In quali casi proprietario di casa non è responsabile di abuso edilizio e cosa può succedere

La questione della responsabilità nel caso di abuso edilizio non può che essere estremamente delicata e oggetto di controversie. Ecco come è stata risolta la non responsabilità.

Autore: Chiara Compagnucci
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In quali casi proprietario di casa non è

Abuso edilizio: quando il proprietario di casa non è responsabile?

Non si è considerati responsabili dell'abuso edilizio solo se si trae vantaggio dall'opera abusivamente edificata ma occorre che sia provato di aver preso parte alla realizzazione o alla ultimazione.

L'abuso edilizio richiama gli interventi eseguiti in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività ovvero del permesso di costruire facoltativo. Così come gli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici o quelli eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata alternativa.

Nella stessa situazione rientrano gli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetto pesante in assenza di permesso di costruire, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività alternativa o in totale difformità.

Sono infine compresi gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero della segnalazione certificata alternativa, in totale difformità o con variazioni essenziali, e la lottizzazione abusiva. Dinanzi a questo quadro così particolareggiato ci chiediamo:

  • Abuso edilizio: quando il proprietario di casa non è responsabile

  • Il reato di abuso edilizio può decadere oppure no

Abuso edilizio: quando il proprietario di casa non è responsabile

La questione della responsabilità nel caso di abuso edilizio non può che essere estremamente delicata e oggetto di controversie. Non stupisce allora che i giudici sono più volti intervenuti sulla materia. E lo hanno fatto fissando un principio ben preciso in termini di responsabilità.

A detta della Corte di Cassazione il titolare del diritto di proprietà è responsabile dell'abuso edilizio solo se fornisce la prova di un suo concreto coinvolgimento nell'illecito. Ma dal punto di vista pratico e non intenzionale o morale. Non si è considerati responsabili solo se si trae vantaggio dall'opera abusivamente edificata ma occorre che sia provato di aver preso parte alla realizzazione o alla ultimazione.

Per quanto riguarda le sanzioni, a meno che il fatto costituisca reato più grave, la pena massima è l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena - precisa il testo unico dell'edilizia - si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

La condanna intermedia è l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione.

Infine c'è il terzo caso che non prevede alcun provvedimento di limitazione della libertà personale ma solo l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire.

Il reato di abuso edilizio può decadere oppure no

Vale quindi la pena evidenziare un altro aspetto: non è prevista alcuna prescrizione rispetto al reato di abuso edilizio dal punto di vista amministrativo. Ma lo è sul fronte penale. In questo caso il reato si prescrive in quattro anni dal compimento dell'illecito, a meno che non siamo nel frattempo intervenuti atti di interruzione della prescrizione, come ad esempio l'emanazione di un decreto di citazione a giudizio.

Anche in questo caso i tempi non possono dilatarsi all'infinito perché non possono durare più di 5 anni dal compimento dell'illecito, interruzione compresa. Si ricorda che l'azione penale è prevista solo al termine dei procedimenti amministrativi previsti dalla normativa in vigore.

Dal punto di vista formale si parla invece di abuso edilizio se il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.