Stando a quanto stabilito dalla legge, se un singolo condomino decide di effettuare lavori in condominio sulle parti comuni dell’edificio senza autorizzazione all’assemblea, a meno che non si tratti di lavori urgenti, le spese non devono essere pagate da tutti i condomini.
I lavori in condominio, stando a quanto stabilito dalla legge, vengono decisi dall’amministratore di condominio e prevedono l’autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale. L’amministratore di condominio ha il potere di decidere in piena autonomia e senza alcun permesso dell’assemblea solo nel caso si tratti di lavori urgenti che se non fatti possono recare danno o rischi all’incolumità di edificio o persone.
In tal caso i lavori vengono decisi ed effettuati e le spese poi ripartite tra tutti i condomini. Ma se i lavori in condominio vengono fatti da un solo condomino devono invece essere pagati da tutti i condomini?
Se per effettuare lavori urgenti in condominio l’amministratore può decidere autonomamente e avviarli senza obbligo di chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale, stando a quanto stabilito dalla legge, anche un singolo condomino può decidere di effettuare lavori in condominio, anche a proprie spese, e se si tratta di lavori urgenti, necessari per evitare danni all’integrità del condominio stesso o che parti di esso possano disgregarsi, provocando danni a terzi o altre cose comuni, ha il diritto di chiedere agli altri condomini il rimborso per le spese sostenute.
Se per lavori urgenti le spese devono essere divise tra tutti i condomini, per altro genere di lavori, come lavori di manutenzione straordinaria, la decisione di effettuarli deve spettare obbligatoriamente all’assemblea condominiale e se un singolo condomino decide di effettuarli comunque da solo non è detto che le spese sostenute debbano essere poi divise tra tutti gli altri condomini.
Le spese dei lavori in condominio devono essere divise tra tutti i condomini anche nel caso in cui un singolo condomino decida di effettuarli in piena autonomia all’interno del proprio appartamento non sulla proprietà condominiale.
Il risarcimento in tal caso si può ottenere dimostrando che, pur non trattandosi di uno dei lavori considerati urgenti per il condominio, il danno alla proprietà privata, e quindi al singolo appartamento, è stato causato dal condominio stesso.
Per lavori urgenti in condominio, dunque, amministratore di condominio o singolo condomino possono decidere da soli di effettuarli senza autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale e chiedendo poi la divisione delle spese tra tutti i condomini, cosa che non è sicura nel caso in cui un singolo condomino decida di effettuare altro genere di lavoro. Ma quali sono considerati lavori urgenti in condominio?
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, sono considerati urgenti tutti quei lavori di manutenzione necessari per evitare un danno e che potrebbero creare situazioni di pericolosità per condominio e singoli condomini, come calcinacci che per esempio cadono dal tetto, o alberi resi pericolanti da forti temporali, distacco di parti di intonaco di facciata.
Ribadiamo che i lavori urgenti in condominio che amministratore e singolo condominio possono decidere da soli interessano solo le opere di messa in sicurezza dell’edificio o parti di esso e non le risistemazioni, per cui bisogna sempre chiedere approvazione all'assemblea condominiale.