In quali casi è possibile dissociarsi e non pagare lavori condominiali secondo leggi 2022

Il legislatore prevede alcuni casi specifici in cui il condomino può non pagare le spese per i lavori comuni. Ecco quando è ammessa la dissociazione.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
In quali casi è possibile dissociarsi e

Dissociarsi dai lavori condominiali, quando è possibile?

Il condomino può dissociarsi dalle decisioni comuni nei casi in cui l'innovazione proposta con i lavori condominiali sia gravosa ovvero voluttuaria.

Non è affatto così semplice e scontato riuscire a mettere tutti i condomini d'accordo sull'opportunità di eseguire lavori condominiali. Non lo è perché spesso e volentieri vengono fatti prevalere gli interessi individuali rispetto a quelli collettivi.

Il legislatore, come vediamo in questo articolo, prevede la possibilità per il condomino di fare un passo indietro ovvero di dissociarsi dalle decisioni e non pagare i lavori condominiali. Ecco come e quando è possibile:

  • Dissociarsi dai lavori condominiali, quando è possibile

  • Spese mancanti per il condomino che non paga, come gestirle

Dissociarsi dai lavori condominiali, quando è possibile

Il condomino può dissociarsi dalle decisioni comuni nei casi in cui l'innovazione proposta con i lavori condominiali sia gravosa ovvero voluttuaria. Il legislatore è molto preciso sulla questione, specificando che è considerata gravosa l'innovazione molto costosa mentre voluttuaria quella che ha carattere superfluo rispetto all'edificio di riferimento. A quel punto si aprono due strade.

L'innovazione può essere eseguita se suscettibile di godimento separato se i favorevoli si accollano l'onere della spesa. Oppure, in assenza della possibilità di godimento separato, i favorevoli si accollino comunque la spesa. La dissociazione dai lavori condominiali e deve quindi essere espresso in assemblea al momento del voto e se i favorevoli non vogliono assumersi l'onere integrale della spesa, l'opera viene bloccata, né vi sono dati strumenti coercitivi per ottenere il rispetto della volontà della maggioranza da parte della minoranza.

Un caso tanto particolare quanto frequente è quello del riscaldamento troppo alto in condominio che può provocare qualche disagio di troppo tra gli abitanti. Per capire come comportarsi occorre fare un passo indietro e ricordare innanzitutto che spetta all'assemblea di condominio. Se si fa parte della minoranza e dunque si decide di non appoggiare questa scelta, la via d'uscita è il distacco dal riscaldamento centralizzato.

Non è un passaggio così immediato in quanto occorre produrre una perizia tecnica che certifichi che dal distacco non derivino problemi all'impianto comune. In ogni caso, il singolo proprietario può essere chiamato a pagare una piccola quota in caso di dispersione di calore o per la manutenzione generale dell'impianto che lo attraversa.

Spese mancanti per il condomino che non paga, come gestirle

E se il condomino è moroso, chi paga le spese mancanti? Spetta all'amministratore gestire la pratica ovvero a sollecitarlo sia in via informale con una telefonata e sia in maniera più diretta con l'invio di una raccomandata. Se non arrivano risultati, l'amministratore di condominio può fare predisporre da un avvocato un decreto ingiuntivo con lo stesso condomino moroso può opporsi al decreto, ma in tempi rapidi ovvero entro 30 giorni per bloccarne l'esecutività.

A meno che l'assemblea condominiale decida di ripartire gli importi mancanti tra tutti i condomini, la cifra è soggetta al recupero coatto. Nelle spese di condominio rientrano anche i costi sostenuti per i consumi riferiti al riscaldamento e all'acqua. Se il mancato pagamento si protrae per almeno 6 mesi c'è la possibilità di interrompere immediatamente l'erogazione dei servizi per il solo condomino moroso.

A norma di legge, se l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. I condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.