Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, è possibile frazionare un terreno agricolo solo ed esclusivamente nei casi in cui il terreno agricolo sia di superficie superiore ai 15 mila metri quadrati e in casi specifici come nei casi di terreni agricoli in comproprietà con un’altra persona, o nei casi di proprietà indivisa o per divisione ereditaria.
In quali casi si può frazionare un terreno agricolo? Il frazionamento catastale è una procedura che può riguardare sia terreni che altre tipologie di immobili e per frazionare un terreno agricolo la procedura prevede innanzitutto la presentazione di apposita al Comune di competenza. Vediamo, però, quando è possibile procedere al frazionamento di un terreno agricolo chi può farlo.
Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, è possibile frazionare un terreno agricolo solo ed esclusivamente nei casi in cui il terreno agricolo sia di superficie superiore ai 15 mila metri quadrati.
Le leggi attuali non prevedono, infatti, la possibilità di frazionare un terreno agricolo di superficie inferiore ai 15 mila metri quadrati e tale regola può essere superata solo se la destinazione urbanistica prevista dal piano regolatore generale passa da agricola a edificabile. Solo ed esclusivamente in questo caso è possibile frazionare un terreno agricola di tale dimensione in terreni più piccoli.
Frazionare un terreno agricolo è una procedura vantaggiosa soprattutto nei casi di frazionamento di terreni agricoli in comproprietà con un’altra persona, o nei casi di terreni agricoli in proprietà indivisa o per divisione ereditaria.
In tutti questi casi, infatti, la divisione catastale del terreno e la successiva certificazione dei vari lotti può contribuire a risolvere facilmente e in tempi rapidi eventuali controversie legali e burocratiche in caso di eredità e successioni e può porsi come soluzione migliore nei casi in cui si decida di comprare o vendere una parte o un singolo lotto di un terreno.
Le leggi in vigore prevedono che un terreno agricolo possa essere frazionato solo da una figura professionale esperta in materia e a conoscenza della relativa normativa, come geometra o un tecnico abilitato.
Spetta, infatti, al geometra o altro tecnico o professionista abilitato fare da tramite tra i proprietari del terreno agricolo e la pubblica amministrazione, il comune di competenza, il catasto ed eventualmente un notaio. Di solito poi, il tipo di frazionamento e il tipo mappale devono essere sottoscritti, oltre che dal tecnico redattore, anche dal proprietario o dai proprietari delle particelle interessate.
Generalmente, per il frazionamento di un terreno agricolo nel 2002 sono richiesti costi che vanno da un minimo di 350 euro fino ad un massimo di 2.500-3mila euro che devono essere pagati dal proprietario che divide il terreno agricolo esistente.