All'interno di un condominio, ogni tipologia di opera risponde a regole specifiche che consentono di preservare i progetti dei comproprietari, di vigilare sulla vita collettiva all'interno dell'edificio e di salvaguardare il condominio stesso. Le opere private riguardano, come indica il nome, quelle che vengono eseguite nelle parti private di uno dei condomini. È quindi il proprietario dell'alloggio in costruzione che finanzia esclusivamente il cantiere, senza alcun sostegno da parte del condominio.
È anche l'unico a decidere sulla natura del lavoro che finanzia e non necessita di autorizzazione preventiva. Tuttavia, il lavoro che viene svolto nelle porzioni private richiede comunque il rispetto di alcune regole. In particolare, l'opera non deve comportare una variazione della destinazione dell'immobile.
I locali commerciali non possono essere trasformati in abitazioni senza il consenso dell'assemblea generale. L'opera non deve invadere le porzioni private degli altri condomini e neppure le porzioni comuni dell'immobile. Gli allacciamenti o le evacuazioni comuni di alimentazione sono consentiti solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'assemblea generale. Vediamo meglio:
Lavori sulle parti comuni: i condomini possono farlo in modo indipendente o no
Leggi 2022 sui lavori sulle parti comuni
Il lavoro svolto nelle aree comuni comporta una decisione e un finanziamento comuni, il che implica il rispetto di un certo formalismo a livello di legislazione. Secondo le disposizioni vigenti, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. Il condomino non ha il diritto di svolgere lavori negli spazi comuni se non autorizzato dall'assemblea generale.
Se le innovazioni, al di là degli interventi sul proprio piano, sono dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni occorre la maggioranza qualificata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
Se le innovazioni tendono a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, oppure a eliminare le barriere architettoniche, a contenere i consumi energetici, a realizzare parcheggi di utilità comune, a produrre energia con impianti solari fotovoltaici o altre fonti rinnovabili e a realizzare impianti centralizzati televisivi, satellitari o via cavo basta la maggioranza semplice. In questo caso le deliberazioni sono approvate con i voti favorevoli della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
Norme alla mano, nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. Sempre la medesima disposizione del Codice civile stabilisce che in ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea. Sulla questione è intervenuta a più riprese la magistratura, tra cui la Corte di Cassazione, fissando importanti principi.
Per i giudici, in mancanza di norme limitative della destinazione e dell'uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva di un edificio condominiale, derivanti dal regolamento che sia stato approvato da tutti i condomini, la norma non vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva a un uso piuttosto che ad un altro, purché non siano compiute opere che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune.
In questo caso il giudice può inibire la nuova destinazione, ordinando la rimozione delle opere pregiudizievoli, qualora sia stata ritualmente proposta la domanda in tal senso.