Secondo quanto definito dalla normativa vigente, è considerato un condomino minimo un edificio composto da almeno due unità immobiliari e due proprietari.
Se i proprietari salgono a 4 ma non arrivano a 8, si parla di condominio piccolo. Dagli 8 condomini in su, si parla di ‘normale’ condominio.
Cosa prevede la normativa vigente di un condominio minimo o piccolo? Sono diverse le definizioni relative al condominio e le norme che ne disciplinano la vita. E tra condominio piccolo o minimo sussistono anche alcune differenze.
Si definisce, infatti, condomino minimo un edificio composto da almeno due unità immobiliari e due proprietari.
Se i proprietari sono più di 4 ma meno di 8, si parla di condominio piccolo. Dagli 8 condomini in su, si parla di condominio regolare.
In ogni caso, valgono sempre tutte le regole previste dal Codice Civile. Vediamo cosa prevedono nel dettaglio.
La costituzione di un condominio minimo o piccolo si determina automaticamente.
Non è necessaria, infatti alcuna deliberazione, quando in un edificio ci sono almeno due condomini, cioè due proprietari o due unità immobiliari.
Secondo la normativa in vigore, in un condominio minimo o piccolo non è obbligatorio nominare un amministratore. Tale obbligo sussiste, infatti, se il condominio è composto da otto unità immobiliari in poi.
Tuttavia, si può scegliere se avere o meno un amministratore in condominio piccolo o minimo e, nel caso in cui si decidesse di averlo, bisognerebbe comunque provvedere al suo compenso.
Senza la nomina di un amministratore, la gestione fiscale del condominio, specialmente quando sono previsti lavori di manutenzione straordinaria può diventare difficile. Il consiglio è quello di scegliere un referente che se ne occupi. E tale figura si può scegliere anche tra gli stessi condomini.
Per legge, non è obbligatorio neppure approvare un regolamento perché, per legge, si deve formulare quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a 10.
Anche per un condominio minimo o piccolo, per la gestione e la convocazione dell’assemblea e relativamente alle delibere e alle maggioranze, si devono seguire le norme del Codice Civile previste per i condomini ordinari.
E quindi, per esempio, la convocazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata o a mano e deve contenere l’ordine del giorno e anticipare di almeno 5 giorni la data dell’assemblea.
Per i quorum, poi, considerando la norma della maggioranza per le delibere assembleari, in presenza di due soli condomini bisogna raggiungere l'unanimità.
Anche nei condomini piccoli o minimi per la ripartizione delle spese di gestione e di manutenzione delle parti comuni si applicano le tabelle millesimali.
Nel caso in cui manchino le tabelle millesimali, si può ricorrere al giudice di competenza che, solo ai fini del giudizio, deve individuare il valore delle proprietà dei condomini obbligati al pagamento.