Quando genitori rispondono debiti dei figli adulti e rischiano pignoramento casa e soldi

La questione dei debiti in famiglia continua a essere costantemente delicata e al centro dell'attenzione. Ecco cosa c'è da sapere nel rapporto tra genitori e figli.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Quando genitori rispondono debiti dei fi

Dai debiti dei figli al pignoramento dei beni dei genitori, è possibile?

Se i figli sono maggiorenni, i debiti non ricadono mai sui genitori. Ma se il figlio maggiorenne convive con i genitori e c'è di mezzo c'è un pignoramento mobiliare, il creditore può rivalersi sui beni in casa.

Il dubbio appare più che lecito perché fino a che punto i genitori rispondono dei debiti accumulati dai figli? Esiste un rischio reale che i loro beni vengano pignorati dal creditore anche se poi a essere inadempimenti sono i genitori? Approfondiamo quindi:

  • Dai debiti dei figli al pignoramento dei beni dei genitori, è possibile o no

  • Procedure 2022 a cui fare attenzione nella fase del pignoramento dei beni

Dai debiti dei figli al pignoramento dei beni dei genitori, è possibile o no

A fare la differenza sul trattamento dei debiti dei figli ovvero sul rischio di pignoramento dei beni dei genitori è l'età. Se i figli sono minorenni, i genitori rispondono sempre dei debiti. C'è tuttavia una situazione particolare da considerare ed è quella del contratto sottoscritto da un minore annullabile dai genitori se concluso da un soggetto incapace. Attenzione solamente ai tempi in quanto tale operazione deve eventualmente avvenire entro 5 anni.

Cambia completamente lo scenario se i figli sono maggiorenni. In questa circostanza i debiti non ricadono mai sui genitori. Non mancano anche in questa circostanza i casi particolari da considerare. Cosa succede se il figlio maggiorenne convive con i genitori? Se di mezzo c'è un pignoramento mobiliare, ecco che il creditore può rivalersi sui beni in casa ovvero i genitori si trovano a rispondere dei debiti del figlio.

In linea teorica, gli stessi genitori possono opporsi ma devono proporre ricorso al giudice dell'esecuzione ma devono riuscire a dimostrare, con prove alla mano, che quegli stessi beni sono stati acquistati personalmente con il proprio denaro.

Non solo beni immobili perché entrando ancora più nello specifico delle norme vigenti, la banca può pignorare i beni senza bisogno del giudice nel caso di mancato pagamento della rata di un finanziamento ricevuto. Ad attivare la procedura dell'esecuzione forzata è il creditore che può richiedere il pignoramento dello stipendio del debitore. Non in maniera istantanea poiché il debitore riceve un atto di precetto con cui viene invitato a mettersi in regola nel giro di 10 giorni.

Altrimenti gli viene recapitato l'atto di pignoramento che può arrivare a un prelievo forzato sulla busta paga fino a un quinto dello stipendio. Il pignoramento è pari a un quinto se la busta paga è superiore a 5.000 euro, a un settimo se è compresa tra 2.501 e 5.000 euro e a un decimo se è inferiore a 2.500 euro. In buona sostanza, maggiore è lo stipendio e maggiore è la percentuale che può essere prelevata.

Procedure 2022 a cui fare attenzione nella fase del pignoramento dei beni

Dal punto di vista procedurale, il creditore deve notificare al debitore l'atto di pignoramento che viene inviato anche alla banca o alla posta, ingiungendo di non pagare al creditore le somme pignorate. Quindi l'atto di precetto con si dà al debitore un termine di 10 giorni per pagare.

Nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una cambiale, un assegno o un atto pubblico notarile, come un mutuo con la banca, la notifica del precetto non è preceduta dalla notifica del titolo esecutivo. Il titolo esecutivo ovvero una sentenza anche di primo grado, un decreto ingiuntivo, un avviso di accertamento immediatamente esecutivo, una cartella dell’agente della riscossione.

La cointestazione di una cassetta di sicurezza o di un conto corrente bancario autorizza ciascuno degli intestatari, rispettivamente, all'apertura della cassetta e al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri degli oggetti custoditi o delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario.