La normativa prevede che sia l'assemblea condominiale, in maggioranza, ad apporvare eventuali lavori da effettuare in condominio e la decisione vale per tutti, anche per coloro che non sono d'accordo con i lavori approvati e non hanno alcuna intenzione di pagare.
Quando l'assemblea condominiale approva lavori da effettuare in condominio ma non si è d'accordo con la laoro attuazione cosa succede, bisogna comunque pagare la propria parte? E come fare se non si vuol pagare? Vediamo cosa è possibile fare e cosa prevede la legge nei casi di opposizione di un condomino ai lavori condominiali approvati.
Secondo quanto stabilito dalla legge, sono da considerarsi lavori condominiali tutti gli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, innovazione delle parti e degli impianti comuni di un edificio in condominio. E' competenza dell'assemblea condominiale decidere, o meno, se attuare un intervento sul condominio e se si ottiene la maggioranza assembleare, subito dopo la valutazione di preventivi di diverse imprese, la somma dei lavori viene ripartita tra tutti i condomini.
Il problema sorge quando un condomino non è d'accordo i lavori che invece l'assemblea ha approvato e non vuole pagare. Solitamente è quasi impossibile dissociarsi dai lavori in condominio approvati dall'assemblea condominiale e bisogna pertanto pagare sempre e comunque ad eccezione di lavori che comportino innovazioni cosiddette gravose o voluttuarie, come per l’esempio l’installazione di un ascensore dove prima non c’era.
In questi casi, il condominio contrario può opporsi e ‘vincere’ nel caso in cui sia contrario alla realizzazione del detto intervento.
Come sopra accennato, è difficile opporsi a lavori in condominio deliberati dalla relativa assemblea anche perché, come stabilito dal primo comma dell'art. 1137 del Codice civile, le deliberazioni dell'assemblea condominiale sono obbligatorie per tutti i condòmini, e vale a dire sia per gli assenti, sia per i presenti favorevoli, sia per astenuti e presenti contrari. Se la maggioranza si raggiunge, nonostante i dissensi, i lavori si fanno e i costi vengono comunque divisi tra tutti.
Ciò significa che il condomino contrario non ha la possibilità di non pagare i lavori condominiali approvati ma che secondo lui non dovrebbero essere realizzati. Tuttavia, un condomino per opporsi ai lavori e non pagare può chiedere la sua invalidazione impugnando il provvedimento.
Ma fino a quanto non si arriva al pronunciamento finale, a condizione sempre che sia favorevole per il condomino ricorrente, la decisione di effettuare i lavori presa dall’assemblea condominiale continua ad avere valore e resta e vincolante per il pagamento.
E’ bene precisare che la decisione dell’assemblea condominiale di alcuni lavori sul condominio si può impugnare entro 30 giorni e trascorso questo periodo non si può più contestare il pagamento all’amministratore. Nel caso in cui il condominio contrario ai lavori condominiali approvati non paga nonostante debba e le richieste e gli avvertimenti dell’amministratore, per lui scatta la procedura solita valevole per tutti i debitori.
Se, infatti, non si pagano i lavori condominiali approvati dalla maggioranza dell’assemblea, innanzitutto l’amministratore invia una lettera di diffida al condomino intimando il pagamento e la messa in mora e stabilendo un termine ultimo per regolarizzare il pagamento dovuto.
Nel caso in cui il condomino continui a non pagare, l’amministratore può nominare un avvocato, anche senza chiedere prima il consenso all’assemblea, che deponga il ricorso in tribunale. A quel punto, il giudice firma il decreto di ingiunzione che viene notificato direttamente a casa tramite postino o ufficiale giudiziario.
Il decreto ingiuntivo, in questo caso, è stato considerato ‘provvisoriamente esecutivo’, perché se prima che scattasse il pignoramento, il debitore aveva ulteriori 40 giorni per mettersi in regola, ora con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il creditore può avviare il pignoramento anche il giorno dopo la notifica del decreto, sia su bene patrimoniali sia su beni mobili, come conto corrente, ecc, e anche conto corrente . Il debitore mantiene comunque la possibilità di opporsi entro 40 giorni dal ricevimento dell’ingiunzione.