Stando a quanto previsto dalle norme in vigore, tra i diritti principali vigenti per affittuari o vicini su terreni agricoli, boschivi o edificabili vi sono diritto di prelazione per acquisto del terreno, diritto di servitù di passaggio, diritto di servitù di acquedotto per passaggio acque.
Quali sono gli importanti diritti di un affittuario o dei vicini su un terreno agricolo, boschivo o edificabile nel 2022? Le norme che regolano usi e diritti su terreni agricoli, boschivi o edificabili sono molto chiare e definite da leggi specifiche per evitare che possano sorgere problemi e disagi per chi coltiva un terreno agricolo, che sia proprietario o affittuario, per eventuali vicini. Vediamo allora cosa prevedono le leggi in vigore diritti di un affittuario o dei vicini su un terreno agricolo, boschivo o edificabile.
Stando a quanto previsto dalle norme in vigore, tra i diritti principali vigenti per affittuari o vicini su terreni agricoli, boschivi o edificabili vi sono:
Il primo diritto che un affittuario di un terreno agricolo o un vicino può esercitare è il diritto di prelazione, che generalmente consiste nel diritto di essere preferiti ad altri nella stipula di un contratto. La prelazione sui terreni agricoli spetta, per legge, al vicino del terreno agricolo che sia coltivatore diretto e all’affittuario coltivatore del terreno oggetto della compravendita, a condizione che sia affittuario dello stesso terreno da almeno due anni.
In particolare, stando a quanto previsto dalle leggi attuali, il diritto di prelazione sui terreni agricoli spetta a:
Precisiamo che per gli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola dell’Inps vale il diritto di prelazione solo in qualità di proprietari del fondo confinante, e non quali affittuari del fondo offerto in vendita.
Per esercitare il diritto di prelazione, il proprietario che vuole vendere il terreno deve notificare la proposta di vendita, con lettera raccomandata, all’affittuario o ai vicini, allegando il contratto preliminare di compravendita contenente il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre condizioni stabilite per la cessione.
Dal canto suo, il destinatario della notifica, affittuario del terreno o vicino che sia, ha trenta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione e se esercitare il diritto, il contratto si intende concluso e il prezzo pattuito deve essere pagato entro tre mesi.
Tali regole per il diritto di prelazione sui terreni agricoli valgono anche per i terreni boschivi, soggetti a prelazione agraria, considerando che, per legge, il bosco è considerato una forma di coltivazione agricola, ma non valgono su terreni agricoli edificabili. Il diritto di prelazione non vale, infatti, per i terreni agricoli edificabili.
Altro diritto che affittuario o vicini possono fare valere su un terreno agricolo, boschivo o edificabile è quello della servitù di passaggio. Stando, infatti, a quanto previsto dalle norme in vigore, il proprietario di un fondo deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, a condizione che ne sussista la necessità, per permettere ad affittuario o vicini di un terreno agricolo di raggiungere il terreno di interesse, o costruire o riparare un muro, ecc.
La servitù di passaggio può valere e si può esercitare sia su un terreno agricolo, sia su terreno boschivo e sia su terreno agricolo edificabile.
Esiste anche un’altra servitù che affittuario o vicini possono esercitare su un terreno agricolo, boschivo o edificale ed è la servitù di acquedotto, che si configura come diritto di far passare acque di ogni specie, anche tramite opere stabili e per fondi intermedi, tra il fondo dominante e il fondo servente per utilizzarle per i bisogni della vita, o per usi agrari o industriali.
Secondo le leggi in vigore, infatti, il proprietario di un fondo è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrario industriali.
Il titolare del fondo dominante può portare le acque su un fondo per necessità di uso agrario o industriale, provvedendo anche alla realizzazione dell’acquedotto necessario, a meno che non si raggiungano accordi differenti con proprietario del fondo servente per il passaggio delle acque.