Chi subisce un furto in cantina in condominio non può chiedere il risarcimento al condominio. L’unico caso in cui si può ottenere il risarcimento dal condominio è quello in cui si può dimostrare che il furto in cantina è avvenuto a causa della negligenza dell’amministratore di condominio.
Se subisco un furto in cantina posso chiedere il risarcimento in condominio a chi si può chiedere risarcimento? Se una mattina ci si alza e si decide di portare una cosa in cantina e ci si ritrova di fronte alla spiacevole sorpresa di una cantina svuotata di tutto ciò che vi custodivamo, o se scediamo in cantina per prendere la ostra bici e ci accorgiamo che non c'è più, cosa possiamo fare?
Se si subisce un furto in una cantina condominiale il condominio non risarcisce. L’unico caso in cui si può ottenere il risarcimento dal condominio è quello in cui si riesce a dimostrare che il furto in cantina è accaduto a causa della negligenza dell’amministratore di condominio.
E’ bene precisare, però, che rivolgendosi all’amministratore di condominio, tocca direttamente a lui provvedere al risarcimento in quanto responsabile della custodia e di garantire protezione e sicurezza delle cose comuni del condominio.
Per ottenere il risarcimento direttamente dall’amministratore di condominio, esattamente come accade per un eventuale furto in box in codominio, bisogna dimostrare che egli:
L’assicurazione di condominio non è obbligatoria da stipulare ma fortemente consigliata, perchè se dovessero verificarsi danni a persone o cose derivanti da una parte comune dell’edificio non assicurato, eventuali spese di risarcimento toccherebbero a tutti i condomini, che dovrebbero dividersi i costi.
Avendo, invece, una polizza assicurativa, in casi di danni, il risarcimento non toccherebbe al condominio ma ci penserebbe l’assicurazione a risarcire eventuali danni recati alle parti comuni dell’edificio, per i singoli appartamenti e danni causati dallo stesso condominio alle proprietà o anche all’incolumità di terze persone.
L’assicurazione di condominio copre, in particolare, sia eventuali danni nei locali comuni, sia danni causati dal fabbricato condominiale ad altre strutture e anche le rotture accidentali.