La differenza essenziale risiede nella causa dell’obbligazione. Gli interessi possono nascere o per il semplice fatto dell’utilizzo del capitale di terze persone o per il ritardato pagamento di un debito. Nel primo caso si parla di interessi legali, nel secondo di interessi moratori.
Prima di analizzare cosa sono gli interessi legali, cosa invece quelli moratori e quali le differenze, bisogna partire innanzitutto dal significato stesso di interesse. Un concetto legato in maniera molto stretta al denaro, come è ovvio, un bene fruttifero e che le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, dette obbligazioni pecuniarie, producono dei frutti. Il solo possesso di denaro che appartiene ad altre persone comporta la maturazione di interessi, che poi non sono altro che soldi generati da altri soldi.
Questi interessi, a seconda del ruolo che assumono, possono essere definiti remunerativi o corrispettivi perché delineano il corrispettivo necessario per l’utilizzo del denaro di terzi. Per comprendere quali sono le differenze tra interessi legali e moratori è utile analizzare la fonte dell’obbligazione. Capire cioè qual è la genesi dell’interesse, da dove nasce. Nel caso in cui la sorgente sia il semplice utilizzo del capitale altrui, allora ci si è in presenza di interessi legali, cioè di prodotti del capitale altrui chiamati così proprio perché conformi alla legge. Invece quando maturano a causa di un pagamento ritardato di un debito, allora gli interessi si definiscono moratori. L’unità di misura degli interessi che serve a descrivere l’interesse è il saggio, o anche tasso.
A chi è affidato il compito di determinare il tasso degli interessi legali? È il Ministro dell’Economia che, con cadenza annuale, mediante la pubblicazione di un apposito decreto sulla Gazzetta Ufficiale, ne modifica la misura, tenendo presente alcuni criteri molto tecnici come il rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata inferiore all’anno e tenendo conto anche del tasso di inflazione registrato nei dodici mesi di riferimento. Il Ministero deve svolgere il tutto entro il quindici dicembre dell’anno precedente a quello cui il tasso si riferisce.
Se l’operazione non viene compiuta rispettando questi termini, il tasso resta automaticamente invariato anche nel corso dell’anno successivo. Gli eventuali interessi che superano la soglia legale devono necessariamente essere concordati e avere l’esplicita autorizzazione del debitore, altrimenti l’operazione non è da considerarsi valida né legale. Proprio per questa peculiarità vengono definiti interessi convenzionali. Se il patto non viene stipulato l’alternativa resta unica. Applicare gli interessi nella misura legale. Gli interessi convenzionali, pur potendo superare il tasso legale non possono essere mai fissati in misura sproporzionata, altrimenti diventerebbero tassi usurai con conseguente nullità della convenzione.
Fatta questa necessaria panoramica adesso è possibile anche affrontare un altro tema importante. E cioè valutare quando il creditore può pretendere l’interesse moratorio. Conditio sine qua non, come è facile immaginare è che il debitore si trovi in mora ovvero che il ritardo con l’adempimento sia imputabile esclusivamente all’inadempiente. Questo può accadere solo dopo la formalizzazione della condizione di morosità che avviene dopo la promulgazione dell’atto formale con il quale il creditore invita il debitore ad eseguire la prestazione.
L’interesse moratorio di mora è quello collegato all’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria seguito mancato o ritardato pagamento della prestazione al termine fissato dalla legge o in base agli accordi delle parti. Gli interessi di mora hanno un intento sanzionatorio e risarcitorio e sono quelli che deve corrispondere il debitore moroso. Spettano al creditore indipendentemente dalla prova da parte creditore di aver subito un danno. Sulla base del codice civile anche gli interessi di mora sono dovuti al tasso legale ma se prima della costituzione in mora erano dovuti interessi corrispettivi più elevati del tasso legale, anche gli interessi moratori saranno nella stessa misura.
Una diversa legislazione prevede espressamente che, per gli interessi moratori connessi a transazioni commerciali, venga applicata una misura diversa del tasso legale.
Ovviamente si tratta di una regola che vale per un ambito ristretto di casi, perché sulla base della norma citata, le transazioni commerciali equivalgono ai contratti tra imprese. Cioè tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. In relazione a quanto appena descritto gli interessi moratori vengono sospesi a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento senza alcuna necessità di provvedere a una formale costituzione in mora.