Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Indennità reperibilità contratto commercio (CCNL) 2025. Retribuzione, limiti e regole

Qual è la retribuzione prevista per la reperibilità nel contratto del commercio e regole e modalità di svolgimento: cosa sapere

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Indennità reperibilità contratto commerc

L’indennità di reperibilità prevista dal CCNL Commercio 2025 è un istituto fondamentale nella regolazione delle disponibilità fuori orario dei lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi. In questo approfondimento vengono analizzati nel dettaglio i meccanismi contrattuali, le novità introdotte dal rinnovo 2024-2025, le condizioni di spettanza dell’indennità e le regole operative.

Definizione contrattuale di reperibilità e quadro normativo

Nel settore commercio, la reperibilità indica la disponibilità del lavoratore a essere rintracciabile e pronto a intervenire in caso di richiesta urgente del datore di lavoro, anche al di fuori del normale orario di servizio. Questa disponibilità, disciplinata all’art. 201 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, si configura come una prestazione strumentale e accessoria, distinta dal lavoro straordinario, che può essere richiesta per garantire la continuità delle attività aziendali, rispondere ad emergenze tecniche o prevenire interruzioni di servizio.

Dal punto di vista normativo, la disciplina della reperibilità si fonda prevalentemente sulla contrattazione collettiva, in particolare sul CCNL di settore, e trova riferimenti generali nel Codice Civile (art. 2087) e nel D. Lgs. 66/2003 in materia di tutela della salute, sicurezza e rispetto dei limiti sull’orario e sui riposi. È dunque vietato imporre obblighi eccessivi o non contrattualmente regolamentati e devono essere sempre salvaguardati il diritto al riposo settimanale e la dignità personale del lavoratore.

Indennità di reperibilità, importi, criteri di spettanza e calcolo 2025

L’indennità riconosciuta ai lavoratori reperibili è oggetto di dettagliata disciplina contrattuale. Per ogni turno di reperibilità svolto oltre l’orario ordinario, vengono corrisposti gli importi riportati nella seguente tabella, distinti per livello di inquadramento e tipologia di giorno:

Livello 16 ore in giorno feriale 24 ore in giorno di riposo aggiuntivo 12 ore in giorno festivo/riposo settimanale 24 ore in giorno festivo/riposo settimanale
Quadro 14,65 € 21,97 € 21,97 € 52,18 €
A 12,65 € 18,98 € 18,98 € 45,08 €
B1 10,99 € 16,48 € 16,48 € 39,14 €
B2 9,66 € 14,48 € 14,48 € 34,40 €
B3 8,99 € 13,48 € 13,48 € 32,02 €
C 8,32 € 12,49 € 12,49 € 29,66 €
D1 7,66 € 11,49 € 11,49 € 27,28 €
D2 7,19 € 10,79 € 10,79 € 25,62 €
E 6,66 € 9,99 € 9,99 € 23,72 €

L’indennità viene riconosciuta per ogni periodo in cui il dipendente, secondo programmazione settimanale o mensile, è formalmente incluso nei turni di reperibilità, con regole di rotazione e con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi (eccetto casi urgenti o sostituzioni impreviste). Vengono escluse dal calcolo eventuali ore coincidenti con ferie, malattia o permessi.

Le ore effettive impiegate per intervento durante il periodo di reperibilità vengono retribuite con le maggiorazioni da lavoro straordinario, secondo i limiti previsti dal CCNL con addizionali per il lavoro festivo/notturno.

Limiti, obblighi e modalità operative della reperibilità nel CCNL Commercio

Per la gestione responsabile dei turni di reperibilità, il CCNL Commercio 2025 stabilisce alcuni limiti e obblighi, per il bilanciamento tra le esigenze dell’impresa e la tutela della persona:

  • Durata e periodicità: Il periodo di reperibilità può essere giornaliero (16 ore nei feriali, 12/24 ore nei festivi/riposi), settimanale (ma non oltre 1 settimana su 4), o differente secondo accordi aziendali specifici.
  • Programmazione e rotazione: I turni devono essere programmati su base plurimensile ove possibile; la rotazione fra lavoratori è raccomandata per evitare eccessivo carico della reperibilità sullo stesso soggetto.
  • Obblighi per il dipendente: Durante il turno occorre che il lavoratore mantenga il proprio cellulare acceso e sia posizionato in un’area servita da copertura telefonica utile e logisticamente prossimo alla sede per consentire l’intervento tempestivo.
  • Impossibilità alla reperibilità: Laddove motivi personali o impedimenti oggettivi (malattia, disabilità, gravidanza) sussistano, il lavoratore è tenuto a tempestiva comunicazione e può essere sostituito nel turno programmato.
  • Reperibilità non considerata orario di lavoro: Il tempo di reperibilità non coincide in sé con l’orario lavorativo, salvo quanto stabilito da recenti orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea in presenza di vincoli assai stringenti che ne limitino la libertà.

Per i casi controversi, viene ribadita la priorità di tutela prevista dagli articoli 2087 c.c. e dall’art. 36 della Costituzione a presidio del diritto al riposo e alla salute.

Differenza tra reperibilità e straordinario, banca ore e riposo compensativo

La reperibilità non va confusa con il lavoro straordinario: durante la reperibilità, il lavoratore non è obbligato a svolgere attività effettiva, ma deve solamente risultare disponibile e pronto a essere attivato. Le ore realmente lavorate, su chiamata, vengono processate e compensate con la tariffa di straordinario, anche con le maggiorazioni previste notturne e festive; esse si cumulano nella banca delle ore, se prevista.

Il ricorso alla reperibilità non può pregiudicare il diritto irrinunciabile al riposo settimanale (art. 36 Cost.), sebbene in alcune circostanze il lavoratore possa ricevere anche la possibilità di riposo compensativo, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalle prassi aziendali interne.

Tutele, diritti e obblighi del lavoratore in reperibilità

Il lavoratore in reperibilità mantiene i seguenti diritti fondamentali:

  • Diritto a ricevere preavviso chiaro e congruo per ogni turno di reperibilità, salvo urgenze documentate.
  • Diritto a una indennità fissa anche senza chiamata, a compensazione della parziale restrizione della libertà personale.
  • Obbligo di mantenere la rintracciabilità e la prontezza all’intervento secondo i tempi e le modalità concordate (solitamente, intervento entro massimo 30/45 minuti dalla chiamata).
  • Facoltà, in assenza di previsione contrattuale o di accordo scritto, di non accettare turni di reperibilità non obbligatori.
  • Obbligo di rispetto delle regole aziendali su sicurezza e comunicazione tempestiva di qualsiasi impedimento temporaneo.

La mancata osservanza senza giustificato motivo può condurre a procedimenti disciplinari o alla sospensione dell’indennità, secondo modalità previste dal regolamento aziendale o dal contratto.

Rischi per le aziende in caso di errata gestione o mancato pagamento dell’indennità

La corretta applicazione delle regole di reperibilità è un imperativo per prevenire sanzioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e per evitare costosi contenziosi in sede giudiziaria. Il mancato pagamento delle indennità o la cattiva gestione dei turni di reperibilità possono portare a:

  • Applicazione di sanzioni amministrative.
  • Vertenze e richieste di risarcimento da parte dei dipendenti, con addebiti anche retroattivi di indennizzi e differenze retributive.
  • Danno di immagine e penalizzazione nella capacità di attrarre e fidelizzare personale qualificato.

Le organizzazioni sindacali e i patronati restano i riferimenti per supporto e consulenza in caso di controversie attinenti alla reperibilità.

Domande frequenti e casi pratici sulla reperibilità nel CCNL Commercio

  • La reperibilità è obbligatoria? Solo se prevista dal CCNL o da un accordo scritto. Altrimenti il dipendente può legittimamente rifiutare.
  • Posso essere in reperibilità durante ferie o congedi? No, le modalità di reperibilità si escludono nei periodi di ferie, malattia, maternità, permessi.
  • Cosa succede se la reperibilità cade nel riposo settimanale? Il lavoratore ha comunque diritto alla relativa indennità e, in casi selezionati, anche a riposo compensativo se previsto dalla prassi aziendale o dalla contrattazione collettiva.
  • Il tempo di chiamata e viaggio è retribuito? Sì, a fronte di chiamata effettiva, il tempo necessario a recarsi e tornare dalla sede di intervento viene retribuito come orario di lavoro straordinario e con le relative maggiorazioni.
  • Come si calcolano le indennità per part time? In misura proporzionata sulla base dell’orario rispetto al tempo pieno.

Leggi anche