Per ridurre gli squilibri in termini di diritti, recenti modifiche normative hanno introdotte nuove tutele in favore delle partite Iva. Come il diritto di rifiutare clausole di recesso dal contratto senza congruo preavviso, di modifica unilaterale delle condizioni stipulate, di stabilire termini di pagamento superiori a 60 giorni.
Quando si parla di lavoratori con partita Iva occorre fare tutte le precisioni del caso. Un conto sono infatti i professionisti alle prese con un consistenti guadagni, un altro sono coloro che devono in qualche modo adeguarsi a questa situazione.
Qualunque sia la posizione personale, il punto in comune è l'esistenza di una piattaforma comune di diritti. Che sono ben diversi da quelli dei lavoratori dipendenti. Dimentichiamo infatti istituto come le ferie retribuite, il Trattamento di fine rapporto, la malattia retribuita, i permessi, il congedo e, più in generale, la busta paga. Il professionista con partita Iva può contare solo su stesso ovvero può interrompere temporaneamente la propria attività, ma senza poter contare su un paracadute economico. Approfondiamo quindi:
Il primo e più distintivo diritto dei lavoratori con partita Iva è l'autonomia nella gestione del lavoro. Significa poter organizzare le giornate di lavoro e gli orari senza rispondere a un datore. Stessa cosa in riferimento alla sede di lavoro, che può essere nel proprio domicilio o all'aperto, in Italia o all'estero, naturalmente in relazione ai compiti da svolgere.
In pratica, a differenza del lavoratore dipendente non è obbligato ad attenersi alle direttive del datore ma è comunque tenuto al rispetto degli accordi tra le parti in quanto può essere sanzionato dal committente per la violazione del contratto.
Si tratta insomma di un pacchetto di regole e diritti piuttosto flessibili che necessariamente presentano benefici e svantaggi. Per cercare di ridurre gli squilibri in termini di diritti, recenti modifiche normative hanno introdotte nuove tutele in favore delle partite Iva. In particolare si tratta del diritto di rifiutare clausole di recesso dal contratto senza congruo preavviso, di modifica unilaterale delle condizioni precedentemente stipulate, di stabilire termini di pagamento superiori a 60 giorni.
Di interessante c'è la direttiva europea che punta a ridurre le distanze tra lavoratore con partiva Iva e lavoratore dipendente. In particolare stabilisce l'essenzialità di fissare alcune condizioni. Si tratta della identità delle parti del rapporto di lavoro e del luogo di lavoro, in mancanza del quale va specificato che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro.
Dopodiché è indispensabile precisare il titolo, il livello, la natura o la categoria dell’impiego attribuito al lavoratore ovvero una breve descrizione dell'attività. Non devono mancare la data di inizio del rapporto di lavoro, la data di fine o la durata prevista dello stesso, se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la durata e le condizioni di un eventuale periodo di prova, la retribuzione, compresi l’importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo e la periodicità e le modalità di pagamento.
Dopodiché se l’organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore, nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno.
Ma se l’organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro deve informare il lavoratore sulla programmazione del lavoro variabile, sull’ammontare delle ore retribuite garantite e sulla retribuzione prevista per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; allo stesso tempo. Quando si tratta di attività incostanti, devono essere specificate le ore e i giorni nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio di un incarico e, in fine, il termine per l’annullamento.