o all'interno dell'attività non occorre alcun avviso preliminare, ma solo l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere a perquisizioni personali oppure all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli per esaminare documenti e richiedere informazioni.
Nei rapporti tra controllore e controllato vige la regola del rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte. In pratica, nel caso di una verifica fiscale da parte della Guarda di finanza, il contribuente conserva una serie di prerogative che non possono essere scavalcate.
Cerchiamo di saperne di più, in particolare in riferimento alle modalità di svolgimento del controllo ovvero se gli uomini delle Fiamme gialle sono obbligati ad avvistare preventivamente o meno dell'inizio di un controllo:
Ci sono pochi spazi interpretativi rispetto a quanto ai controlli della Guardia di finanza. Nel caso di una verifica fiscale nell'abitazione di un contribuente oppure in un negozio o all'interno dell'attività non occorre alcun avviso preliminare, ma solo l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere a perquisizioni personali oppure all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli per esaminare documenti e richiedere informazioni.
Nel caso di controllo all'interno di un'attività, i militari della Guardia di finanza possono presentarsi solo durante l'orario di ordinario esercizio delle attività e, come abbiamo premesso, non deve essere in alcun modo calpestata la dignità del contribuente in caso di presenza di altre persone come colleghi e clienti.
L'attività della Guardia di finanza può riguardare attività commerciali, attività agricole attività artistiche e professionali per procedere a ispezioni documentali, verificazioni, ricerche e a ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per la repressione della evasione e delle altre violazioni.
Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Ed è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica per accedere nei locali che siano adibiti anche ad abitazione.
In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza dei titolare dello studio o di un suo delegato.
L'accesso in locali diversi nell'ambito di un controllo o di una verifica fiscale da parte della Guardia di finanza può essere eseguito previa autorizzazione del procuratore della Repubblica soltanto in caso di gravi indizi di violazione delle norme dei decreti fiscali e allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni.
In ogni caso è necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali, all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli, per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata la esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture, la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto un verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta, le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia dei verbale.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale.