Sì, l'obbligo di reperibilità può essere previsto anche nel periodi di pausa pranzo che si trasforma così in orario di lavoro da retribuire con una maggiorazione.
L'istituto della reperibilità trova spazio in numerosi contratti collettivi nazionali di lavoro. In buona sostanza si tratta dell'obbligo del lavoratore di rendersi disponibile ovvero di riprendere l'attività nel caso di esigenze di servizio. Caratteristica di fondo è la possibilità di essere richiamati al di fuori dell'orario di lavoro regolarmente messo nero su bianco nel contratto.
Se c'è poi un diritto riconosciuto a tutti i dipendenti è quello della pausa in quanto considerata fondamentale ai fini del recupero mentale e fisico nel corso della giornata. E tra le pause codificate c'è anche la pausa pranzo con cui il lavoratore si rimette in sesto. Sebbene si tratti di un diritto riconosciuto, il lavoratore può naturalmente decidere di sfruttare diversamente questo tempo e non necessariamente per la consumazione del pasto. Vediamo allora come si conciliano i due istituti della reperibilità e della pausa pranzo e più precisamente:
Pausa pranzo, c'è la reperibilità sul lavoro o no
Leggi e Ccnl 2022 sulla pausa pranzo sul lavoro
La durata dalla pausa pranzo viene stabilita dai singoli Contratti collettivi nazionali di lavoro, ma in linea di massima è di almeno 30 minuti. Questo diritto si inserisce nel contesto più ampio della pausa sul lavoro che è obbligatoria se l'orario di attività è maggiore di 6 ore. Disposizioni aggiornate alla mano, deve durare almeno 10 minuti continuativi.
Alla base della reperibilità c'è l'assenza del lavoratore ovvero che sia fuori servizio nel momento in cui il datore di lavoro, il responsabile delle risorse umane o la figura incaricata lo contatta per il ritorno in servizio. Ebbene, la pausa pranzo rappresenta una situazione intermedia in quanto lo stesso dipendente può decidere di consumare il pasto all'interno della struttura di lavoro, magari perché esiste un servizio mensa. Fermo restando che la reperibilità deve essere remunerata con una indennità, il lavoratore deve rispondere sempre affermativamente?
La questione è finita al centro dell'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui l'obbligo di reperibilità può essere previsto anche nel periodi di pausa pranzo che si trasforma così in orario di lavoro da retribuire con una maggiorazione.
Norme in materia su reperibilità e pausa pranzo alla mano, è legittima la concentrazione della pausa all'inizio o alla fine della giornata lavorativa, purché vengano previsti dei periodi equivalenti di riposo compensativo ovvero delle protezioni appropriate. Dopodiché sono nulle quelle clausole collettive che stabiliscono dei compensi o indennità per la mancata fruizione delle pause pranzo.
Quindi il diritto a usufruire della pausa pranzo, almeno nei limiti della soglia minima è indisponibile nel senso che non è monetizzabile e non può essere sostituito da compensazioni economiche. A proposito di pause, nel contratto metalmeccanici industria viene stabilito che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di 30 minuti retribuiti per il pranzo nelle ore di presenza in azienda. Nel settore logistica, trasporto e spedizioni, ai lavoratori che effettuano turni continuativi o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito d'intesa tra le parti.
Per i turnisti e per coloro che svolgono lavoro continuato nel comparto del cinema viene riconosciuta mezzora di pausa retribuita nell'arco della giornata lavorativa, fatta eccezione per il sabato, nella quale giornata non si farà luogo alla attribuzione della pausa, salvo che in detta giornata tali lavoratori non prestino orario pieno. I lavoratori che adoperano attrezzature con videoterminali per almeno 20 ore settimanali hanno diritto a una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al video. Il lavoratore domestico ha diritto ad un conveniente periodo di riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno.