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Infortunio sul lavoro stagisti e tirocinanti 2025, diritti e tutele per lavoratore

Infortunio sul lavoro per stagisti e tirocinanti 2025: quali sono i diritti, le tutele previste e cosa fare in caso di incidente durante il tirocinio

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Infortunio sul lavoro stagisti e tirocin

I diritti garantiti a stagisti e tirocinanti nei casi di infortunio sul lavoro sono fondamentali per la tutela di questa categoria di lavoratori in formazione. Nel 2025, queste figure professionali possono contare su specifiche coperture assicurative obbligatorie presso l'INAIL, che variano in base alla tipologia di tirocinio intrapreso.

Differenze tra stage e tirocini, inquadramento giuridico

Stage e tirocinio sono termini spesso utilizzati come sinonimi, ma è importante comprenderne le sfumature. Entrambi indicano un periodo di formazione professionale che prevede regole specifiche riguardanti quali sono gli orari di lavoro? Tipologie previste nel 2024, eventuali compensi e altri aspetti organizzativi.

La principale distinzione tra stage e tirocinio risiede nella loro natura:

  • Lo stage ha carattere volontario, quindi è il lavoratore o lo studente a decidere se intraprendere o meno questo percorso formativo
  • Il tirocinio rappresenta invece un periodo di formazione obbligatorio per chi intraprende determinati percorsi professionali o formativi

Questa differenza, seppur sottile, può avere implicazioni anche sulle tutele assicurative in caso di eventi infortunistici durante lo svolgimento dell'attività.

Tipologie di tirocinio e copertura assicurativa nel 2025

Per comprendere a pieno i diritti e le tutele in caso di infortunio sul lavoro, è necessario distinguere tra le diverse tipologie di tirocinio previste dalla normativa vigente nel 2025:

Tirocini curriculari

I tirocini curriculari sono quelli previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione. Si tratta di esperienze pratiche che gli studenti svolgono durante il loro percorso di studi (università, scuole superiori, enti di formazione accreditati).

Per questa tipologia di tirocinio, la copertura assicurativa INAIL è obbligatoria ma limitata alle attività che rientrano nel progetto formativo. Non sono coperti, invece, gli infortuni in itinere, ovvero quelli che avvengono nel tragitto casa-lavoro.

Tirocini extracurriculari

I tirocini extracurriculari sono destinati a chi ha concluso il proprio percorso di studi e desidera acquisire competenze pratiche attraverso:

  • Stage formativi e di orientamento
  • Tirocini di inserimento lavorativo
  • Percorsi di formazione professionale
  • Stage di inserimento o reinserimento per persone con disabilità

In questo caso, l'assicurazione INAIL garantisce una copertura più ampia, che comprende:

  • Tutte le attività previste dal progetto formativo
  • Eventuali attività che si svolgono al di fuori dell'azienda ospitante
  • Gli infortuni in itinere (quelli che avvengono nel tragitto casa-lavoro)

Quando viene riconosciuto l'infortunio sul lavoro per stagisti e tirocinanti

Il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro per stagisti e tirocinanti nel 2025 segue regole precise che dipendono dalla natura del tirocinio:

Riconoscimento per i tirocini curriculari

Per i tirocinanti curriculari, l'infortunio viene riconosciuto esclusivamente quando accade durante:

  • Esperienze pratiche direttamente collegate al percorso formativo
  • Attività tecnico-scientifiche previste dal piano di studi
  • Momenti di lavoro all'interno dell'azienda ospitante

Questo significa che non c'è copertura per incidenti che avvengono al di fuori dell'ambiente lavorativo o durante il tragitto casa-lavoro. Per esempio, se uno studente universitario che sta svolgendo un tirocinio subisce un infortunio mentre si reca al luogo del tirocinio, questo non sarà coperto dall'assicurazione INAIL.

Riconoscimento per i tirocini extracurriculari

Per i tirocinanti extracurriculari, la copertura è significativamente più ampia. L'infortunio sul lavoro viene riconosciuto in caso di:

  • Incidenti durante lo svolgimento delle attività in azienda
  • Eventi dannosi verificatisi durante attività esterne ma comunque collegate al progetto formativo
  • Infortuni in itinere, ovvero nel tragitto tra l'abitazione e il luogo di svolgimento del tirocinio

Ad esempio, se un tirocinante extracurricolare è vittima di un incidente stradale mentre si reca al lavoro, ha diritto al rimborso delle spese mediche sostenute per le cure necessarie.

Obblighi assicurativi e responsabilità del soggetto ospitante

La normativa in vigore nel 2025 stabilisce con chiarezza le responsabilità in termini di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

È obbligatorio per i soggetti promotori (università, scuole, enti di formazione) o per i soggetti ospitanti (aziende) stipulare un'assicurazione presso l'INAIL per tutti i tirocinanti, sia curriculari che extracurriculari.

Il soggetto ospitante deve inoltre:

  • Garantire la formazione sulla sicurezza sul lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008
  • Assicurare la presenza di un tutor che supervisioni le attività del tirocinante
  • Rispettare gli obblighi di comunicazione in caso di infortunio
  • Fornire adeguati dispositivi di protezione individuale quando necessario

In caso di mancato rispetto di questi obblighi, l'azienda ospitante può incorrere in sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, rispondere civilmente e penalmente per eventuali danni subiti dal tirocinante.

Procedura da seguire in caso di infortunio per stagisti e tirocinanti

Nel caso in cui un tirocinante o stagista subisca un infortunio durante lo svolgimento delle attività formative nel 2025, è importante seguire una precisa procedura:

  1. Comunicazione immediata: il tirocinante deve informare tempestivamente il proprio tutor aziendale dell'accaduto
  2. Assistenza medica: è necessario recarsi al pronto soccorso o dal medico per ricevere le cure necessarie e ottenere il certificato medico che attesti l'infortunio
  3. Denuncia all'INAIL: il soggetto ospitante deve presentare denuncia all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (entro 24 ore in caso di infortunio mortale)
  4. Documentazione: conservare tutta la documentazione medica e le eventuali ricevute di spese sostenute per le cure

È importante sottolineare che la responsabilità della denuncia all'INAIL spetta al soggetto ospitante, ma il tirocinante deve collaborare fornendo tempestivamente tutta la documentazione necessaria.

Indennità e prestazioni economiche in caso di infortunio

In caso di infortunio riconosciuto, i tirocinanti e stagisti nel 2025 hanno diritto a specifiche prestazioni economiche:

  • Indennità temporanea: corrisposta a partire dal quarto giorno successivo all'infortunio e fino alla completa guarigione clinica
  • Rimborso spese mediche: per visite specialistiche, esami diagnostici, medicinali e terapie riabilitative necessarie al recupero
  • Indennizzo per danno biologico: in caso di postumi permanenti derivanti dall'infortunio
  • Rendita per inabilità permanente: nei casi più gravi, quando l'infortunio provoca una riduzione permanente della capacità lavorativa

L'importo dell'indennità temporanea è calcolato su una base convenzionale, che per i tirocinanti corrisponde generalmente alla retribuzione minima prevista per la qualifica di riferimento del settore in cui si svolge il tirocinio.

Differenze tra tutele per stagisti e lavoratori dipendenti

Nonostante le protezioni garantite, esistono alcune differenze sostanziali tra le tutele assicurative previste per i tirocinanti e quelle dei lavoratori dipendenti nel 2025:

Aspetto Tirocinanti Lavoratori dipendenti
Copertura in itinere Solo per extracurriculari Sempre garantita
Base di calcolo indennità Retribuzione convenzionale Retribuzione effettiva
Malattia professionale Riconoscimento limitato Pieno riconoscimento
Conservazione del posto Non garantita Garantita per legge

Queste differenze riflettono il diverso status giuridico delle due figure: mentre il lavoratore dipendente è legato all'azienda da un rapporto di subordinazione, il tirocinante è inserito in un contesto formativo con finalità primariamente didattiche.

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