Il periodo di prova è quel lasso di tempo durante il quale un datore di lavoro mette, appunto, alla prova il potenziale nuovo dipendente per testarne competenze, capacità, affidabilità, qualità sul posto di lavoro e potenzialità. Il periodo di prova lavorativo ha una durata stabilita dalla legge di sei mesi che non può essere superata.
Il periodo di prova rappresenta la fase iniziale del rapporto di lavoro in cui il datore di lavoro ha la possibilità di valutare le capacità del nuovo dipendente e la sua idoneità per il ruolo assegnato. Allo stesso tempo, il dipendente può verificare se l'ambiente di lavoro e le mansioni corrispondono alle sue aspettative.
In Italia, il periodo di prova è generalmente retribuito poiché si tratta di un rapporto di lavoro a tutti gli effetti. Non esiste una legge specifica che renda la retribuzione durante il periodo di prova diversa dal salario normale, a meno che non sia diversamente specificato nel contratto di lavoro. Di conseguenza, il lavoratore dovrebbe ricevere la stessa retribuzione che percepirebbe se fosse pienamente assunto.
Il lavoratore, nel periodo di prova, matura inoltre, al pari degli altri lavoratori, il diritto alle ferie, ai permessi, alla tredicesima e quattordicesima, al trattamento di fine rapporto e a eventuali benefit come buoni pasto. Durante il periodo di prova si matura inoltre anzianità di servizio.
La durata del periodo di prova varia a seconda del tipo di contratto e dell'accordo collettivo applicabile. Di norma, non può superare un massimo di 6 mesi come stabilito dall’articolo 7 comma 1 del D.lgs. 104/2022. Non esiste, invece, una durata minima, che può variare in base al CCNL e alle mansioni da svolgere, anche se viene frequentemente stabilito un minimo di 3 mesi.
A meno che il contratto non stabilisca altrimenti, il periodo di prova è considerato come tempo di servizio attivo. Di conseguenza, i giorni in cui non si svolge la prestazione (ad esempio a causa di malattia, maternità, permessi, infortunio, sciopero o ferie) interrompono la prova, che sarà prolungata di un numero di giorni pari a quelli interessati dalle sospensioni.
Durante il periodo di prova è possibile recedere il contratto senza l'obbligo del preavviso, ma può essere prevista una durata minima durante la quale le parti non possono recedere se non per giusta causa.