L'amministratore di sostegno conserva anche il potere di stipula e cura dell'esecuzione di contratti di lavoro con colf, badanti o cooperative di servizi ripianamento di posizioni debitorie, presentazione di richieste, dichiarazioni e sottoscrizioni a privati e ad enti, pubblici e non.
La figura dell'amministratore di sostegno è centrale nella sistema italiano in quanto garantisce una protezione giuridica a chi assiste, sostiene e rappresenta chi si trovi nell'impossibilità di provvedere alle funzioni quotidiane. Le ultime novità in materia hanno introdotto un livello di protezione calibrato sulle esigenze della persona.
Leggi 2022 sull'amministrazione di sostegno
Amministratore di sostegno, poteri e limiti nel 2022
Disposizioni aggiornate alle mano, il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere le generalità della persona beneficiaria; la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Possono chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno il beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato; i parenti entro il quarto grado tra genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini; gli affini entro il secdondo gradotra cognati, suoceri, generi, nuore; la persona stabilmente convivente; il tutore o il curatore; il pubblico ministero; il coniuge.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce il coniuge che non sia separato legalmente la persona stabilmente convivente; il padre, la madre; il figlio; il fratello o la sorella; il parente entro il quarto grado; il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le disposizioni vigenti prevedono per il beneficiario la conservazione della capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Nello specifico, all'amministratore di sostegno spettano anche i poteri di reimpiego delle somme acquisite o utilizzo delle somme già disponibili per investimento e per l'istituzione di un trust avente come trustee l'amministratore e di assunzione di obbligazioni, salvo che riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio.
Ma anche di stipula e cura dell'esecuzione di contratti di lavoro con colf, badanti o cooperative di servizi ripianamento di posizioni debitorie, presentazione di richieste, dichiarazioni e sottoscrizioni a privati e ad enti, pubblici e non, riscossione di capitali e di somme a titolo retributivo, pensionistico o di invalidità, alienazione di beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento.
La normativa aggiornata sull'amministratore di sostegno assegna pure i compiti di consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, disbrigo di pratiche pensionistiche o burocratiche in genere, stipulazione di contratti di locazione, disdette e proroghe, apertura di conto corrente o di libretti postali o bancari, partecipazione ad assemblee di società o di condominio, accettazione di una eredità o rinuncia alla stessa, presentazione delle dichiarazioni dei redditi, accettazione di donazioni o legati, prelievi dal conto corrente, divisioni o relativi giudizi, stipula di transazioni, pagamento delle utenze, promozione di cause.
Non solo poteri, ma anche limiti in quanto l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso ed è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno 10 anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.