Sono considerati lavori urgenti in condominio tutti gli interventi lavori che richiedono immediatezza di esecuzione e non possono essere rimandati o ignorati pechè mettono a repentaglio la sicurezza degli stessi condomini. In tali casi non è obbligatorio per l’amministratore avere l’approvazione da parte dell’assemblea.
Esistono e quali sono i lavori urgenti in condominio da effettuare anche senza delibera dell’assemblea? E come si possono effettuare? Se amministratore e assemblea condominiale non sono d’accordo è possibile per il singolo condominio procedere comunque ad effettuare i lavori necessari? Sono diverse le domande che i condomini si pongono nel momento in cui nel proprio condominio sussiste qualche problema che dovrebbe essere subito affrontato e risolto ma per cui potrebbero essere previste lungaggini burocratiche che mettono a rischio gli stessi condomini.
Vediamo, dunque, come si può procedere nel caso di necessità di lavori urgenti in condominio.
Stando a recenti sentenze della Cassazione, sono considerati urgenti tutti quei lavori di manutenzione necessari per evitare un danno imminente e irreparabile a condominio e singoli condomini, come calcinacci che per esempio cadono dal tetto o alberi resi pericolanti da improvvisi e forti temporali
I lavori condominiali urgenti vengono decisi dall’amministratore di condominio, essendo lui la persona che deve tutelare i condomini e occuparsi della loro tutela e che non facendolo potrebbe incorrere in sanzioni civili ma anche penali, e non è obbligatorio che per lavori urgenti l’amministratore convochi l’assemblea e ne ottenga l’approvazione.
Se, però, quest’ultima non approva, i soldi per la messa in sicurezza del condominio possono non essere rimborsati a meno che lo stesso amministratore non si rivolga ad un giudice che, verificato e stabilito il requisito dell’urgenza per cui sono stati effettuati i lavoro, riconosce il rimborso.
Come sopra anticipato, per effettuare lavori urgenti in condominio, l’amministratore non è tenuto a convocare l’assemblea che approvi i lavori necessari. L’unico obbligo che, stando a quanto previsto dalla legge, sussiste è quello da parte dell’amministratore stesso di riferire i lavori eseguiti nel corso della prima assemblea che viene convocata e ciò significa che per i lavori straordinari urgenti non serve obbligatoriamente l’autorizzazione dell’assemblea nemmeno dopo che sono stati effettuati.
Non avendo obbligo di approvazione dei lavori in condominio urgenti, però, non sussiste neanche l’obbligo di rimborso. Inoltre, sempre stando a quanto previsto da Codice Civile, nel caso di necessità di lavori urgenti in condominio, come un tetto scoperchiato, un cornicione pericolante che può cadere sui passanti, se l’amministratore non decide e non si può convocare l’assemblea in tempi brevi, il singolo condomino può avviarli, anticipando le spese previste, anche senza autorizzazione di amministratore o assemblea non ha diritto al rimborso.
In tal caso, a conclusione dei lavori effettuati per la tutela e la sicurezza di tutti i condomini, il singolo condominio che li ha effettuati pagando di tasca sua ha diritto al rimborso. Queste regole valgono anche nel caso in cui il condominio sia cosiddetto minimo, cioè con due soli condomini, come una villetta bifamiliare.
In questo caso, esattamente come appena vista, uno dei condomini può decidere di riparare il tetto danneggiato da un temporale estivo anche se l’altro condomino è irreperibile lontano da casa. Al suo rientro la spesa sostenuta dall’altro condominio verrà divisa tra entrambe.