Si rimette in moto la macchina delle detrazioni 2022 per la ristrutturazione casa, facilitata dalla maxi aliquota al 110% approvata dal governo. Si tratta di un'occasione preziosa per rinnovare la propria abitazione ovvero migliorare l'efficienza energetica, ma anche rifare le facciate dei palazzi, con un cospicuo sconto sulle spese.
Il programma messo a punto dall'esecutivo, rispetto a cui spetta all'Agenzia delle entrate mettere a punto tutti i dettagli ovvero chiarire i dubbi ancora in vigore, ha regole ben precise. Da una parte ci sono quelle relative ai destinatari e all'importante distinzione tra prima e seconda e casa.
Dall'altra c'è quella sulla tipologia di lavori ammessi alle detrazioni, da legare all'importo massimo della spesa che può essere recuperato.
E poi, non meno importante, ci sono i vari modi per azzerare i costi dei lavori, dal credito d'imposta allo sconto diretto in fattura.
La normativa approvata per risollevare l'economia italiana della crisi provocata dalla diffusione del coronavirus è dunque molto particolareggiata. Analizziamo tutti i dettagli:
La lista dei lavori per cui fruire della maxi agevolazione del 110% è lunga e si basa su un concetto di fondo: il miglioramento dell'efficientamento energetico. Da una parte i lavori oggetto di agevolazione al 110% sono quelli finalizzati all'isolamento termico e caldaie con pompe di calore o a condensazione. Dall'altra tutti quei lavori che godono già di una facilitazione economica, ma che adesso arrivano alla soglia del 110%.
Si tratta di pannelli solari e accumulatori, facciate, colonnine per le auto elettriche e, più in generale, quelli relativi all'ecobonus in vigore. In sintesi, le categorie di lavori ammessi sono
Qualunque sia il tipo di intervento c'è comunque una fascia temporale entro la quale farli eseguire. Il bonus fiscale del 110% viene infatti riconosciuto per le spese documentate e a carico del contribuente sostenute esclusivamente tra il primo luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, da dividere tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Tra gli aspetti a cui prestare attenzione c'è anche quello relativo alle soglie di spese. L'intervento può infatti avere un costo imprecisato, ma solo fino a un certo punto è possibile fruire dell'agevolazione. L'importo non è fisso e varia in base al tipo di lavoro, ma anche agli immobili oggetto dell'intervento. Di conseguenza è importante l'operazione di calcolo per ogni lavoro consentito.
Nel caso di un edificio unifamiliare è infatti pari a 60.000 euro per l'isolamento termico o cappotto e a 30.000 per le caldaie di nuova generazione, ma le cifre variano se è un condominio a chiedere di accedere alla detrazione. Gli importi sono infatti moltiplicati per il numero di unità immobiliari.
Provando a fare alcuni esempi concreti, in un condominio di 10 persone, il limite aumenta a 600.000 euro per il cappotto termico e 300.000 euro. Per i pannelli solari la soglia di spesa massima è invece di 48.000 euro.
Nel caso di lavori sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento o anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, il limite di spesa è di 30.000 euro, eventualmente da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari.
C'è un altro aspetto di fondamentale importanza a cui prestare attenzione ed è la differenza tra prime e seconde case.
Su un aspetto il decreto Rilancio è estremamente chiaro ovvero sull'applicazione delle nuove disposizioni agli interventi effettuati dai condomini sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
La stessa chiarezza viene espressa in relazione ad alcune esclusione ovvero gli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Di conseguenza e in attesa che l'Agenzia delle entrate chiarisca ancora meglio tutti i dettagli, dovrebbero rimanere fuori anche i lavori sulle singole unità immobiliari a meno che non si possono unirle agli interventi condominiali, compresi quelli di efficientamento energetico sui singoli appartamenti.
Via libera alla possibilità di fruire della maxi detrazione fino al 110% nel caso degli edifici unifamiliari e di quelle dello Iacp ovvero l'Istituto autonomo case popolari.
Se ci sarà corsa alla maxi detrazione del 110% si sarà solo tra poche settimane ovvero all'avvio delle richieste di ammissione, considerando che i lavori agevolabili sono quelli avviati dal primo luglio 2022.
Tra le novità più interessanti non c'è solo la vastità di interventi inclusi del provvedimento governativo e la possibilità di recuperare l'intera cifra nei limiti di spesa consentiti. Ma anche di non anticipare un solo centesimo di euro con più modi per farlo senza pagare nulla. Il tutto avverrebbe insomma in maniera completamente gratuita dall'inizio alla fine. Il contribuenti può infatti sfruttare la duplice opzione del credito d'imposta e dello sconto in fattura.
Nel primo caso può materialmente cedere il credito alla banca, a un intermediario finanziario o a all'impresa incaricata di realizzare i lavori. Dal punto di vista pratico occorre andare al proprio istituto di credito, chiedere un prestito e ripagare la banca con la cessione del credito.
Nel caso dello sconto in fattura entra in gioco direttamente l'impresa a cui viene girato il credito che poi a sua volta può inoltrarlo alla banca, ma tenendo il contribuente che non paga nulla al di fuori di queste operazioni. Il successivo cessionario che non cede il credito lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.
Il contribuente deve comunicare i dati relativi alla scelta tra tra credito d'imposta - eventualmente disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, di banche e intermediari finanziari - o sconto in fattura esclusivamente in via telematica.
I dettagli procedurali saranno predisposti dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle modalità attuative che saranno adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio ovvero dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 20 maggio 2022.
Solo in seguito l'Enea ovvero l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile effettua i controlli necessari sia dal punto di vista documentale sia attraverso mirati sopralluoghi, per accerta rare la reale sussistenza delle condizioni per fruire di questa nuova agevolazione fiscale.
Nel caso di accertamento della mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate recupera il credito corrispondente maggiorato di interessi e sanzioni.
La detrazione al 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione siano essere regionali, nazionali ed europei. Entra quindi in conflitto anche con i fondi di garanzia e di rotazione.
Il limite vale sia nel caso dell'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sia per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
In ogni caso, le spese ammesse in detrazione includono i costi per i lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico e quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Tra le novità introdotte nella versione finale del decreto Rilancio contenente la disciplina del bonus al 110% per chi effettua ristrutturazioni ci sono quelle relative alle sanzioni e all'assicurazione.
Inizialmente assenti nelle bozze circolate all'indomani dell'annuncio del presidente del Consiglio, viene previsto che il contribuente che rilascia attestazioni e asseverazioni infedeli per ecobonus e sismabonus al 110% vanno incontro a una multa variabile da 2.000 a 15.000 euro. In merito alla maxi detrazione al 110% viene anche stabilito che la polizza di assicurazione della responsabilità civile non deve essere inferiore a 500.000 euro.