Il primo importante diritto da segnalare per le dipendenti in maternità è la garanzia delle condizioni di sicurezza e salute sul posto di lavoro. Ecco quindi il congedo di maternità ovvero l'astensione obbligatoria dal lavoro per 5 mesi.
Quella italiana è tra le legislazioni più avanzate in termine di diritti riconosciuti alle donne in maternità. Alle disposizioni originarie si sono infatti aggiunte via via altre normativa con l'obiettivo di perfezionare la tutela di chi è in attesa del momento più emozionante della vita.
L'obiettivo di tutte le leggi e di tutti i Contratti collettivi nazionali di lavoro 2022 è comune: consentire alle donne di iniziare il progetto di costruzione di una famiglia. In passato la condizione di maternità è stato infatti considerato un limite e un fardello anziché un dono per se stesse e per la società. Ecco quindi che la legislazione difende le donne lavoratrici, garantisce numerosi diritti e concilia il connubio tra la maternità e il lavoro. Vediamo da vicino:
Il primo importante diritto da segnalare per le dipendenti in maternità è la garanzia delle condizioni di sicurezza e salute sul posto di lavoro. In pratica la dipendente deve essere messa in condizione di svolgere la propria mansione senza mettere a rischio la salute propria e del suo bambino. Va da sé che questo tipo di tutela si rivela indispensabile soprattutto nell'ambito di lavori pericolosi e di fatica così come nel caso di svolgimento dell'attività in orari notturni.
Il congedo di maternità è l'astensione obbligatoria dal lavoro della dipendente, che si affianca al congedo di paternità ovvero l'astensione dal lavoro del lavoratore fruita in alternativa al congedo di maternità. Il congedo parentale è l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore.
Il congedo per malattia del figlio è l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice durante le malattie di ciascun figlio. L'astensione obbligatoria dal lavoro dura 5 mesi ovvero i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto. Nel periodo di congedo è prevista un indennità di maternità pari all'80% al giorno.
Le mamme hanno quindi diritto a un periodo di riposo per l'allattamento così come in caso di grave disabilità del proprio figlio. Dopodiché ha diritto all'astensione dal lavoro per tutta la durata della malattia del figlio fino al compimento dei 3 anni. Dai 3 agli 8 anni del figlio il periodo di astensione concesso si riduce invece a 5 giorni all'anno. In ogni caso, il congedo per malattia del figlio non è retribuito.
Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna raccoglie in un unico testo le indicazioni fornite dai precedenti testi normativi in materia di pari opportunità. Trova riconoscimento il paritario contributo della donna allo sviluppo sociale e politico dello Stato e vengono definiti i concetti di discriminazione diretta e indiretta, discriminazione retributiva, molestie sessuali, accesso al lavoro all'interno del settore lavorativo e imprenditoriale.
Le Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica prevedono l'indennità di maternità per le collaboratrici coordinate continuative.
Le Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro prevedono la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità.
La Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro sancisce il diritto delle lavoratrici a percepire la stessa retribuzione dei lavoratori quando le prestazioni sono uguali o di pari valore, vietando qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, l'attribuzione di qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.
Da segnalare anche l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome che prevede l'indennità di maternità per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone e per le lavoratrici artigiane ed esercenti di attività commerciali.