Imu e Tasi 2019 seconda casa, box, terreni, casa in affitto. Calcolo, esempi, compilazione F24

Come si calcolano l’Imu e la Tasi da pagare tra qualche settimana: il 17 appuntamento con il versamento del primo acconto

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Imu e Tasi 2019 seconda casa, box, terre

Il prossimo 17 giugno milioni di italiani sono chiamati al versamento del primo acconto di Imu e Tasi 2019, pagamento che in molti comuni prevederà certamente rialzi considerando che è stato cancellato il blocco delle aliquote per Imu e Tasi stabilito nel 2016 per cui in diverse città di pensa già a ritocchi all’insù.

Imu e Tasi 2019 quanto e dove si paga acconto. Aliquote e Comuni

L’appuntamento con gli acconti di giugno vale per tutti i contribuenti e in tutte le città da Torino a Catania, da Milano ad Aosta, Trento, Bologna, Perugia, Trieste, Udine, Ferrara, Firenze, Venezia, Genova, Napoli, Pescara, l’Aquila, Roma, Bari, Sassari, Palermo, Cagliari, Taranto, Brindisi, Lecce, Ancona, Rimini, Potenza, Matera, Catanzaro, Messina, Siracusa, Monza, Bergamo. Molti Comuni devono ancora pubblicare le delibere con le relative aliquote Imu e Tasi 2019.

Pagano l’Imu tutti i proprietari di case, ad eccezione delle prime case, e relative pertinenze, cioè cantine, box, garage, tettoie, a meno che non siano di lusso o pregio, di seconda casa e oltre e relative pertinenze, come box, garage, cantine, di immobili ad uso commerciale come negozi, capannoni, uffici e altre strutture, e sui terreni. Si pagano l’Imu anche sugli immobili religiosi non utilizzati principalmente per il culto e gli immobili intestati ad associazioni ed enti no-profit, prima esentati dalla tassa sulla casa; e sui terreni agricoli (esenti da Tasi), anche se incolti.

Sono, invece, esclusi i terreni agricoli che si trovano nei Comuni classificati come montani o di collina. La Tasi si paga sulle case, anche in tal caso ad eccezione della prima casa, quindi su seconda casa e oltre, uffici, capannoni, magazzini, negozi, uffici, alberghi, banche, autorimesse. Anche la Tasi non si paga sui terreni agricoli e anche sugli immobili di proprietà di anziani o disabili ricoverati in case di cura o istituto ma solo se l’immobile in questione durante il periodo del ricovero dell’anziano non è affittato e non si paga sugli immobili posseduti e non dati in affitto dal personale di forze armate, vigili del fuoco, polizia.

Calcolo Imu e Tasi 2019 passo dopo passo seconda casa, box, terreni. 

Per il calcolo sia dell’Imu che della Tasi i passaggi da seguire sono i seguenti:

  1. rivalutazione del 5% della rendita catastale;
  2. moltiplicare il risultato per il coefficiente di ogni singolo immobile;
  3. applicare le aliquote Imu e Tasi stabilite da ogni singolo Comune alla somma ottenuta;
  4. sottrarre dal risultato eventuali detrazioni se previste dal proprio Comune di residenza.

I coefficienti da considerare per il calcolo Imu sono:

  1. 160 per le abitazioni ad accezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A e pertinenze, cantine e soffitte (C2), box e autorimesse (C6), tettoie (C7);
  2. 140 per immobili a uso collettivo (categoria B) e laboratori artigianali, stabilimenti balneari (C3, C4, C5);
  3. 80 per uffici e studi (A10), banche e assicurazioni (D5);
  4. 65 per immobili a destinazione speciale (categoria D, escluso D5);
  5. 55 per negozi (C1).

I coefficienti da considerare per il calcolo Tasi sono:

  1. 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse;
  2. 140 per laboratori e locali senza fine di lucro;
  3. 80 per uffici, banche, assicurazioni;
  4. 65 per opifici, alberghi;
  5. 55 per negozi e botteghe.

Un esempio di calcolo dell'Imu 2019 e della Tasi 

Per chiarire ancora meglio il pagamento dell'Imu e della Tasi 2019 facciamo questo esempio. Se si ha una casa con categorie catastale A/3 con rendita di 500,00 euro si deve procedere in questo modo.

Rivalutazione della rendita catastale del 5% ovvero 500x5%=525 euro
Si applica il coefficente catastale ovvero 525x160= 84000 euro
Si applica aliquota che se è il 10,6 ad esempio, l'Imu e la Tasi da pagare sono 890,40 euro, di cui l'acconto sarà chiaramente 445,02 mentre il saldo l'altra metà ovvero sempre 445,02

Pagare Imu e Tasi, compilazione F24, codici tributo

Il pagamento delle imposte sugli immobili Imu e Tasi 2019 si può effettuare o tramite bollettino postale o con modello F24, disponibile presso gli uffici postali e gli sportelli bancari. Per compilare il modello F24 bisogna:

  1. compilare la Sezione Imu e altri tributi locali;
  2. inserire gli importi da versare nella colonna Importi a debito versati;
  3. compilare lo spazio Codice ente/codice comune con il codice catastale del comune nel cui territorio dove si trovano gli immobili;
  4. compilare lo spazio Ravv se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
  5. inserire il Numero immobili (massimo 3 cifre);
  6. compilare lo spazio Anno di riferimento dove inserire l'anno di imposta cui si riferisce il pagamento (2019 in questo caso);
  7. barrare la casella Acc per il pagamento dell’acconto.

I codici tributo da inserire sono:

  1. per l’Imu: 3912 abitazione principale e relative pertinenze, 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale, 3914 terreni, 3916 aree fabbricabili, 3918 altri fabbricati, 3923 interessi da accertamento solo in caso di accertamenti, 3924 sanzioni da accertamento 3925 denominato ‘Imu- imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO, 3930 denominato Imu- imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune;
  2. per la Tasi: 3958 su abitazione principale e relative pertinenze, 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale, 3960 per le aree fabbricabili, 3961 per altri fabbricati, 3962 per Interessi, 3963 per Sanzioni.

Ricordiamo che il  primo acconto 2019 sia di Imu che di Tasi si paga il prossimo 17 giugno. La scadenza, come ogni anno, in realtà, sarebbe per il 16 giugno ma essendo di domenica slitta a lunedì 17. Per quanto riguarda il saldo, anche in tal caso sia di Imu che di Tasi, l’appuntamento per tutti gli italiani con il suo pagamento è il prossimo 16 dicembre.

Imu e Tasi su casa in affitto, chi paga tra inquilino e proprietario

L’Imu e la Tasi si pagano sugli immobili affittati, o anche sfitti. Nei casi di immobili in locazione, l’Imu deve essere pagata solo ed esclusivamente dai proprietari dell’immobile. Non pagano, infatti, gli inquilini perché il presupposto dell’Imu è che si sia proprietari dell’immobile per cui si versa la tassa.

Per immobili affittati con contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate, la Tasi non deve essere pagata dall’inquilino ma dal proprietario nella percentuale intera stabilita dal proprio Comune; nel caso in cui l'inquilino non prende la residenza nell'immobile, la Tasi deve essere pagata dall'inquilino in una percentuale compresa tra il 10 e il 30% della cifra dovuta in base a quanto stabilito dal Comune di residenza e di conseguenza per Tasi per i proprietari di casa in affitto sarà pari alla quota restante, compresa tra il 70% e il 90% dell’importo complessivo da versare.

Esenzioni e detrazioni, chi può non pagare Imu e Tasi 2019 o pagare meno e casi particolari.

L'esenzione dell'abitazione principale è prevista per l'unica unità immobiliare in cui il contribuente e i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Sono incluse anche le pertinenze, massimo tre unità immobiliari, ciascuna appartenente a una diversa categoria catastale, tra C2, C6 e C7. In caso di locazione di alcune stanze dell'abitazione principale, la stessa resta esente. In caso di coniugi non separati, residenti ciascuno in un immobile diverso di proprietà dello stesso, occorre distinguere a seconda che le case siano ubicate o meno nello stesso Comune. Se si tratta dello stesso Comune, l'agevolazione compete solo per uno dei due immobili, altrimenti l'esenzione si applica a entrambi.

In presenza di due appartamenti contigui, autonomamente accatastati e unitariamente adibiti ad abitazione principale, la regola per questo 2017 è che per applicare l'esenzione a entrambi, occorre eseguire la fusione catastale delle due unità. Se però ciò è impedito a causa della distinta titolarità dei due immobili, è possibile eseguire la fusione ai soli fini fiscali. In tale eventualità, l'esonero competerà a entrambe le unità.