Le leggi in vigore prevedono norme specifiche sul pagamento di Imu e Tari sui rifiuti sui terreni agricoli, boschivi ed edificabili, esentando del tutto i terreni agricoli, e boschivi se ubicati in determinate zone, dal pagamento dell’Imu e i terreni agricoli anche dal pagamento della Tari. Sono invece dovute le imposte sui terreni edificabili.
Le leggi in vigore relative a regole e pagamento delle imposte di Imu e Tari sono molto chiare e prevedono l’obbligo di pagamento di entrambe le imposte da parte di tutti i cittadini per cui sussistono i relativi presupposti impositivi.
L’Imu deve essere pagata dai tutti i proprietari di immobili di qualsiasi genere, da case a immobili commerciali, terreni e di altre tipologie ad eccezione della sola prima casa considerata abitazione principale e relative pertinenze.
La Tari, imposta sui rifiuti, deve essere pagata da ogni soggetto che occupa a qualsiasi titolo, e quindi proprietari, inquilini di casa in affitto, comodatari, usufruttuari, ecc, immobile o altra area suscettibile di produrre rifiuti e sono decisamente pochi i casi in cui si può essere esenti dal pagamento della Tari sui rifiuti. Vediamo di seguito se ci sono e quali sono esenzioni e agevolazioni per pagamenti di Imu e Tari 2022 su terreni agricoli, boschivi ed edificabili?
Il pagamento dell’Imu sui terreni è stato per anni oggetto di diverse discussioni e modifiche normative, fino a quando, nel 2016, non si è arrivati a stabilire la totale esenzione dal pagamento dell’Imu per terreni agricoli rispondenti a specifiche condizioni, requisiti e anche ubicazioni.
In particolare, stando a quanto previsto dalle leggi in vigore sono esenti dal pagamento dell’Imu i seguenti terreni:
Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni sono soggetti all’obbligo di pagamento dell’Imu, a partire dai terreni edificabili, e per il calcolo Imu sui terreni agricoli si deve considerare il coefficiente di rivalutazione del 25% e il moltiplicatore è 135.
Il calcolo dell'imponibile è, dunque, dato dal risultato di reddito dominicale moltiplicato per 1,25 per 135 e al risultato che si ottiene bisogna applica l'aliquota deliberata da ogni singolo Comune.
Con particolare riferimento ai terreni edificabili, invece, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione o dal momento dall’adozione di specifici strumenti urbanistici e alla luce di:
Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, i terreni agricoli sono del tutto esenti anche dal pagamento dell’imposta Tari sui rifiuti, pur avendo provato diversi comuni italiani a far pagare l’imposta anche ai terreni.
La Tari sui terreni agricoli è, infatti, considerata illegittima, così come non si paga la Tari su tutti i terreni che non siano suscettibili di produrre rifiuti. Ne sono esclusi i terreni edificabili.