Il non volere figli dal marito o moglie è un motivo valido per divorziare secondo leggi 2022

Si può chiedere divorzio e anche annullamento del matrimonio per volontà di non volere figli da parte di uno dei due coniugi: cosa prevedono leggi in vigore

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Il non volere figli dal marito o moglie

Il non volere figli dal marito o moglie è un motivo valido per divorziare secondo?

Stando a quanto previsto dalle leggi 2022, annullare il matrimonio se il coniuge non vuole figli permette di dichiarare la nullità del matrimonio. Se viene accertata la volontà del coniuge di non avere figli, allora è riconosciuto valido da leggi e giudici la richiesta di divorzio.
 

Non volere figli dal marito o dalla moglie è un motivo valido per divorziare? Sono sempre più le coppie che convolano a nozze e poi di lasciano e a scatenare il divorzio sono oggi i motivi più disparati, dal classico tradimento, ai problemi economici, alle difficoltà che sempre più spesso non si riescono più ad affrontare insieme. Vediamo cosa prevedono le leggi 2022 sulla possibilità di divorzio se uno dei due coniugi non vuole figli.

  • Non volere figli è motivo valido per divorziare o no
  • Come divorziare quando uno dei due coniugi non vuole figli

Non volere figli è motivo valido per divorziare o no

Stando a quanto previsto dalle leggi 2022,se uno dei due coniugi, marito o moglie, non vuole figli è un ottimo motivo per chiedere il divorzio e anche l'annullamento del matrimonio. Se viene accertata la volontà del coniuge di non avere figli, allora è riconosciuto valido da leggi e giudici la richiesta di divorzio.

Secondo le leggi attualmente in vigore, nel caso in cui uno dei due coniugi manifesta ripetutamente la volontà di non volere figli, ribadendola e non cambiano posizione, si può divorziare chiedendo la nullità anche del matrimonio che, in tal caso, può essere considerato nullo sia per violazione delle regole del codice civile e sia per violazione di quelle del diritto canonico.

Precisiamo, però che tra i motivi dell’annullamento del matrimonio dal giudice civile non rientra quello del non volere figli da marito o moglie. Questa possibilità è contemplata solo se il non volere figli deriva da malattie fisiche o da impotenza permanente e inguaribile. 

Il non volere figli rientra invece tra i motivi per divorziare e dichiarare il matrimonio nullo quando celebrato in chiesa per violazione delle regole del diritto ecclesiastico.

Tra i motivi che il diritto ecclesiastico riconosce per il divorzio vi sono quelli rientranti nella cosiddetta simulazione del consenso, che si manifesta quando uno o entrambi i coniugi, con un atto di volontà, negano qualsiasi valore all’istituzione del matrimonio o anche solo un suo elemento come:

  • obbligo di fedeltà;
  • volontà di avere figli, con astensione da rapporti sessuali o uso di anticoncezionali o tramite l’aborto;
  • indissolubilità del vincolo;
  • obbligo di perseguire il bene comune della coppia;
  • sacralità del matrimonio, sposandosi solo per ragioni di opportunità sociale.

Come divorziare quando uno dei due coniugi non vuole figli

Se uno dei due coniugi, marito o moglie che siano, manifestano apertamente e in maniera esplicita la volontà di non volere figli, come appena visto, oltre a poter divorziare con un valido motivi, si può chiedere anche l’annullamento del matrimonio. La nullità del matrimonio concordatario può essere chiesto solo dai coniugi e non da terzi al tribunale ecclesiastico e il giudice di prima istanza è il vescovo che può esercitare tale funzione o personalmente o tramite delegati.

Se dalle prove risulta effettivamente il motivo per determinare la nullità del matrimonio, il vescovo decide con sentenza in cui deve esporne i motivi riportano le circostanze che rendono manifesta la nullità del matrimonio come:

  • brevità della convivenza coniugale;
  • mancanza di fede che porta a simulare il consenso;
  • accertamento di relazione extraconiugale al tempo delle nozze o subito dopo;
  • occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione;
  • aborto procurato per impedire la procreazione;
  • occultamento doloso di una precedente carcerazione;
  • violenza fisica inferta per estorcere il consenso;
  • mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.

Perchè la sentenza del tribunale ecclesiastico abbia effetti anche in ambito civile è necessario il n decreto di esecutività (exequatur), emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica presso la Santa Sede.