L’indennità di reperibilità prevista dal CCNL Commercio 2025 è un istituto fondamentale nella regolazione delle disponibilità fuori orario dei lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi. In questo approfondimento vengono analizzati nel dettaglio i meccanismi contrattuali, le novità introdotte dal rinnovo 2024-2025, le condizioni di spettanza dell’indennità e le regole operative.
Nel settore commercio, la reperibilità indica la disponibilità del lavoratore a essere rintracciabile e pronto a intervenire in caso di richiesta urgente del datore di lavoro, anche al di fuori del normale orario di servizio. Questa disponibilità, disciplinata all’art. 201 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, si configura come una prestazione strumentale e accessoria, distinta dal lavoro straordinario, che può essere richiesta per garantire la continuità delle attività aziendali, rispondere ad emergenze tecniche o prevenire interruzioni di servizio.
Dal punto di vista normativo, la disciplina della reperibilità si fonda prevalentemente sulla contrattazione collettiva, in particolare sul CCNL di settore, e trova riferimenti generali nel Codice Civile (art. 2087) e nel D. Lgs. 66/2003 in materia di tutela della salute, sicurezza e rispetto dei limiti sull’orario e sui riposi. È dunque vietato imporre obblighi eccessivi o non contrattualmente regolamentati e devono essere sempre salvaguardati il diritto al riposo settimanale e la dignità personale del lavoratore.
L’indennità riconosciuta ai lavoratori reperibili è oggetto di dettagliata disciplina contrattuale. Per ogni turno di reperibilità svolto oltre l’orario ordinario, vengono corrisposti gli importi riportati nella seguente tabella, distinti per livello di inquadramento e tipologia di giorno:
Livello | 16 ore in giorno feriale | 24 ore in giorno di riposo aggiuntivo | 12 ore in giorno festivo/riposo settimanale | 24 ore in giorno festivo/riposo settimanale |
Quadro | 14,65 € | 21,97 € | 21,97 € | 52,18 € |
A | 12,65 € | 18,98 € | 18,98 € | 45,08 € |
B1 | 10,99 € | 16,48 € | 16,48 € | 39,14 € |
B2 | 9,66 € | 14,48 € | 14,48 € | 34,40 € |
B3 | 8,99 € | 13,48 € | 13,48 € | 32,02 € |
C | 8,32 € | 12,49 € | 12,49 € | 29,66 € |
D1 | 7,66 € | 11,49 € | 11,49 € | 27,28 € |
D2 | 7,19 € | 10,79 € | 10,79 € | 25,62 € |
E | 6,66 € | 9,99 € | 9,99 € | 23,72 € |
L’indennità viene riconosciuta per ogni periodo in cui il dipendente, secondo programmazione settimanale o mensile, è formalmente incluso nei turni di reperibilità, con regole di rotazione e con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi (eccetto casi urgenti o sostituzioni impreviste). Vengono escluse dal calcolo eventuali ore coincidenti con ferie, malattia o permessi.
Le ore effettive impiegate per intervento durante il periodo di reperibilità vengono retribuite con le maggiorazioni da lavoro straordinario, secondo i limiti previsti dal CCNL con addizionali per il lavoro festivo/notturno.
Per la gestione responsabile dei turni di reperibilità, il CCNL Commercio 2025 stabilisce alcuni limiti e obblighi, per il bilanciamento tra le esigenze dell’impresa e la tutela della persona:
Per i casi controversi, viene ribadita la priorità di tutela prevista dagli articoli 2087 c.c. e dall’art. 36 della Costituzione a presidio del diritto al riposo e alla salute.
La reperibilità non va confusa con il lavoro straordinario: durante la reperibilità, il lavoratore non è obbligato a svolgere attività effettiva, ma deve solamente risultare disponibile e pronto a essere attivato. Le ore realmente lavorate, su chiamata, vengono processate e compensate con la tariffa di straordinario, anche con le maggiorazioni previste notturne e festive; esse si cumulano nella banca delle ore, se prevista.
Il ricorso alla reperibilità non può pregiudicare il diritto irrinunciabile al riposo settimanale (art. 36 Cost.), sebbene in alcune circostanze il lavoratore possa ricevere anche la possibilità di riposo compensativo, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalle prassi aziendali interne.
Il lavoratore in reperibilità mantiene i seguenti diritti fondamentali:
La mancata osservanza senza giustificato motivo può condurre a procedimenti disciplinari o alla sospensione dell’indennità, secondo modalità previste dal regolamento aziendale o dal contratto.
La corretta applicazione delle regole di reperibilità è un imperativo per prevenire sanzioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e per evitare costosi contenziosi in sede giudiziaria. Il mancato pagamento delle indennità o la cattiva gestione dei turni di reperibilità possono portare a:
Le organizzazioni sindacali e i patronati restano i riferimenti per supporto e consulenza in caso di controversie attinenti alla reperibilità.