Indennità disoccupazione agenti enasarco c’è o non esiste

Nessuna indennità di disoccupazione per gli agenti Enasarco ma possibilità di liquidazione da Fondo indennità risoluzione del rapporto: cosa prevede

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Indennità disoccupazione agenti enasarco

Esiste l’indennità di disoccupazione per agenti Enasarco?

Gli agenti Enasarco non hanno ad alcuna particolare indennità di disoccupazione né possono fare richiesta per la Naspi, riservata solo ai lavoratori dipendenti. Ma esiste il Fondo indennità di risoluzione del rapporto per una liquidazione agli agenti una volta concluso il mandato con le aziende mandanti.

L’indennità di disoccupazione per agenti con contratto Enasarco esiste o no? La domanda suscita interesse soprattutto tra gli agenti che non rientrando sostanzialmente nelle tutele dei lavoratori dipendenti si pongono diverse domande su misure di assistenza e futuro. Vediamo, dunque, come funziona l’indennità di disoccupazione degli agenti Enasarco.

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Indennità disoccupazione agenti enasarco c’è o non esiste

Una vera e propria indennità di disoccupazione destinata agli agenti di commercio Enasarco non esiste, né tanto meno possono richiedere altro ammortizzatore sociale o la Naspi per la disoccupazione, che è riservata solo ai lavoratori dipendenti.

Nessuna particolare tutela, dunque, esiste per gli agenti con contratto Enasarco, ad eccezione di un Fondo dedicato che prevede per questa categoria di lavoratori una liquidazione di soldi al momento della cessazione del rapporto lavorativo.

Indennità disoccupazione agenti enasarco Fondo indennità di risoluzione del rapporto

Gli agenti di commercio, che siano agenti monomandatari o agenti plurimandatari, con contratto Enasarco hanno l’obbligo iscriversi alla Fondazione Enasarco per il riconoscimento dei contributi di anzianità per maturare il diritto alla pensione, e una volta cessato il rapporto di lavoro, sia a termine sia a tempo indeterminato, hanno diritto ad una indennità che prevede:

  • indennità di risoluzione del rapporto (Firr);
  • indennità suppletiva di clientela, ma solo se il contratto di scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’Agente, sarà corrisposta direttamente dalla preponente all’Agente;
  • indennità meritocratica, che viene erogata solo se l’agente ha permesso di avere un aumento di fatturato con la clientela esistente e/o con clientela di nuova acquisizione.

L’unica forma di indennità che viene, dunque, garantita all’agente Enasarco è quella derivate dal Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr), dove confluiscono le somme accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti per i propri agenti e che vengono erogate a questi ultimi a conclusione del mandato.

Sono destinatari del Firr sia gli agenti operanti in forma individuale, sia gli agenti operanti in forma di società di persone (sas, snc) e sia gli agenti operanti in forma di società di capitale (spa, srl).

Per la liquidazione del Firr bisogna presentare apposita domanda online. A farlo devono essere azienda mandante o agente a condizione di essere registrati all’area riservata inEnasarco e la liquidazione del contributo avviene solo a cessazione del mandato di agenzia.