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Il diritto al medico di famiglia: residenza, domicilio e regole da sapere

Dalle regole su residenza e domicilio alle novità per i senza fissa dimora, passando per diritti, assegnazioni, visite e criticità territoriali: il quadro aggiornato sul medico di famiglia e la sua evoluzione normativa.

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Il diritto al medico di famiglia: reside

Il diritto all’assistenza sanitaria primaria è uno dei pilastri della coesione sociale, sancito dagli articoli più rilevanti della Costituzione italiana sulla tutela della salute e sottolineato anche nelle più recenti norme di settore. L’accesso al medico di medicina generale (MMG), chiamato comunemente medico di famiglia, è garantito a ogni cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale (SSN), costituendo una delle principali modalità tramite cui si esercita il diritto all’assistenza sanitaria inclusiva e universale.

Il tema della residenza e domicilio si intreccia strettamente con le modalità pratiche di attribuzione e scelta di questo professionista. L’apparato normativo si è ulteriormente evoluto in risposta alle mutate esigenze della popolazione, complici l’aumento della mobilità lavorativa, la crisi abitativa e le nuove fragilità sociali. L’approvazione della Legge 176/2024 segna, a esempio, un passo avanti nell’estensione di questo diritto ai cittadini senza residenza anagrafica.

Il medico di famiglia oggi: ruolo, prestazioni garantite e differenziamenti giuridici

Il medico di medicina generale (MMG), comunemente chiamato medico di famiglia o medico di base, è il professionista sanitario che garantisce l'assistenza sanitaria primaria. Si tratta del primo punto di contatto con il Servizio Sanitario Nazionale e della figura che segue il paziente nel tempo, prescrive farmaci, richiede esami specialistici e gestisce le patologie croniche.

Quesa figura si è profondamente evoluta a seguito dell’istituzione del SSN nel 1978, passando da una pluralità di modelli assistenziali disomogenei a un sistema universalistico. Il MMG è il punto di accesso prioritario all’assistenza sanitaria pubblica, incaricato non solo della cura delle patologie acute e croniche, ma anche della prevenzione e della presa in carico complessiva della persona nei diversi contesti sociali e familiari.

Le prestazioni garantite a titolo gratuito comprendono:

  • Visita ambulatoriale e, in casi specifici, domiciliare
  • Prescrizione di farmaci, visite specialistiche e accertamenti diagnostici
  • Compilazione di certificati per la malattia dei lavoratori, riammissione scolastica e idoneità all'attività sportiva scolastica
  • Proposte di ricovero o attivazione di cure domiciliari alternative

Vi sono, però, prestazioni a pagamento, come certificazioni di invalidità o visite fuori dall’orario convenzionato o richieste a medici diversi dal proprio. Altri servizi a pagamento possono riguardare, ad esempio, prestazioni di particolare complessità o visite occasionali erogate fuori dalla lista degli assistiti.

Alla base della relazione esiste un rapporto fiduciario tra medico e paziente, rafforzato dalla possibilità per il cittadino di scegliere liberamente il medico all’interno degli elenchi disponibili presso la ASL, ove possibile. Dal punto di vista giuridico, il medico di famiglia opera in regime convenzionale, ossia come libero professionista in rapporto convenzionato con la ASL, non come dipendente del SSN. Questo aspetto implica specifiche regole contrattuali, livelli di autonomia organizzativa e limiti precisi in merito a incompatibilità, massimale di assistiti e attività collaterali. 

Negli ultimi anni, la funzione del medico di famiglia è stata investita da sfide organizzative crescenti: andamento demografico, cronicità, carenze di organico e necessità di innovazione nei percorsi assistenziali impongono continui aggiornamenti di regole e prestazioni, anche alla luce delle nuove sperimentazioni di telemedicina e medicina di gruppo.

Criteri per la scelta del medico di base: residenza, domicilio e nuove regole per i senza fissa dimora

L’assegnazione del medico di medicina generale segue regole che sono state più volte riviste per rispondere alle esigenze crescenti della popolazione italiana. La regola generale prevede la scelta del medico all’interno del proprio comune di residenza. Tuttavia, la crescente scarsità di medici e una mobilità abitativa sempre più marcata hanno portato molte Regioni a eliminare o attenuare questo vincolo, permettendo l’iscrizione presso un medico anche in un diverso distretto della stessa ASL o, in alcuni casi, in ambito regionale più esteso.

I criteri principali oggi prevedono:

  • Libera scelta del medico tra quelli disponibili nella ASL di iscrizione
  • Per chi soggiorna temporaneamente fuori comune (per lavoro, studio, ecc.), possibilità di richiesta di assegnazione temporanea di un medico nella nuova località, per periodi superiori a trenta giorni
  • Attivazione dell’assegnazione provvisoria per stranieri regolari che operano per periodi transitori in Italia e per chi si sposta per motivi di salute o particolari esigenze familiari

L’avvento della Legge 176/2024 ha introdotto una vera rivoluzione per le persone “senza fissa dimora”: si riconosce anche a chi è privo di residenza anagrafica il diritto all’assistenza sanitaria di base, con iscrizione temporanea presso le liste della ASL del luogo in cui vivono abitualmente. Questa innovazione si rivolge in particolare ai cittadini in situazioni di fragilità sociale, come separati, persone prive di abitazione stabile, donne vittime di violenza e una parte significativa di italiani costretti a ricorrere ai servizi d’urgenza anche per cure primarie. Permangono tuttavia difficoltà residue per i migranti irregolari, che restano esclusi se privi di permesso di soggiorno regolare.

Quando si perde il diritto al medico di famiglia

Il diritto all'assistenza del medico di famiglia può essere sospeso in caso di cancellazione dall'anagrafe sanitaria, che avviene quando si perde la residenza in Italia senza iscriversi in un altro comune, o quando scade il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Anche il mancato pagamento del ticket sanitario o la mancata presentazione della documentazione richiesta dalla ASL possono comportare problemi nell'accesso alle prestazioni, sebbene il diritto alle cure urgenti rimanga sempre garantito.

Visite a domicilio e reperibilità: obblighi, limiti e nuove normative

La domanda se il medico di famiglia abbia un obbligo giuridico di effettuare visite domiciliari è divenuta particolarmente attuale nel contesto di invecchiamento della popolazione e aumento della fragilità. Gli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) prevedono che la visita a domicilio sia dovuta quando il paziente è effettivamente non trasferibile presso l’ambulatorio. La valutazione della non trasferibilità spetta in ultima istanza al medico stesso. In caso contrario, la prestazione può essere soggetta a pagamento.

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione (2024) hanno chiarito che il medico di medicina generale non è istituzionalmente tenuto a gestire le urgenze sanitarie; queste restano affidate al servizio di emergenza 112. Non sussiste dunque un obbligo penale di visita domiciliare immediata, anche nelle situazioni di urgenza, laddove il sistema prevede percorsi alternativi di assistenza e competenze diverse nei servizi di continuità assistenziale (ex Guardia Medica).

Gli orari di reperibilità non corrispondono a reperibilità assoluta: il medico di base deve essere disponibile nei tempi e nei modi indicati nel proprio orario di ambulatorio e tramite i canali convenzionati (telefono, mail), ma non fuori da questi salvo accordi specifici. Per esigenze non differibili fuori orario, la continuità assistenziale è assicurata da altri servizi.

Le recenti innovazioni normative, come la possibilità di rilascio di certificati per malattia tramite televisita, stanno introducendo nuove modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari e a distanza, contribuendo alla modernizzazione del servizio. Tuttavia, la piena attuazione di tali innovazioni resta subordinata a successivi accordi e decreti attuativi a livello istituzionale.

Massimale di pazienti, carenze di medici e criticità sul territorio

Uno degli elementi più dibattuti della medicina generale riguarda l’equilibrio tra il numero massimo di pazienti per medico e la reale disponibilità di personale sul territorio. L’ACN stabilisce un massimale di 1.500 assistiti per ogni MMG, con possibilità di aumentare fino a 1.800, o superiori tramite deroghe locali, nei casi di indisponibilità di altri medici. In alcune province autonome, i numeri possono toccare i 2.000 assistiti per medico.

Diversi report hanno evidenziato un progressivo e preoccupante sovraccarico dei Medici di base: oltre la metà dei professionisti in Italia segue più di 1.500 assistiti. In alcune regioni come Lombardia e Veneto, la percentuale supera il 70%. Le ricadute sulla qualità dell’assistenza e sulla possibilità per gli assistiti di esercitare effettivamente la libera scelta del medico sono rilevanti.

Le difficoltà sono aggravate da diversi fattori, tra cui:

  • Un netto aumento dell’età media della popolazione e della prevalenza di malattie croniche (gli over 65 sono 14,2 milioni nel 2023, oltre la metà con più cronicità)
  • Un significativo ritardo nel ricambio generazionale dei medici causa scarsità di attrattività della professione e di nuovi specializzandi
  • L’imminente pensionamento di circa 7.300 MMG tra il 2024 e il 2027

Questi elementi contribuiscono all’aumento delle cosiddette "zone carenti" e alla crescente difficoltà di trovare un medico disponibile, soprattutto nei centri metropolitani e nelle aree interne. Le soluzioni all’emergenza, come l’innalzamento dell’età pensionabile e la temporanea deroga al massimale, rappresentano risposte tampone e non strutturali.

Regione % Medici oltre massimale Carenza stimata MMG
Lombardia 74% 1.525
Veneto 68,7% 785
Emilia-Romagna 57,6% 536
Campania 58,8% 652
Totale Italia 51,7% oltre 1.500 5.575