Il principale diritto delle persone disabili e invalide che vivono in un condominio, secondo le leggi 222, è quello di avere accesso e possibilità di movimento all’interno dello stabile condominiale in piena comodità e senza difficoltà e problemi, anche se ciò richiede la realizzazione di opere di abbattimento delle barriere architettoniche, per cui si ha contestualmente diritto ad usufruire di agevolazioni fiscali.
Quali sono i diritti delle persone disabili e invalide in condominio? Persone disabili e invalide che vivono in condominio hanno diritto di avere accesso e possibilità di movimento all’interno dello stabile condominiale in piena comodità e senza alcuna difficoltà e problemi, anche se ciò richiede la realizzazione di opere di abbattimento delle barriere architettoniche.
In tal caso, il soggetto l’interessato deve avere tutte le necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune e ha anche diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste per legge per le ristrutturazioni.
Secondo quanto stabilito dalle leggi 2022 in vigore, se in condominio sono necessari lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per disabili e invalidi in condominio, per gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile usufruire di una detrazione Irpef pari al:
Rientrano tra gli interventi agevolati sia i lavori effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche, come ascensori e montacarichi, e sia i lavori per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
La detrazione vale solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile, non vale per il solo acquisto di strumenti o beni mobili, anche se favoriscono la comunicazione e la mobilità del disabile e non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
Rientrano tra gli interventi agevolabili la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione e la sostituzione di gradini con rampe negli edifici condominiali, mentre non rientrano nell'agevolazione le spese sostenute, per esempio, per l’acquisto telefoni a viva voce, o schermi a tocco, ecc.
Per agevolare il diritto agli spostamenti e movimenti di ingresso ed uscita di persone disabili e invalide in condominio, spesso viene richiesta l’installazione di montascale, rampe, scivoli che, pur rientrando nelle opere di abbattimento delle barriere architettoniche, non sono comunque obbligatori in condominio.
Il montascale in condominio non è, infatti, obbligatorio in presenza di disabili e invalidi in codominio ma per fare valere il diritto alla possibilità di spostarsi e muoversi agevolmente in condominio, è possibile presentare la proposta di installazione in assemblea, per cui non serve il voto all’unanimità di tutti i partecipanti ma basta il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti purchè rappresenti la metà del valore dell’edificio.
Se il quorum si raggiunge e l’intervento si realizza, la spesa viene divisa tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà di ogni partecipante. Possono non partecipare alla spesa i condomini che hanno deciso di esprimere voto contrario alla installazione del montascale.
Stesso discorso vale per il diritto per i disabili ad avere in condominio rampe o scivoli per il passaggio di sedie a rotelle in un condominio. Anche in tal caso è necessario avere l’approvazione della maggioranza dell’assemblea dei condomini e se non si raggiunge la maggioranza in assemblea, il disabile ha comunque la facoltà di realizzare l’impianto necessario a proprie spese.